ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  4
 luglio  1997,  dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento a carico di
 Antonio Solerti, iscritta al n. 786 del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che il tribunale di  Tolmezzo  chiamato  a  decidere,  nel
 corso  di  un processo penale, sulla eccezione, avanzata dalla difesa
 dell'imputato, di incompatibilita' del collegio o  di  illegittimita'
 costituzionale  della  disciplina  delle incompatibilita' del giudice
 con ordinanza emessa il 4 luglio 1997 ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  24,  secondo  comma,  e  27,  secondo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui non
 prevede l'incompatibilita' del giudice del  dibattimento,  che  abbia
 pronunciato  ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di
 revoca  della  misura  cautelare,  a  partecipare  al  giudizio   nei
 confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati;
     che  nel  processo  principale,  con  la  stessa composizione del
 collegio, il tribunale aveva disposto nei confronti dell'imputato, su
 richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto  di
 dimora e, successivamente, aveva respinto l'istanza di revoca di tale
 misura;
     che  il giudice rimettente esclude che questa ipotesi rientri tra
 le incompatibilita' previste dall'art. 34 cod. proc. pen., ma ritiene
 che anche nel caso  sottoposto  al  suo  esame  dovrebbero  valere  i
 principi  enunciati  dalla  giurisprudenza  costituzionale, secondo i
 quali e' illegittima la mancata previsione dell'incompatibilita'  del
 giudice  quando la valutazione conclusiva dell'organo investito della
 decisione possa essere condizionata da una precedente valutazione nel
 merito, espressa  sugli  indizi  di  colpevolezza,  senza  che  abbia
 rilievo,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  che il provvedimento
 cautelare sia stato adottato nella stessa fase del giudizio;
     che   il  tribunale  di  Tolmezzo  ritiene  che  la  disposizione
 denunciata violi: l'art. 3 della Costituzione, essendo  irragionevole
 l'omessa   previsione,   nell'art.   34   cod.   proc.   pen.,  della
 incompatibilita' del giudice in una ipotesi analoga ad altre  per  la
 cui  mancanza  e' stata pronunciata la illegittimita' costituzionale;
 l'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  giacche'  sarebbe
 vulnerato  il  diritto  di  difesa  dell'imputato; l'art. 27, secondo
 comma, della Costituzione, in relazione al contenuto di giudizio  che
 il collegio avrebbe gia' espresso con le ordinanze che hanno disposto
 una misura cautelare personale e respinto l'istanza di revoca;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base
 alle argomentazioni gia' enunciate per analoga questione, decisa  con
 la sentenza n. 51 del 1997.
   Considerato  che  analoga  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  34   cod.   proc.   pen.,   per   la   omessa   previsione
 dell'incompatibilita'   del   giudice  che  si  sia  pronunciato,  in
 dibattimento,   su   misure   cautelari   personali   nei   confronti
 dell'imputato,  e'  gia'  stata  esaminata e dichiarata inammissibile
 (sentenza n. 51 del 1997) e manifestamente  inammissibile  (ordinanza
 n.   366  del  1997),  giacche'  l'esito  prefigurato  finirebbe  con
 l'attribuire alle parti la potesta' di determinare l'incompatibilita'
 nel corso di un giudizio del quale  il  giudice  e'  gia'  investito;
 sicche'  lo  stesso  giudice  verrebbe  spogliato di tale giudizio in
 ragione del compimento di un atto processuale cui e' tenuto a seguito
 dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole,  ma
 in  contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
 legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe  chiedere  di  essere
 distolto;
     che  l'ordinanza  di rimessione non introduce profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminati,  sicche'  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.