IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Vista l'eccezione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  513
 c.p.p., sollevata dal p.m.;
   Sentite le parti;
   ritenuto  che  detta  eccezione  e' rilevante, considerando che tre
 imputati di reato connesso ammessi ai  sensi  dell'art.  495  c.p.p.,
 Patricelli,  Zampella  e  Borgonovi,  si sono avvalsi in dibattimento
 della facolta' di non rispondere e che i difensori degli imputati  si
 sono  opposti  alla  acquisizione e alla lettura, richieste dal p.m.,
 dei verbali delle dichiarazioni  rese  dai  predetti  soggetti  nelle
 indagini preliminari;
     che  il  p.m.  ha organizzato la raccolta dei mezzi di prova, nel
 corso delle indagini  preliminari,  nella  vigenza  della  precedente
 normativa  in  materia,  senza poter prevedere le preclusioni oggi in
 vigore e senza poter utilizzare lo strumento alternativo  predisposto
 dal legislatore con le nuove disposizioni (incidente probatorio);
     che,   l'efficacia   del   ricorso   all'istituto  dell'incidente
 probatorio,    e'    condizionata    alla    immediatezza    rispetto
 all'acquisizione   da   parte   del   p.m.  delle  dichiarazioni  dei
 collaboratori (e cio' in ragione della peculiarita'  della  posizione
 di  questi  ultimi);  che, pertanto, la facolta' riconosciuta al p.m.
 dalla disposizione di cui all'art.  6, comma 1, legge n. 267/1997 non
 puo'  essere  idonea  allo  scopo,  cosi'  che  deve  rilevarsi   una
 ingiustificata  disparita' di trattamento tra procedimenti in corso e
 non.