IL TRIBUNALE
   Vista l'istanza in data 5 dicembre 1997 dei  difensori  di  Cascino
 Paolo  perche' il medesimo sia prosciolto ex art. 129 c.p.p. "perche'
 il fatto non sussiste ex art. 1, legge  n.  234/1997  o  perche'  non
 costituisce reato";
   Rilevato  che  il p.m., reso edotto dell'istanza, non ha presentato
 deduzioni;
   Rilevato che al suddetto Cascino viene addebitato il fatto di avere
 concorso, quale dirigente dell'impresa Italsiel, insieme al direttore
 della filiale di Firenze dell'impresa, al  segretario  regionale  del
 partito  socialista e al coordinatore del SEDD della regione, a porre
 in essere - con riferimento a un contratto  stipulato  dalla  regione
 Toscana  con  la  Italsiel  per  un  programma  di  informatizzazione
 sanitaria - un accordo spartitorio di quote di subappalto ad  aziende
 di  gradimento  di  alcuni  partiti  politici,  accordo  eseguito dal
 predetto coordinatore sia mediante l'individuazione  di  due  aziende
 gradite  sia  mediante  il  pagamento  delle fatture presentate dalla
 Italsiel  con  importi  sproporzionati  rispetto  allo  stato   delle
 prestazioni   fornite,   all'oggettivo   valore  delle  stesse,  alla
 effettiva congruenza di alcuni prodotti con le necessita' del sistema
 sanitario; nonche' di avere  concorso  anche  alla  formulazione,  da
 parte  del segretario regionale del partito socialista, di pretese di
 favori al partito o a persone facenti parte dell'organismo  regionale
 dello    stesso,    quali   assunzioni   in   Italsiel,   consulenze,
 sponsorizzazioni;
   Considerato, nonostante il tipo di  formule  assolutorie  richieste
 dai  difensori,  che  la  valutazione cui e' chiamato il tribunale e'
 soltanto quella del riconoscimento se il fatto non sia piu'  previsto
 dalla  legge  come  reato  a  seguito  della  novellazione  del testo
 dell'art.  323 c.p., norma in cui e'  stato  sussunto  il  fatto  dal
 p.m.,  cio'  in  relazione alla motivazione dell'istanza e al rilievo
 che comunque l'insussistenza del fatto  non  emerge  dagli  atti  del
 fascicolo  per  il  dibattimento  e  che  la formula che il fatto non
 costituisce reato - da sempre utilizzata nei soli casi in cui difetti
 l'elemento soggettivo - presuppone che il  fatto  sia  previsto  come
 reato;
   Ritenuto,  pertanto,  che  si deve valutare se il fatto, cosi' come
 descritto nell'imputazione, -  gia'  ricadente  sotto  la  previsione
 dell'art.  323 c.p., nel testo modificato dalla legge n. 86/1990 -, a
 seguito della sostituzione di tale testo operata dall'art.  1,  legge
 n.  234/1997,  sia ancora previsto come reato, se cioe' l'imputazione
 ascritta al Cascino contenga la descrizione di  fatti  che  integrino
 gli  elementi  strutturali  indicati  nel vigente art. 323 o in altre
 norme penali;
   Ritenuto che con il citato art. 1:
     il reato di abuso d'ufficio e' stato trasformato da reato di pura
 condotta a reato di evento, essendosene prevista la consumazione  non
 piu'   con   l'attuazione   della   condotta   di  abuso  qualificata
 dall'intento  di  conseguire  un  ingiusto  vantaggio,   bensi'   col
 conseguimento del vantaggio medesimo;
     si  esige che il vantaggio sia di natura patrimoniale, e non piu'
 anche di natura diversa;
     si  sono  specificate  le  condotte  che  costituiscono   l'abuso
 penalmente   rilevante,  individuate  in  quelle  che  violino  norme
 legislative  o  regolamentari  "ovvero"  consistano   nella   mancata
 astensione   (dal  compimento  di  atto  d'ufficio)  in  presenza  di
 interesse proprio o di un  prossimo  congiunto  o  negli  altri  casi
 prescritti;
     si  e' qualificato il dolo con l'avverbio "intenzionalmente", che
 sembra voler escludere la rilevanza del dolo diretto, ma si  richieda
 la sussistenza del solo dolo c.d. intenzionale;
   Ritenuto,  premesso quanto si e' sopra osservato, che anche qualora
 l'atto  di   ufficio,   formalmente   legittimo,   sia   occultamente
 accompagnato  e  determinato da accordi con terzi in contrasto con la
 normativa vigente in materia di scelta del contraente da parte  della
 pubblica   amministrazione   (normativa  quindi  solo  apparentemente
 osservata),  di  tal  che  tale scelta sia determinata non in base ai
 criteri dettati dagli artt.  97  e  98  Cost.  e  dalla  legislazione
 ordinaria  in  linea  col  dettato  costituzionale,  bensi' a criteri
 diversi, si e' in presenza di condotta non piu' sanzionata  dall'art.
 323  c.p.  vigente, benche' tale comportamento - oltre che ledere gli
 interessi protetti dalla norma,  ravvisabili  nel  buon  andamento  e
 nell'imparzialita' della pubblica amministrazione - violi in sostanza
 tutte  le  norme  in materia di scelta del contraente, previste anche
 nei  casi  di  trattativa  diretta  o  privata,  solo   all'apparenza
 osservate;
   Ritenuto,  pertanto,  che,  applicando l'attuale disposto dell'art.
 323 c.p., si dovrebbe assolvere l'imputato perche' il  fatto  non  e'
 piu' previsto dalla legge come reato;
   Considerato  che  la  suddetta lettura interpretativa della norma -
 tale da escludere  dall'area  di  rilevanza  penale  i  comportamenti
 soltanto  all'apparenza  osservanti  le  norme  amministrative, ma in
 realta' elusivi o in contrasto con le norme medesime -  la  pone  nel
 fondato  sospetto di illegittimita' costituzionale, per contrasto con
 gli artt. 3 e 97  Cost.,  poiche'  sarebbero  sottoposte  a  sanzione
 penale  soltanto condotte di violazione anche palese di norme, mentre
 condotte elusive o in frode alla legge, che sarebbero state poste  in
 essere  nel caso di specie, - di natura ben piu' grave e maggiormente
 insidianti gli interessi tutelati  dalla  norma  penale  -  sarebbero
 esenti  da  sanzione  penale,  con  cio' operandosi una diversita' di
 regolamentazione di situazioni per  lo  meno  analoghe  non  soltanto
 ingiustificata,  ma  anche in aperto contrasto col disposto dell'art.
 97 citato;
   Ritenuto altresi'  che  sembra  esservi  anche  violazione  diretta
 dell'art.    97  Cost., posto che il buon andamento e l'imparzialita'
 della pubblica amministrazione non paiono assicurati da norma  penale
 che  escluda dalla sanzione comportamenti frodatori, attuati soltanto
 nell'apparente osservanza delle norme amministrative;
   Ritenuta la rilevanza e la fondatezza della questione.