ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n.   643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con ordinanza
 emessa il 6 giugno 1997 dalla  Commissione  tributaria  regionale  di
 Firenze  sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro l'Ufficio del
 registro di Pisa, iscritta al n. 669 del registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 giugno 1997  (r.o.  n.  669
 del   1997),  la  Commissione  tributaria  regionale  di  Firenze  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 76 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23 del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
 valore  degli  immobili),  nella  parte  in cui sanziona nella stessa
 misura  l'omissione  ed  il   ritardo   nella   presentazione   della
 dichiarazione INVIM;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per la infondatezza della questione.
   Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, e'
 entrato  in  vigore  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
 violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
 legge  23  dicembre  1996,  n.  662),  con  il  quale il legislatore,
 riformando, in attuazione della delega contenuta nell'art.  3,  comma
 133,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la disciplina del sistema
 sanzionatorio  in  materia   tributaria,   ha   introdotto   principi
 innovativi  concernenti  l'applicazione delle sanzioni amministrative
 in detta materia, con effetto anche per i procedimenti in corso  alla
 data  di  entrata  in  vigore  della nuova disciplina, come si desume
 dall'art.  25, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
     che il comma 3 dello  stesso  articolo,  prevede,  altresi',  che
 detti  ultimi  procedimenti  "possono  essere  definiti,  quanto alle
 sanzioni,  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  dei  decreti  di
 attuazione  previsti  dal  successivo  art.  28,  dagli  autori della
 violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11,  comma  1,
 con  il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al
 quarto dell'ammontare risultante  dall'ultima  sentenza  o  decisione
 amministrativa";
     che,   in  relazione  alle  accennate  modifiche  legislative  ed
 all'ambito temporale di applicabilita' della  disposizione  dell'art.
 25,  gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice a quo, al quale spetta
 valutare l'incidenza dello ius superveniens nel  giudizio  dinanzi  a
 lui pendente.