IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  di   rimessione   alla   Corte
 costituzionale,  nella  causa n. 0909/1998 r.g. tra Cirincione Grazia
 (avv. Salvatore Spampinato), e la A.U.S.L. n. 3 di Catania.
   Sciogliendo la riserva.
                             O s s e r v a
   La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi  dell'art.  700  c.p.c.,
 volto  ad  ottenere  da  parte  della  A.U.S.L.  n.  3  di Catania la
 somministrazione gratuita in favore di Scalia Nunzio,  di  farmaci  -
 tra  cui  la  somatostatina  - relativi alla c.d. cura Di Bella nelle
 dosi e combinazioni prescritte  dall'oncologo  dott.  Nunzio  Michele
 Cosentino.
   Per  provvedere  in  ordine  a  detto  ricorso  deve verificarsi la
 sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge: fumus boni  iuris
 e periculum in mora.
   Quanto  al  periculum  in  mora la sussistenza di tale requisito e'
 resa evidente dalla gravita' delle condizioni dello Scalia Nunzio.
   Quanto al requisito del fumus boni iuris  valgano  le  osservazioni
 appresso esposte.
   La posizione giuridica soggettiva prospettata dalla ricorrente deve
 certamente   qualificarsi   come   di   diritto  soggettivo  (diritto
 soggettivo alla erogazione gratuita di medicine in  presenza  di  una
 patologia  particolarmente  grave)  che costituisce un corollario del
 diritto alla salute costituzionalmente garantito (v.  art.  32  della
 Costituzione).
   L'accertamento  della sussistenza del fumus boni iuris in ordine al
 diritto in esame  in  un  procedimento  cautelare  come  il  presente
 implica  la  necessita'  di verificare che sussista un certo grado di
 possibilita' di esito favorevole della  cura  da  effettuarsi  con  i
 farmaci richiesti; non e' invece richiesta la prova della certezza in
 ordine a detto esito favorevole propria del giudizio di merito.
   Cio' premesso osserva il pretore - salvo quanto appresso esposto in
 ordine  all'art.  2  del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 - che esistono
 validi argomenti per considerare sussistente il fumus boni iuris  nel
 senso sopra chiarito:
     1)  la  somatostatina  e'  farmaco  conosciuto dalla farmacologia
 ufficiale ed inserito nel prontuario terapeutico nella fascia H;
     2) la stessa decisione adottata dal Governo italiano  di  avviare
 la fase della sperimentazione umana in ordine alla c.d. cura Di Bella
 dimostra  che  la  cura in questione non e' tossica e che sussiste la
 possibilita' di accertare la efficacia della stessa cura;
     3) come divulgato dai mass-media: numerosi medici hanno  adottato
 la  cura  in  questione  raggiungendo  risultati  che,  prima  facie,
 appaiono positivi; inoltre gli organi competenti  in  alcune  regioni
 hanno  deliberato  di  procedere alla somministrazione gratuita della
 cura.
   Da quanto esposto consegue che, in base all'art. 1, comma 4,  d.-l-
 21 ottobre 1996, n. 536 convertito nella legge n. 648/1996, i farmaci
 del  metodo  Di Bella potrebbero essere inseriti nell'elenco previsto
 da  detto  articolo  quali  medicinali  non  ancora  autorizzati   ma
 sottoposti  a  sperimentazione  clinica o medicinali da impiegare per
 una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata;   ne
 conseguirebbe  che  detti farmaci sarebbero erogabili a totale carico
 del  Servizio  sanitario  nazionale  qualora  non  esistesse   valida
 alternativa  terapeutica  (ipotesi  quest'ultima che appare ricorrere
 nel caso in esame avuto riguardo alla documentazione prodotta).
   Cio' premesso osserva tuttavia il  pretore  che,  a  seguito  della
 entrata  in  vigore  del  decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 ed in
 particolare dell'art. 2 di detto d.-l., l'art. 1, comma 4, del citato
 d.-l. n. 536/1996, non puo' trovare applicazione nel caso in esame.
