IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 513 c.p.p., sollevata dal p.m.; Sentite le parti; ritenuto che detta eccezione e' rilevante, considerando che tre imputati di reato connesso ammessi ai sensi dell'art. 495 c.p.p., Patricelli, Zampella e Borgonovi, si sono avvalsi in dibattimento della facolta' di non rispondere e che i difensori degli imputati si sono opposti alla acquisizione e alla lettura, richieste dal p.m., dei verbali delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti nelle indagini preliminari; che il p.m. ha organizzato la raccolta dei mezzi di prova, nel corso delle indagini preliminari, nella vigenza della precedente normativa in materia, senza poter prevedere le preclusioni oggi in vigore e senza poter utilizzare lo strumento alternativo predisposto dal legislatore con le nuove disposizioni (incidente probatorio); che, l'efficacia del ricorso all'istituto dell'incidente probatorio, e' condizionata alla immediatezza rispetto all'acquisizione da parte del p.m. delle dichiarazioni dei collaboratori (e cio' in ragione della peculiarita' della posizione di questi ultimi); che, pertanto, la facolta' riconosciuta al p.m. dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 267/1997 non puo' essere idonea allo scopo, cosi' che deve rilevarsi una ingiustificata disparita' di trattamento tra procedimenti in corso e non.