IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del  lavoro
 iscritta  al  n.  516/1997 r.g.l. promossa dall'INPS, rappresentato e
 difeso  dall'avv.   P.L.   Tomaselli,   contro   Gabriele   Domenico,
 rappresentato e difeso dall'avv. G. Volonta';
   Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto della
 parte appellata a vedersi adeguata l'indennita' di mobilita' - di cui
 all'  art 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - in ragione
 (dell'80%) della variazione annuale dell'indice Istat dei  prezzi  al
 consumo  per  le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere
 dall'anno 1995;
   Considerato che:
     a) il citato art. 7 della legge n. 223/1991, stabilisce, al comma
 1, che l'indennita' di mobilita' "spetta nella misura percentuale, di
 seguito  indicata,  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
 salariale"  e,  al successivo comma 3, che "l'indennita' di mobilita'
 e' adeguata con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno in misura pari
  all'aumento    dell'indennita'   di   contingenza   dei   lavoratori
 dipendenti";
     b) l'art. unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedeva che
 "con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno a partire  al  1981  detto
 importo  massimo"  (dell'integrazione  salariale)  "e'  aumentato  in
 misura pari all' 80% dell'aumento dell'indennita' di contingenza  dei
 lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente";
     c)  venuta  meno  l'indennita'  di  contingenza,  per alcuni anni
 (1991, 1992 e 1993) sia l'indennita' di mobilita' sia il  trattamento
 di  integrazione  salariale  sono  rimasti  privi  di  meccanismi  di
 indicizzazione, concretamente  operanti;
     d) il d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, (poi reiterato  con  il  d.-l.
 20  maggio  1992, n.  293) all'art 10, comma 3, aveva previsto che la
 disposizione di cui all'art. 7, comma  3,  della  legge  n.  223/1991
 doveva  essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1 gennaio
 di ciascun anno dell'indennita' di mobilita' doveva essere effettuato
 nella  stessa  misura  e  con  gli  stessi  criteri  stabiliti,   per
 l'integrazione  salariale  straordinaria, dall'art. 1, della legge n.
 427/1980, senza che peraltro ne intervenisse la conversione in legge,
 con conseguente decadenza ex art. 77 Cost.;
     e) infine l'art. 1 del d.-l. n. 299/1994, convertito nella  legge
 n.  451/1994,  modificando la legge n. 427/1980, ha stabilito che con
 effetto dal 1 gennaio di  ciascun  anno,  a  partire  dal  1995,  gli
 importi  di  integrazione  salariale  sono    aumentati  nella misura
 dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale  dell'indice
 Istat  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie degli operai e degli
 impiegati";
   Osservato che il tenore letterale delle norme attualmente in vigore
 - tra quelle sopra elencate - non consente piu' per  l'indennita'  di
 mobilita' un meccanismo di adeguamento automatico ad indici di valore
 (quali   gli  indici  Istat),  sia  per  non  essere  piu'  esistente
 l'indennita' di contingenza e sia perche'  la  correlazione  prevista
 espressamente  dai d.-l. indicati alla lettera d) sopra riportata non
 puo' essere richiamata essendo i d.-l. medesimi decaduti per  mancata
 conversione;
   Ritenuto  che,  pertanto,  si  viene  a delineare una situazione di
 disparita' di trattamento tra coloro che fruiscono della  "indennita'
 di  mobilita'"  (per  i  quali  dunque  non  esiste  alcun meccanismo
 effettivamente funzionale  di  indicizzazione  della  prestazione)  e
 coloro che fruiscono invece di "integrazione salariale straordinaria"
 che  invece  godono  di collegamento diretto, espressamente previsto,
 con l'aumento dell'indice Istat del costo della  vita,  da  valutarsi
 nella  misura  dell'80%,  senza  che  risulti possibile, ad avviso di
 questo collegio, una interpretazione estensiva  od  applicazione  per
 analogia  della  norma  di  cui  all'art.   1, del d.-l. n. 299/1994,
 convertito in legge n. 451/1994 anche all'istituto  della  indennita'
 di  mobilita',  essendo  chiara  la  voluntas  legis  e non potendosi
 ravvisare l'esistenza di una lacuna nell'ordinamento positivo;
   Osservato che tale  disparita'  di  trattamento  appare  del  tutto
 ingiustificata  se  si pon mente al fatto che i due istituti erano in
 precedenza regolati in modo analogo - essendo per  entrambi  previsto
 il  collegamento  con  l'indennita' di contingenza - unica essendo la
 chiaramente riconoscibile ratio di siffatte disposizioni, vale a dire
 quella  di  garantire  la  conservazione  del  livello  di protezione
 economica accordata ai beneficiari e dell'uno e dell'altro  istituto,
 a  fronte  della "normale e prevedibile" perdita di valore della lira
 dovuta all'inflazione;
   Considerato, inoltre, che tale - previgente - disciplina dava anche
 concreta attuazione al principio di cui all'art. 38,  secondo  comma,
 Cost. - in relazione al principio fondamentale contenuto nell'art.  2
 Cost.  -  in  quanto  assicurava  una  effettiva tutela ai lavoratori
 involontariamente disoccupati, rispondendo all'esigenza di  garantire
 ai  medesini  mezzi  adeguati  alle  loro esigenze di vita (in questi
 termini sentenza Corte costituzionale 27 aprile 1988, n. 497), tutela
 ora non piu' garantita ai lavoratori beneficiari della indennita'  di
 mobilita', non potendo essi fruire di un meccanismo di indicizzazione
 atto a mantenere l'adeguatezza in termini reali, anche in prospettiva
 temporale, del trattamento loro spettante;
   Ritenuto,  pertanto,  che  gli  esposti  profili  di illegittimita'
 costituzionale appaiono prospettabili con riferinento alla previsione
 delle seguenti norme:
     a) art. 7, comma 3,  della  legge  n.  223/1991,  in  quanto  non
 contempla,  in  luogo  dell'aggancio  agli aumenti dell'indennita' di
 contingenza, mai divenuto realmente operativo, un diverso  meccanismo
 di  adeguamento  dell'importo dell'indennita' di mobilita' al variare
 del potere di acquisto della moneta, sulla falsariga di criteri  gia'
 largamente diffusi (cfr. l'art. 81, legge 27 luglio 1978, n. 392);
     b)  art. 1, del d.-l. n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994
 in quanto, nel prevedere per l'integrazione salariale l'aumento degli
 importi commisurato alla variazione  annuale  dell'indice  Istat  dei
 prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, non
 dispone  in  tal  senso  anche  per  l'indennita'  di  mobilita', pur
 disciplinando tale istituto sotto altri profili,  e  quindi  in  modo
 carente sotto tale riguardo;
     c)  art.  54,  comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
 quanto, anche superando le  precedenti  considerazioni,  ogni  rinvio
 normativo e contrattuale all'indice (cosiddetto indice sindacale) del
 costo   della  vita  calcolato  ai  fini  della  scala  mobile  delle
 retribuzioni dei lavoratori dell'industria, viene riferito all'indice
 dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati  e  operai  calcolato
 dall'Istat  solo  a  decorrere dal 1 gennaio 1998, con cio' lasciando
 comunque invariata  la  situazione  per  il  periodo  antecedente  ed
 oggetto di causa;
   Valutata  la non manifesta infondatezza della questione, per quanto
 esposto, e la sua rilevanza, essendo, le norme  indicate,  le  uniche
 applicabili al caso oggetto del presente giudizio;