   Invero l'art. 2 di detto d.-l., relativamente alla  sperimentazione
 del  "multitrattamento  Di  Bella", statuisce che la effettuazione di
 detta sperimentazione non costituisce riconoscimento  della  utilita'
 di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4,
 del  d.-l. n. 536/1996 suddetto e che resta ferma la competenza della
 Commissione unica del farmaco a  valutare,  sulla  base  dei  criteri
 tecnici   da  essa  adottati,  se  ricorrono  i  presupposti  per  la
 applicazione della disciplina prevista dal citato art.  1,  comma  4;
 infine  nello  stesso  art. 2 e' aggiunto un ultimo inciso: in nessun
 caso,  comunque,  possono  essere   inseriti   nell'elenco   previsto
 dall'art.  1,  comma 4, del citato d.-l. n. 536/1996 medicinali per i
 quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici  di  fase
 seconda.
   In  ordine  a  quest'ultimo inciso dell'art. 2 del d.-l. n. 23/1998
 ritiene   il   pretore   che   sussistono   dubbi   di   legittimita'
 costituzionale che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati.
   Quanto alla rilevanza osserva il pretore che il citato art. 2, deve
 essere tenuto presente al fine di verificare la sussistenza del fumus
 e dunque di definire il presente procedimento.
   Quanto alla non manifesta infondatezza osserva il giudicante che la
 norma  in  esame  appare  in  contrasto  con  gli  artt. 3 e 32 della
 Costituzione come appresso dimostrato.
   Quanto all'art. 3 della Costituzione si osservi: in  base  all'art.
 1,  comma 4, del d.-l. n. 536/1996 Commissione unica del farmaco puo'
 inserire nell'elenco di cui al citato  articolo  la  generalita'  dei
 farmaci  purche',  tra  l'altro:  si tratti di medicinali "non ancora
 autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica" ovvero si tratti
 di medicinali "da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa
 da  quella  autorizzata";  invece  solo  per  i  medicinali impiegati
 secondo  il  multitrattamento  Di  Bella  e'  previsto  per  il  loro
 inserimento  nel  citato elenco che "siano gia' disponibili risultati
 di studi clinici di fase seconda".
   Sussiste dunque una  discriminazione  relativa  ai  medicinali  del
 metodo  Di  Bella  che  appare  irragionevole  ed  ingiustificata; ed
 invero:
     1) appare assodata la non tossicita' del metodo Di Bella (in caso
 contrario non sarebbe iniziata una  sperimentazione su  esseri  umani
 relativa allo stesso metodo);
     2)   appare   esistere  una  qualche  possibilita'  di  efficacia
 terapeutica quanto meno palliativa del metodo in  esame  riconosciuta
 implicitamente dallo stesso d.-l. n. 23/1998 che, oltre ad avviare la
 sperimentazione clinica del citato metodo (art. 1), consente, secondo
 certe  regole,  ai  medici di prescrivere medicinali relativi a detto
 metodo (art.  3).
   Si osservi inoltre che l'art. 2 in esame per tutto il tempo in  cui
 non  saranno  disponibili risultati di studi  clinici di fase seconda
 non consente di erogare gratuitamente  i  medicinali  del  metodo  Di
 Bella ai malati non  selezionati per la sperimentazione; in tale modo
 appare crearsi una irragionevole discriminazione (che appare
  violare  l'art. 3 della Costituzione) tra questi malati e quelli che
 sono stati selezionati  per  la  sperimentazione    per  i  quali  la
 somministrazione    dei   medicinali   suddetti   e'   gratuita;   la
 discriminazione in questione appare essere irragionevole in quanto:
     1) la esclusione dalla sperimentazione non dipende dalla volonta'
 dei malati esclusi;
     2) non si tiene in alcun conto la diversa capacita' economica dei
 malati esclusi che potrebbero non avere la possibilita' economica  di
 acquistare i medicinali in questione.
   Si  osservi  infine  che  l'art.  2,  del d.-l. n. 23/1998 in esame
 appare in contrasto pure con l'art. 32 della Costituzione data che il
 diritto alla salute sancito in detto articolo appare  essere  violato
 in  casi, come quello in esame, in cui non e' prevista - per tutto il
 tempo in cui non saranno disponibili i risultati di studi clinici  di
 fase  seconda - la somministrazione gratuita di medicinali del metodo
 Di Bella - che possono avere una certa efficacia    terapeutica  -  a
 malati  gravi anche se gli stessi non hanno la possibilita' economica
 di acquistarli.
   Ritenuto, per quanto esposto, di dovere  rimettere  gli  atti  alla
 Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione in oggetto.