ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 5,
 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
 finanza  degli  enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa  il  4  dicembre
 1995  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di Milano sui
 ricorsi  riuniti  proposti  dalla  D.A.R.  s.p.a.  contro  la  D.R.E.
 Lombardia iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di una
 somma versata da una  societa'  a  titolo  di  ILOR,  la  Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di Milano ha sollevato - in riferimento
 all'art.  76  della  Costituzione   -   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  17,  comma  5,  del decreto legislativo 30
 dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
 territoriali,  a  norma dell'art.   4 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421), per violazione dei criteri della delega  fissati  dall'art.  4,
 comma  1,  lettera  a)  punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
 (Delega al Governo per la  razionalizzazione  e  la  revisione  delle
 discipline  in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza
 e di finanza territoriale).
   2. - Premette la Commissione rimettente  che  la  norma  da  ultimo
 citata,  nel  delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi
 diretti all'istituzione, a  decorrere  dall'anno  1993,  dell'imposta
 comunale  immobiliare  (ICI),  aveva fissato quale criterio direttivo
 l'"esclusione dei redditi dominicali  delle  aree  fabbricabili,  dei
 redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito
 di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)".
   A  parere della rimettente, la disposizione denunciata, nella parte
 in cui stabilisce che per i soggetti all'imposta  sul  reddito  delle
 persone  giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno
 solare l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ha effetto per  i
 redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio
 1993,  avrebbe  violato  i  criteri della delega e, dunque, l'art. 76
 della Costituzione.
   E  cio' in quanto la norma censurata comporterebbe, sia pure per un
 limitato periodo di tempo, una duplicazione di imposta,  per  effetto
 della  coesistenza  dell'ICI  e  dell'ILOR  sugli stessi redditi, che
 l'enunciato criterio direttivo avrebbe, invece, inteso escludere.
                         Considerato in diritto
   1. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano dubita - in
 riferimento all'art.  76  della  Costituzione  -  della  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  17,  comma  5,  del decreto legislativo 30
 dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
 territoriali,  a  norma  dell'art.  4 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421).
   Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata,
 nella parte in cui stabilisce che  l'esclusione  dall'imposta  locale
 sui  redditi ivi indicati ha effetto - per i soggetti all'imposta sul
 reddito delle persone  giuridiche  il  cui  periodo  di  imposta  non
 coincide  con  l'anno solare - sui redditi prodotti dal primo periodo
 di imposta successivo al  1  gennaio  1993,  violerebbe  il  criterio
 direttivo  fissato  dall'art. 4, comma 1, lettera a), punto 16, della
 legge  23  ottobre  1992,  n.  421  (Delega   al   Governo   per   la
 razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
 sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
 territoriale) e, conseguentemente, l'art. 76 della Costituzione.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1   -   Come   costantemente   affermato   da  questa  Corte,  la
 determinazione  dei  "principi  e   criteri   direttivi",   richiesti
 dall'art.   76   della   Costituzione   per  una  valida  delegazione
 legislativa, non puo' eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio
 della delega.
   I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da  un  lato  a
 circoscrivere  il  campo  della  delega si' da evitare che essa venga
 esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata
 ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la  possibilita'
 di  valutare  le  particolari  situazioni giuridiche da regolamentare
 nella fisiologica attivita' di "riempimento" che lega i  due  livelli
 normativi (sentenze n. 56 del 1971, n. 158 del 1985, n. 362 del 1995;
 ordinanze n. 321 del 1987, n. 21 del 1988).
   2.2 - Per quanto riguarda il caso in esame, la legge delega n.  421
 del  1992,  nello  stabilire,  in sede di istituzione dell'ICI, quale
 criterio  direttivo  (art.  4,  comma  1,  lettera  a),   punto   16)
 l'esclusione  dei  redditi  dominicali  delle  aree fabbricabili, dei
 redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito
 di applicazione  dell'imposta  locale  sui  redditi  (ILOR),  non  ha
 fissato  -  come  invece ha fatto al successivo punto 17 della citata
 legge per la soppressione dell'INVIM -  il  termine  dal  quale  tale
 esclusione deve avere effetto.
   Il  legislatore  delegato,  pertanto, nell'attivita' di riempimento
 allo  stesso  riferibile,  ha  fissato  quale  data   di   decorrenza
 dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo di
 imposta  successivo  a  quello  in  corso  all'entrata  in vigore del
 decreto legislativo.
   Determinazione che, in quanto  rimessa  alla  discrezionalita'  del
 potere  delegato, si sottrae alla censura di costituzionalita' che il
 rimettente prospetta sotto l'esclusivo parametro dell'art.  76  della
 Costituzione.