Ricorso  della  regione  Liguria,  in  persona del presidente della
 giunta regionale  in  carica,  autorizzato  con  deliberazione  della
 giunta  regionale  n. 1351 del 15 maggio 1998, rappresentato e difeso
 in forza di mandato in calce al presente atto dall'avv. Mario Bucello
 ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  dell'avv.  Enrico
 Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente  in  carica  al  fine  di  ottenere  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  105,  comma  2,  lett. l),
 secondo periodo, del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, serie generale, s.o. n. 92 del
 21 aprile 1998.
                               F a t t o
   1. - L'art. 105, comma 2, lett. l), del recente decreto legislativo
 31 marzo 1998, n. 112 prevede  il  conferimento  alle  regioni  delle
 funzioni  relative  al  rilascio  di  concessioni di beni del demanio
 della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone  del  mare
 territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di
 fonti   di   energia.  Precisa  peraltro  il  secondo  periodo  della
 disposizione che "tale conferimento non opera nei porti e nelle  aree
 di  interesse  nazionale  individuate con il d.P.C.M. del 21 dicembre
 1995.
   La regione Liguria impugna quest'ultima proposizione normativa.
   2. - Per meglio comprendere  il  significato  e  le  ragioni  della
 presente  impugnazione  e'  opportuno  richiamare  sinteticamente  le
 vicende che hanno portato all'adozione del  citato  d.P.C.M.  del  21
 dicembre 1995 ed all'impugnazione del medesimo da parte della regione
 Liguria,  con ricorso deciso dall'ecc.ma Corte con la sentenza n. 242
 del 1997.
   Con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 il Governo ha  approvato  l'elenco
 delle  aree  demaniali  marittime  escluse  dalla delega alle regioni
 prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977.  Tale  disposizione
 aveva  conferito alle regioni le funzioni amministrative sul litorale
 marittimo, sulle aree demaniali  immediatamente  prospicienti,  sulle
 aree del demanio lacuale e fluviale, "quando l'utilizzazione prevista
 abbia  finalita' turistiche e ricreative", con esclusione dei porti e
 delle aree di  preminente  interesse  nazionale  "in  relazione  agli
 interessi   della  sicurezza  dello  Stato  e  delle  esigenze  della
 navigazione marittima",  identificati  in  base  ad  un  procedimento
 definito  dalla  stessa  norma,  che  prevede l'intesa con le regioni
 interessate.
   Piu' recentemente, la legge di  riforma  dell'ordinamento  portuale
 (legge  28 gennaio 1994, n. 84) aveva ribadito che sono di competenza
 regionale le funzioni amministrative concernenti le  opere  marittime
 relative  ai porti di cui alla categoria II, classi II e III, secondo
 la nuova classificazione prevista  nell'art.  4  della  legge  stessa
 (art.  5, settimo comma), nonche' l'approvazione dei piani regolatori
 dei porti di seconda categoria (art. 5, comma 4).
   3. - Il termine originariamente previsto dall'art.  59  del  d.P.R.
 n. 616 del 1977 per l'identificazione delle aree escluse dalla delega
 (31  dicembre 1978) non e' stato rispettato. Nella perdurante inerzia
 dello Stato si era consolidato un orientamento giurisprudenziale  per
 il  quale,  fino all'individuazione delle aree sottratte alla delega,
 questa non sarebbe operativa.
   A tale situazione aveva inteso porre rimedio l'art. 6 del d.-l.   5
 ottobre  1993,  n.  400,  convertito  nella legge 4 dicembre 1993, n.
 494, statuendo che "ove, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
 vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, il Governo
 non abbia provveduto agli adempimenti necessari a  rendere  effettiva
 la  delega  delle  funzioni  amministrative  alle  regioni,  ai sensi
 dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, queste sono  comunque
 delegate alle regioni".
   Con  una  serie  di  decreti-legge non convertiti, il Governo aveva
 disposto la proroga del termine stesso fino al 31 dicembre 1995.
   Il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e' stato  adottato  sulla  base  della
 proroga  prevista  dall'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 1995, n.
 535.
