IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro iscritta al n. 516/1997 r.g.l. promossa dall'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. P.L. Tomaselli, contro Gabriele Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. G. Volonta'; Ritenuto che il giudizio verte sul riconoscimento del diritto della parte appellata a vedersi adeguata l'indennita' di mobilita' - di cui all' art 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - in ragione (dell'80%) della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dall'anno 1995; Considerato che: a) il citato art. 7 della legge n. 223/1991, stabilisce, al comma 1, che l'indennita' di mobilita' "spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale" e, al successivo comma 3, che "l'indennita' di mobilita' e' adeguata con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno in misura pari all'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti"; b) l'art. unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedeva che "con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno a partire al 1981 detto importo massimo" (dell'integrazione salariale) "e' aumentato in misura pari all' 80% dell'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente"; c) venuta meno l'indennita' di contingenza, per alcuni anni (1991, 1992 e 1993) sia l'indennita' di mobilita' sia il trattamento di integrazione salariale sono rimasti privi di meccanismi di indicizzazione, concretamente operanti; d) il d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, (poi reiterato con il d.-l. 20 maggio 1992, n. 293) all'art 10, comma 3, aveva previsto che la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991 doveva essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1 gennaio di ciascun anno dell'indennita' di mobilita' doveva essere effettuato nella stessa misura e con gli stessi criteri stabiliti, per l'integrazione salariale straordinaria, dall'art. 1, della legge n. 427/1980, senza che peraltro ne intervenisse la conversione in legge, con conseguente decadenza ex art. 77 Cost.; e) infine l'art. 1 del d.-l. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, modificando la legge n. 427/1980, ha stabilito che con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale sono aumentati nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"; Osservato che il tenore letterale delle norme attualmente in vigore - tra quelle sopra elencate - non consente piu' per l'indennita' di mobilita' un meccanismo di adeguamento automatico ad indici di valore (quali gli indici Istat), sia per non essere piu' esistente l'indennita' di contingenza e sia perche' la correlazione prevista espressamente dai d.-l. indicati alla lettera d) sopra riportata non puo' essere richiamata essendo i d.-l. medesimi decaduti per mancata conversione; Ritenuto che, pertanto, si viene a delineare una situazione di disparita' di trattamento tra coloro che fruiscono della "indennita' di mobilita'" (per i quali dunque non esiste alcun meccanismo effettivamente funzionale di indicizzazione della prestazione) e coloro che fruiscono invece di "integrazione salariale straordinaria" che invece godono di collegamento diretto, espressamente previsto, con l'aumento dell'indice Istat del costo della vita, da valutarsi nella misura dell'80%, senza che risulti possibile, ad avviso di questo collegio, una interpretazione estensiva od applicazione per analogia della norma di cui all'art. 1, del d.-l. n. 299/1994, convertito in legge n. 451/1994 anche all'istituto della indennita' di mobilita', essendo chiara la voluntas legis e non potendosi ravvisare l'esistenza di una lacuna nell'ordinamento positivo; Osservato che tale disparita' di trattamento appare del tutto ingiustificata se si pon mente al fatto che i due istituti erano in precedenza regolati in modo analogo - essendo per entrambi previsto il collegamento con l'indennita' di contingenza - unica essendo la chiaramente riconoscibile ratio di siffatte disposizioni, vale a dire quella di garantire la conservazione del livello di protezione economica accordata ai beneficiari e dell'uno e dell'altro istituto, a fronte della "normale e prevedibile" perdita di valore della lira dovuta all'inflazione; Considerato, inoltre, che tale - previgente - disciplina dava anche concreta attuazione al principio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - in relazione al principio fondamentale contenuto nell'art. 2 Cost. - in quanto assicurava una effettiva tutela ai lavoratori involontariamente disoccupati, rispondendo all'esigenza di garantire ai medesini mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (in questi termini sentenza Corte costituzionale 27 aprile 1988, n. 497), tutela ora non piu' garantita ai lavoratori beneficiari della indennita' di mobilita', non potendo essi fruire di un meccanismo di indicizzazione atto a mantenere l'adeguatezza in termini reali, anche in prospettiva temporale, del trattamento loro spettante; Ritenuto, pertanto, che gli esposti profili di illegittimita' costituzionale appaiono prospettabili con riferinento alla previsione delle seguenti norme: a) art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991, in quanto non contempla, in luogo dell'aggancio agli aumenti dell'indennita' di contingenza, mai divenuto realmente operativo, un diverso meccanismo di adeguamento dell'importo dell'indennita' di mobilita' al variare del potere di acquisto della moneta, sulla falsariga di criteri gia' largamente diffusi (cfr. l'art. 81, legge 27 luglio 1978, n. 392); b) art. 1, del d.-l. n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994 in quanto, nel prevedere per l'integrazione salariale l'aumento degli importi commisurato alla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, non dispone in tal senso anche per l'indennita' di mobilita', pur disciplinando tale istituto sotto altri profili, e quindi in modo carente sotto tale riguardo; c) art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto, anche superando le precedenti considerazioni, ogni rinvio normativo e contrattuale all'indice (cosiddetto indice sindacale) del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, viene riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat solo a decorrere dal 1 gennaio 1998, con cio' lasciando comunque invariata la situazione per il periodo antecedente ed oggetto di causa; Valutata la non manifesta infondatezza della questione, per quanto esposto, e la sua rilevanza, essendo, le norme indicate, le uniche applicabili al caso oggetto del presente giudizio;