ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti dalla D.A.R. s.p.a. contro la D.R.E. Lombardia iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di una somma versata da una societa' a titolo di ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione dei criteri della delega fissati dall'art. 4, comma 1, lettera a) punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). 2. - Premette la Commissione rimettente che la norma da ultimo citata, nel delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), aveva fissato quale criterio direttivo l'"esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)". A parere della rimettente, la disposizione denunciata, nella parte in cui stabilisce che per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ha effetto per i redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993, avrebbe violato i criteri della delega e, dunque, l'art. 76 della Costituzione. E cio' in quanto la norma censurata comporterebbe, sia pure per un limitato periodo di tempo, una duplicazione di imposta, per effetto della coesistenza dell'ICI e dell'ILOR sugli stessi redditi, che l'enunciato criterio direttivo avrebbe, invece, inteso escludere. Considerato in diritto 1. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano dubita - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata, nella parte in cui stabilisce che l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto - per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare - sui redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993, violerebbe il criterio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e, conseguentemente, l'art. 76 della Costituzione. 2. - La questione non e' fondata. 2.1 - Come costantemente affermato da questa Corte, la determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesti dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega. I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a circoscrivere il campo della delega si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attivita' di "riempimento" che lega i due livelli normativi (sentenze n. 56 del 1971, n. 158 del 1985, n. 362 del 1995; ordinanze n. 321 del 1987, n. 21 del 1988). 2.2 - Per quanto riguarda il caso in esame, la legge delega n. 421 del 1992, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale criterio direttivo (art. 4, comma 1, lettera a), punto 16) l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), non ha fissato - come invece ha fatto al successivo punto 17 della citata legge per la soppressione dell'INVIM - il termine dal quale tale esclusione deve avere effetto. Il legislatore delegato, pertanto, nell'attivita' di riempimento allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo di imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo. Determinazione che, in quanto rimessa alla discrezionalita' del potere delegato, si sottrae alla censura di costituzionalita' che il rimettente prospetta sotto l'esclusivo parametro dell'art. 76 della Costituzione.