IL TRIBUNALE Ha, pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma 2, c.p.p. e 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata, con riferimento art. 3 Cost., del p.m. durante l'udienza odierna; sentite le difese; Visto il fascicolo processuale n. 5438/97 r.g. tribunale a carico di Beluli Seval piu' 6, imputati di reati ex artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309/90; Ritenuto che nei confronti degli imputati questo Collegio procede a seguito di decreto che dispose il giudizio emesso dal g.i.p. in sede il 1 luglio 1997; che in data 1 ottobre 1997 il tribunale aumentava le prove richieste dalle parti nonche' l'esame del testo Jonuzi Ravman, imputato di reato connesso; che nelle successive udienze venivano sentiti i testimoni, i periti in ordine alle indagini sulle intercettazioni telefoniche, sulle ossevazioni di controllo e di pedinamenti; che all'udienza del 18 febbraio 1998 Jonizi Ravman, sentito con le garanzie dell'art. 210 c.p.p., si avvaleva della facolta' di non rispondere; che sulle richieste di produzione delle dichiarazioni, rese dallo stesso Jonuzi il 19 novembre 1996 al g.i.p. presso il tribunale di Camerino, avanzata dal p.m., i difensori non prestavano il loro consenso; che, pertanto, non si e' potuto dar lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dallo Jonuzi; che il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 513, comma 2, c.p.p. e 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui prevedono che in un processo come il presente per il quale era stato disposto il rinvio a giudizio in epoca antecedente alla riforma dell'art. 513 c.p.p., con prima udienza fissata per il 1 ottobre 1997, qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere il giudice possa disporre l'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso soltanto con l'accordo delle parti; Considerato che la sollevata questione e' rilevante e non manifestamente infondata; che l'acquisizione nel presente processo delle dichiarazioni rese dallo Jonuzi al g.i.p. del tribunale di Camerino e' importante poiche' lo stesso riferisce in ordine ai fatti di cui e' processo, nonche' sui collegamenti e sulle condotte degli odierni imputati; che, pero', il sistema normativo introdotto con la legge n. 267, a parere di questo Collegio, raggiunge l'effetto pratico di rendere impossibile la lettura dei verbali, previa acquisizione, in contrasto con i criteri di ragionevolezza e col fine proprio del processo penale della ricerca della verita', quando siano rispettate le garanzie difensive; che l'atto in questione e' stato compiuto davanti all'a.g. e nel rispetto delle garanzie difensive; che non emerge alcun ragionevole fine in base al quale dichiarazioni di imputati di reati commessi, rese all'a.g. con le indicate garanzie, debbano andare perdute, non potendosene tener conto nel presente processo; che, in definitiva, con specifico riferimento alla situazione creatasi nel presente processo il combinato disposto degli artt. 513, comma 2, ultima parte c.c.p. e 6, comma 2 e 5, legge n. 267, risulta suscettibile di ostacolare la funzione a cui mira il processo penale; che la risoluzione dell'indicata questione e' rilevante nel presente processo perche' da essa dipende se una parte del materiale probatorio in possesso del p.m. puo' essere, o no, legittimamente acquisita al fascicolo dibattimentale con le conseguenze sul piano probatorio e della decisione del merito della causa che sono facilmente intuibili;