IL PRETORE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza nella causa iscritta al n.
 5419 del 1996 r.g. tra Menniti Rosalba domiciliata  elettivamente  in
 Latina,  viale  dello  Statuto,  24,  presso  lo  studio dell'avv. E.
 Cinquanta, che la rappresenta e difende per  procura  a  margine  del
 ricorso, ricorrente, e l'Ente Poste italiane domiciliato presso Poste
 italiane, filiale di Latina con l'avv. F. I. Rossi che lo rappresenta
 e  difende  per  delega  a  margine  della  memoria  di costituzione,
 resistente;
   Oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c.;
   A scioglimento della riserva formulata il 27 maggio 1997;
   Letti gli atti di causa;
   Richiamate  le  premesse  di  fatto  poste a fondamento del ricorso
 introduttivo e della memoria di costituzione;
                             O s s e r v a
   Che nel corso di definizione della presente controversia  e'  stata
 emanata  la  legge  28  novembre 1996, n. 608 che converte il d.-l. 1
 ottobre 1996, n. 510, che  all'art.  9,  comma  2,  prescrive  che  i
 contratti  a tempo determinato stipulati dall'Ente Poste italiane dal
 1 febbraio 1994 al 30 giugno 1997 non possono essere  trasformati  in
 contratti  a  tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine
 finale di ciascun contratto.
   La questione di costituzionalita' della  predetta  disposizione  e'
 rilevante  per il presente giudizio in quanto la ricorrente deduce di
 essere stata assunta appunto con  contratto  a  tempo  determinato  e
 richiede  che  venga  trasformato in contratto a tempo indeterminato,
 per essere stato stipulato al di fuori delle ipotesi  previste  dalla
 legge.
   La  questione di incostituzionalita' della medesima disposizione di
 legge appare non manifestamente infondata: l'art. 9, comma  2,  d.-l.
 n.  510/1996  statuisce una deroga relativa ai soli contratti a tempo
 indeterminato stipulati dall'Ente Poste rispetto a  tutti  gli  altri
 contratti  a  tempo determinato per i quali e' operante la disciplina
 con le rigide preclusioni sancite dalla legge n. 230  del  1962,  che
 statuisce   la   trasformazione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
 indeterminato per  tutti  quei  contratti  a  tempo  determinato  che
 continuano  dopo  la  scadenza del termine inizialmente fissato, o in
 cui il lavoratore venga riassunto entro un periodo di 15 o 30  giorni
 dal  contratto  precedente  o  che sia stato stipulato fuori dai casi
 indicati dalla legge medesima.
   La  questione  di  incostituzionalita'  non  appare  manifestamente
 infondata  in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove
 si consideri che si introduce un regime  di  particolare  favore  nei
 confronti  dell'Ente  Poste  rispetto  a  tutti  gli  altri datori di
 lavoro, per effetto di tale disposizione l'Ente Poste non e' tenuto a
 subire le sanzioni che spettano a tutti i datori di lavoro che  hanno
 stipulato  contratti  al  di  fuori  o  in  violazione  delle ipotesi
 previste  dalla  legge  n.    230  del  1962;  per  effetto  di  tale
 disposizione  si  introduce  un  regime  di  particolare  sfavore nei
 confronti del lavoratore che e' stato  assunto  dall'Ente  Poste  con
 contratto  affetto dai vizi previsti dalla predetta legge n. 230/1962
 che, per il  fatto  di  trovarsi  nelle  medesime  condizioni  di  un
 qualunque  altro  lavoratore,  ma  con un diverso datore di lavoro al
 quale  e'  stata  concessa  una  deroga   inesistente   all'atto   di
 stipulazione  del  contratto,  non  puo'  richiedere  la  tutela  che
 ordinariamente viene concessa.
   Neppure   manifestamente   infondata   appare   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale del citato art. 9, comma 2, in punto di
 contrasto con l'art. 41, ove si consideri che imprese concorrenti con
 l'Ente  Poste  trovano ostacoli ad esercitare liberamente l'attivita'
 economica a fronte dello stesso Ente  Poste  che  puo'  e  ha  potuto
 meglio   organizzare  la  propria  attivita',  assumendo  e  gestendo
 lavoratori a tempo determinato in posizione piu' favorevole e con  un
 regime giuridico piu' vantaggioso.