   Anche quest'ultimo decreto-legge non e'  stato  convertito,  ma  il
 Governo  ha confermato la proroga del termine al 31 dicembre 1995 con
 successivi decreti-legge  meramente  reiterativi  del  precedente  (e
 cosi'  con  i  decreti-legge n. 65 del 1996, n. 202 del 1996, n.  322
 del  1996,  n.  430  del  1996,  tutti decaduti). La proroga e' stata
 ulteriormente confermata con il decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.
 535.  La  decisione della ecc.ma Corte n. 360 del 1996 ha impedito la
 prosecuzione delle reiterazioni.
   Con la legge 23 dicembre 1996, n. 647, il decreto-legge n. 535  del
 1996  e'  stato  convertito,  con  la conferma della previsione della
 proroga del termine al 31 dicembre 1995 (art. 16, terzo comma) e  con
 la  salvezza  degli  effetti  prodotti  dai  decreti  decaduti.  Piu'
 esattamente, il secondo comma dell'art. 1 della legge di  conversione
 stabilisce che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
 sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici
 sorti" sulla base dei decreti-legge decaduti.
   4. - Avverso il d.P.C.M. 21 dicembre 1995  la  regione  Liguria  ha
 proposto  ricorso  per  conflitto  di attribuzione innanzi all'ecc.ma
 Corte, lamentando:
     a)  la  carenza  dei  presupposti  previsti   dalla   legge   per
 l'esercizio  del  potere  governativo  di  individuazione  delle aree
 escluse dalle attribuzioni regionali;
     b) la illegittima inclusione  nell'elenco  delle  aree  riservate
 alla competenza statale, di aree di sicura pertinenza regionale;
     c)  la  lesione del principio di leale cooperazione, per avere il
 Governo provveduto con modalita' di per se' lesive delle attribuzioni
 regionali,  per  il  mancato  perfezionamento   dei   meccanismi   di
 partecipazione  regionale  alle determinazioni statali previste dalla
 legge, sul riparto delle competenze.
   5. - Con la sentenza n. 242 del 1997 l'ecc.ma Corte ha  accolto  il
 ricorso  regionale,  sotto  l'assorbente  profilo della lesione delle
 attribuzioni regionali per la sostanziale omissione nel  procedimento
 di modalita' di consultazione e di confronto conformi al principio di
 leale   cooperazione,   annullando  il  d.P.C.M.  21  dicembre  1995,
 limitatamente alla parte  che  concerne  aree  del  territorio  della
 ricorrente regione Liguria.
   6.  -  Con  il  decreto  legislativo n. 112 del 1998 il Governo, in
 attuazione della delega di cui al capo I della legge 15  marzo  1997,
 n.   59,   ha  provveduto  al  conferimento  di  funzioni  e  compiti
 amministrativi dello Stato alle regioni, in conformita' ai rafforzati
 principi di sussidiarieta' e autonomia locale.
   Con  la  disposizione  in  questa  sede  impugnata  il  legislatore
 delegato,  nel  riconoscere  alle  regioni  le  funzioni  relative al
 rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo, ha  precisato
 che  il  conferimento  non  opera nei porti e nelle aree di interesse
 nazionale individuate con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995.
   Quest'ultima  precisazione  si  risolve,  evidentemente,   in   una
 espressa  riserva di competenza allo Stato, che opera un ritaglio nel
 conferimento della funzione alla regione. Atteso  il  carattere  solo
 esemplificativo   della  elencazone  delle  funzioni  conferite  alle
 regioni  ed  il  carattere  tassativo  dell'elenco   delle   funzioni
 riservate  allo Stato, senza la precisazione in questione il d.P.C.M.
 del 1995 non avrebbe piu'  alcun  significato.  Inoltre  la  funzione
 riservata  allo Stato dall'art.  59, secondo comma, del d.P.R. n. 616
 del 1977 e' da ritenersi oggi abrogata, anche perche' la  delega  che
 essa  tende a limitare e' ormai assorbita dal piu' ampio conferimento
 previsto dal citato art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
   7.  -  Per  molti aspetti la conferma dei contenuti del d.P.C.M. 21
 dicembre 1995 appare incostituzionale, come si precisera'.
