ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.
 21 settembre 1987, n. 387  (Copertura  finanziaria  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  10  aprile 1987, n. 150, di attuazione
 dell'accordo  contrattuale  triennale  relativo  al  personale  della
 Polizia  di  Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di  polizia),
 convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con  ordinanza
 emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del
 Lazio  sul ricorso proposto da Colomela Mario Carmelo contro la Cassa
 Depositi e Prestiti  ed  altro,  iscritta  al  n.  179  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  aprile  1998  il  giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa il 12 dicembre 1996 (r.o. n.
 179 del 1997), il tribunale amministrativo regionale del Lazio -  nel
 corso   del   giudizio   proposto  da  Colomela  Mario  Carmelo,  per
 l'annullamento del   provvedimento con il quale,  in  conformita'  al
 parere  negativo  espresso  dal Comitato per le pensioni privilegiate
 ordinarie, ed in difformita' dal parere positivo del Collegio  medico
 dell'Ospedale militare di Roma, era stata rigettata la sua domanda di
 concessione  dell'equo  indennizzo per infermita' dipendente da causa
 di servizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  97  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 5-bis del d.-l.  21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del
 decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,  n.  150,  di
 attuazione  dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale
 della Polizia di Stato ed estensione agli altri  Corpi  di  polizia),
 convertito  nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la
 definitivita'  del   parere   espresso   dalla   Commissione   medica
 ospedaliera,  ai  fini  del  riconoscimento  delle  infermita' per la
 dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per  le
 pensioni  privilegiate  ordinarie solo in sede di  liquidazione della
 pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
     che il giudice rimettente -  nel  rilevare  che  la  disposizione
 impugnata ha "introdotto una disciplina  giuridica del riconoscimento
 della  dipendenza  da  causa  di  servizio  di una infermita' e delle
 menomazioni
  d'integrita' fisica connesse, comportante la  possibile  coesistenza
 dell'affermazione  e  della negazione di tale dipendenza in relazione
 all'una   o   all'altra    delle    misure    riparatorie    previste
 dall'ordinamento" - considera evidente la "disparita' di trattamento"
 insita  nel  fatto che a certi fini l'infermita' del dipendente sara'
 dovuta a causa di servizio, mentre non lo sara' per altri;
     che altrettanto evidente sarebbe - ad avviso dell'ordinanza -  la
 violazione  del  principio  di buon andamento "il quale indubbiamente
 richiede l'emissione di provvedimenti che qualifichino una situazione
 una volta per tutte".
   Considerato  che  la questione, nei termini in cui viene sollevata,
 ha gia' formato oggetto di esame da parte  della  Corte,  che  si  e'
 pronunziata  per  la sua non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e,
 successivamente, per la sua manifesta infondatezza (ordinanze n.  323
 del 1996 e n. 150 del 1997);
     che  l'ordinanza  in  epigrafe  non introduce profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte  o,  comunque,
 suscettibili di indurre a diverso avviso, sicche' la questione stessa
 va dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.