ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso proposto da Miglior Dario contro l'ufficio IVA di Cagliari, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 843 del 1997), la Commissione tributaria provinciale di Cagliari - nel corso di un giudizio promosso da Miglior Dario avverso un avviso di accertamento emesso dall'ufficio IVA di Cagliari - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427; che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, fissando - in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - il termine del 20 maggio 1995, entro il quale la notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo costituisce causa ostativa alla definizione dell'accertamento, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, per la disparita' di trattamento, senza una ragione logica, tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati" in data successiva; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione. Considerato che, come questa Corte ha gia' affermato, il termine suddetto, quale limite per l'attivita' di accertamento, preclusiva dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con il fisco, e' stato introdotto dalla legge, individuandolo in una data gia' scaduta al momento della emanazione della legge stessa, per evitare che la mancanza di qualsiasi termine, per l'attivita' accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa - attraverso l'attivazione sine die di procedimenti finalizzati all'accertamento - di esercitare, a sua discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto tributario con le peculiari modalita' di cui trattasi (sentenza n. 294 del 1997); che, pertanto, e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione denunciata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che essa tende a garantire l'imparzialita' dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti e, quindi, in definitiva, a realizzare quel principio di parita' di trattamento che la Corte ha ritenuto, in piu' occasioni, non inciso da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi gia' intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla; che, non essendo stati dedotti, nel presente giudizio, profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.