   Tuttavia deve notarsi la peculiarita' della posizione della regione
 Liguria nei confronti della suddetta previsione. Infatti la  sentenza
 n.  242  del  1997  della  ecc.ma  Corte  ha annullato il d.P.C.M. 21
 dicembre 1995 nella parte che concerne le aree del  territorio  della
 regione Liguria.
   Ragionevolmente  dunque  dovrebbe  ritenersi che lo Stato non abbia
 mantenuto  su  alcuna  area  demaniale  o  porto  della  Liguria  (ad
 eccezione  degli  ambiti  soggetti alla giurisdizione delle autorita'
 portuali) il  potere  concessorio  e  che  comunque  non  possa  oggi
 nuovamente  esercitare, nel nuovo assetto delle competenze, il potere
 di individuazione gia' previsto dal secondo comma  dell'art.  59  del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
   8.  - Tuttavia, sussiste il dubbio che il richiamo del d.P.C.M.  21
 dicembre 1995 operato dall'art. 105 del decreto legislativo n.    112
 del  1998  possa  essere  inteso  come rinvio materiale, in forza del
 quale  le  previsioni   dell'atto   governativo   assumono   comunque
 l'efficacia   propria   dell'atto   legislativo   rinviante   o  che,
 addirittura, quest'ultimo abbia operato, con il rinvio, una sorta  di
 convalidazione    del   decreto   annullato   dalla   ecc.ma   Corte,
 ripristinando l'efficacia delle sue previsioni  nei  confronti  della
 regione Liguria.
   In  entrambi i casi, e comunque nell'ipotesi in cui la disposizione
 impugnata  possa  avere  qualche  effetto  di  ritaglio  della  nuova
 competenza  conferita  dal  citato  art. 105, e' evidente l'interesse
 della regione ricorrente a proporre  la  presente  impugnazione,  che
 viene affidata alle seguenti considerazioni in
                             D i r i t t o
   1.  -  Violazione  artt.  5, 117 e 118 della Costituzione, anche in
 relazione agli artt. 134 e 136 della Costituzione e all'art. 38 della
 lege  11  marzo  1953,  n.  87.  Violazione  dei  principi  di  leale
 cooperazione e di irretrattabilita' delle competenze regionali.
   La  previsione  impugnata, laddove richiama il d.P.C.M. 21 dicembre
 1995, senza alcuna considerazione del fatto che lo stesso fosse stato
 annullato dalla ecc.ma Corte, sia pure per  la  parte  relativa  alla
 regione  Liguria,  deve  ritersi  incostituzionale  per  i profili in
 rubrica.
   Il legislatore delegato ha infatti riproposto  nei  suoi  contenuti
 l'atto   governativo   delimitativo   della   attribuzione  regionale
 nonostante che questo fosse stato  dichiarato  illegittimo  e  lesivo
 delle  attribuzioni  regionali  con la sentenza n. 242 del 1997 della
 Corte costituzionale.
   In quell'occasione la Corte rilevo' come  la  individuazione  delle
 aree  riservate  alla competenza statale fosse avvenuta sulla base di
 un procedimento caratterizzato dalla sostanziale omissione  di  forme
 di  consultazione  e  di  confronto  conformi  al  principio di leale
 cooperazione  (dal   momento   che   il   parere   della   Conferenza
 Stato-Regioni,  acquisito in extremis, non avrebbe potuto assorbire o
 sostituire il parere delle regioni interessate  prescritto  dall'art.
 59 del d.P.R.  n. 616 del 1977).
   Anche  solo  per  questa  considerazione,  da  un  punto  di  vista
 sostanziale, appare oggi non certo rispettosa del principio di  leale
 cooperazione  la riproposizione di una delimitazione delle competenze
 regionali che,  originariamente  prevista  dallo  stesso  legislatore
 statale  come  esito  di  un  procedimento  partecipato,  e' stata in
 concreto  operata  con   modalita'   illegittime   e   lesive   delle
 attribuzioni regionali.  E cio', non solo nei confronti della regione
 Liguria,  ma  anche  di  quelle  regioni  che  non hanno impugnato il
 decreto.
   In  ogni  caso  sembra  alla  regione  ricorrente  che,  in  queste
 circostanze,  la previsione impugnata sia incostituzionale, in quanto
 fonte di lesione della sfera di attribuzione regionale sotto svariati
 profili.
   Anzitutto, dopo la sentenza  della  Corte  costituzionale,  che  ha
 pronunciato sul conflitto di attribuzioni dichiarando che "non spetta
 allo  Stato...  adottare  il  decreto  di  individuazione  delle aree
 demaniali escluse dalla delega di cui all'art. 59, primo  comma,  del
 d.P.R.    24  luglio 1977, n. 616... senza il prescritto parere delle
 regioni interessate, da acquisire con modalita' conformi al principio
 di leale cooperazione", sembra che il rinvio operato dal  legislatore
 delegato al d.P.C.M. annullato disattenda il precetto contenuto nella
 sentenza   della  ecc.ma  Corte,  al  quale  era  invece  chiamato  a
 conformarsi il Governo.  In altri termini, ritiene la ricorrente  che
 il   legislatore   statale   non  possa  riproporre  -  ne'  mediante
 sostanziale reiterazione ne' mediante convalida o conversione formale
 del primo atto - situazioni gia'  dichiarate  incostituzionali  dalla
 Corte,  senza  emendarne  i  vizi,  se  non incorrendo nella medesima
 illegittimita' costituzionale.  L'elusione dell'effetto  conformativo
 della   sentenza   costituzionale,   nella   fattispecie,  ha  dunque
 comportato, oltre alla violazione dei precetti costituzionali posti a
 presidio della giurisdizione costituzionale, la lesione  della  sfera
 di  competenza  regionale, per i motivi accolti nella sentenza n. 242
 del 1997.  E' stato inoltre violato l'art.  5  Cost.,  sia  sotto  il
 profilo  della  lesione  dell'obbligo  di  promozione  dell'autonomia
 locale e del principio di irretrattabilita' delle funzioni locali sia
 sotto il profilo del  mancato  adeguamento  della  legislazione,  nei
 principi e soprattutto nel metodo, alle esigenze dell'autonomia.  Non
 e' infatti conforme al precetto costituzionale il richiamo al decreto
 annullato,  soprattutto  se  con  esso  si  e'  voluto  confermare  e
 convalidare un atto annullato per difetto di attribuzione ed e' stato
 comunque omesso ogni adempimento  volto  ad  emendare  i  vizi  dello
 stesso.
   2.  -  Violazione  artt.  5, 117 e 118 della Costituzione, anche in
 relazione all'art. 76 della Costituzione e agli artt. 1, 3 e 4  della
 legge 15 marzo 1997, n. 59. Eccesso di delega.
   2.1.  - La previsione impugnata presenta inoltre diversi profili di
 incostituzionalita', che configurano altrettanti  motivi  di  lesione
 della  sfera  di  attribuzione  regionale,  in  relazione al contesto
 normativo nel quale si colloca.
   Il conferimento di cui al  decreto  legislativo  n.  112  del  1998
 avrebbe  dovuto  ispirarsi  al quadro di principi e criteri delineato
 dalla legge n. 59 del 1997, ed in particolare agli artt. 1,  3  e  4.
 Fra  questi il legislatore ha indicato la direttiva della completezza
 del conferimento delle funzioni e dei compiti relativi agli interessi
 locali o comunque localizzabili  nel  territorio  degli  enti  locali
 (art.  1,  secondo  comma),  con  l'esclusione  delle  funzioni e dei
 compiti riconducibili alle materie indicate nel  terzo  comma  e  nel
 quarto  comma  dell'art.  1.  Conseguentemente  l'art.  3 della legge
 prevede che i decreti delegati individuino tassativamente le funzioni
 e i compiti da mantenere in  capo  alle  amministrazioni  statali  ai
 sensi e nei limiti di cui all'art. 1.
   2.2. - Il legislatore delegato, nello stabilire che il conferimento
 delle  funzioni  relative  al  rilascio  di concessioni non opera nei
 porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il d.P.C.M.
 21 dicembre 1995, ha stabilito una  riserva  espressa  di  competenza
 allo  Stato,  che  opera  un ritaglio nel conferimento della funzione
 alla regione.
   La legge delega n. 59 del 1997 ha tuttavia  stabilito  che  possano
 essere  esclusi  dal  conferimento  solo  le  funzioni  ed  i compiti
 riconducibili alle materie previste dal terzo comma dell'art.  1.  La
 lettera  a)  del primo comma dell'art. 3 della stessa legge n. 59 del
 1997 precisa il modello di  riparto  stabilendo  che  con  i  decreti
 legislativi "sono individuati tassativamente le funzioni ed i compiti
 da  mantenere  in  capo  alle  amministrazioni statali ai sensi e nei
 limiti di cui all'art. 1".  Ora, fra le materie elencate nell'art.  1
 come  riservate allo Stato, nessuna e' idonea a comprendere i compiti
 dei quali si discute, sicche' il ritaglio di competenza  operato  con
 il rinvio al d.P.C.M. e' viziato quanto meno di eccesso di delega. Il
 legislatore delegato ha infatti esteso l'attribuzione statale oltre i
 limiti espressamente disposti dai criteri direttivi della legge n. 59
 del 1990.
   2.3.   -   La   previsione  impugnata  e'  inoltre  intrinsecamente
 irrazionale e contraria ai  principi  costituzionali  ed  alle  norme
 della  legge  delega  che  disciplinano  il  conferimento sotto altro
 profilo.  Il riferimento all'individuazione delle aree  di  interesse
 statale   contenuta  nel  d.P.C.M.  21  dicembre  1995  e'  anzitutto
 incongrua rispetto ai criteri adottati nel nuovo trasferimento.  Quel
 decreto  venne  infatti  adottato  sul  presupposto  di  limitare una
 competenza regionale delegata dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977
 sulle  aree  demaniali,  "quando   l'utilizzazione   prevista   abbia
 finalita' turistiche e ricreative".  L'identificazione dell'interesse
 nazionale  che  giustificava la riserva di competenza, aveva come suo
 presupposto una competenza  regionale  strettamente  delimitata,  sul
 piano  funzionale, dall'indicazione del settore (finalita' turistiche
 e ricreative).   Il nuovo conferimento comprende  tutte  le  funzioni
 concessorie   sul   demanio  "per  finalita'  diverse  da  quelle  di
 approvvigionamento di fonti di energia" ed e' dunque ben  piu'  ampio
 della   precedente  delega.    Non  sembra  pertanto  ragionevole  la
 soluzione di confermare l'individuazione delle  aree  riservate  allo
 Stato  operata  sulla  base  di valutazioni dell'interesse nazionale,
 apprezzato con riferimento ad una  competenza  regionale  assai  meno
 estesa.  Di  fatto,  la  riserva  allo  Stato  di  molti degli ambiti
 identificati nel d.P.C.M. 21 dicembre 1995 non ha piu' alcun senso.
   2.4. - Infine e' da segnalare un altro profilo di  irragionevolezza
 della  previsione.  La  norma  infatti  si limita a rinviare all'atto
 governativo. In questo modo  non  viene  fatto  salvo  il  potere  di
 individuazione gia' previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977,
 ma  si  cristallizza l'atto di esercizio di quel potere, la cui norma
 attributiva e' ormai abrogata.  La  norma  del  1977  in  particolare
 prevedeva  che  con  il  medesimo procedimento l'elenco delle aree di
 interesse potesse essere modificato.  E tale modificazione, in virtu'
 dell'obbligo  di promozione dell'autonomia e di irretrattabilita' dei
 conferimenti di cui all'art. 5 Cost., non avrebbe potuto avvenire che
 al fine di un progressivo  ampliamento  dell'attribuzione  regionale.
 Al contrario, la scelta di rinviare all'atto di esercizio del potere,
 cristallizzandolo   nel  rinvio  di  cui  all'art.  105  del  decreto
 legislativo n. 112 del 1998, irrigidisce la scelta fatta nel  1995  e
 non  ne consente alcuna revisione, se non con atto legislativo. Anche
 per questa ragione,  la  norma  impugnata  attua  una  lesione  delle
 attribuzioni  regionali  rendendo  oltremodo gravoso procedere ad una
 riduzione degli ambiti riservati allo Stato, quando  l'assetto  degli
 interessi   concorrenti   si  modifichi  in  relazione  alle  singole
 situazioni.
   3. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione
 all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616  ed  all'art.  5  della
 legge  28  gennaio  1994  n.  84.  Violazione  del principio di leale
 cooperazione nei rapporti fra Stato e regioni.
   3.1. - Laddove possa ritenersi che la norma impugnata abbia  inteso
 richiamare,  convalidandolo  o confermandone l'efficacia, il d.P.C.M.
 21 dicembre 1995, anche  nella  parte  relativa  alla  individuazione
 delle   aree   che   interessano  la  regione  Liguria  ed  annullate
 dall'ecc.ma Corte, le  violazioni  dei  precetti  costituzionali  sul
 riparto  di  attribuzioni  fra  Stato e regioni che sicuramente hanno
 viziato il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 si trasmettono in  via  derivata
 alla norma delegata che lo ha recepito.
   In  questa  sede  si  ripropongono pertanto le censure gia' dedotte
 contro il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 con il ricorso per  conflitto  di
 attribuzione,  accolto  dalla ecc.ma Corte con la sentenza n. 242 del
 1997.
   3.2. - Il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 ha illegittimamente  invaso  le
 competenze  regionali,  riservando  allo  Stato, con riferimento alle
 aree elencate, una serie di funzioni che spettano invece alle regioni
 in base al quadro delle attribuzioni locali  risultante  dagli  artt.
 117  e 118 Cost., dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dall'art.  59
 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994  e
 riconducibili  sostanzialmente  alle materie regionali "urbanistica",
 "turismo ed industria alberghiera", "viabilita', acquedotti e  lavori
 pubblici di interesse regionale".
   La  regione  Liguria, in sede di parere sulla proposta governativa,
 ha puntualmente indicato i casi che non possono  ritenersi  sottratti
 alla  delega,  per  le  ragioni esposte, analiticamente e per ciascun
 caso, nel parere stesso, cui si rinvia  per  l'indicazione  dei  casi
 specifici di carenza dei presupposti per la riserva statale.
   Il  Governo  ha  tuttavia  confermato  integralmente  la  proposta,
 includendo nell'elenco approvato con il  d.P.C.M.  21  dicembre  1995
 aree   che,   in  base  alle  norme  citate,  non  potrebbero  essere
 legittimamente  riservate  alla  competenza  dello  Stato,  quali  in
 particolare:
     a)   aree   attualmente   destinate   ad  attivita'  turistica  e
 ricreativa, come gli stabilimenti balneari;
     b) aree per le quali non si  rileva  alcuna  connessione  con  il
 "preminente  interesse  nazionale  in  relazione agli interessi della
 sicurezza dello Stato e delle esigenze della  navigazione  marittima"
 di  cui  all'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (come
 ad esempio alcuni approdi per piccoli natanti o cantieri per naviglio
 turistico, alcune aree industriali);
     c) gli approdi, i porti turistici e le zone portuali a prevalente
 o  esclusiva  funzione  turistica,  nonche'  quelli comunque indicati
 dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972 e dall'art.  5,  settimo  corna,
 della legge n. 84 del 1994.
    E'   stata   dunque   illegittimamente   invasa   la  sfera  delle
 attribuzioni  regionali,   quale   risulta   in   base   alle   norme
 costituzionali ed attuative gia' richiamate.
   3.3.  - L'iniziativa statale e' stata inoltre attuata con modalita'
 di per se' lesive delle  attribuzioni  regionali,  per  le  singolari
 modalita'  di  approvazione del provvedimento, sotto il profilo della
 partecipazione regionale al  procedimento  di  identificazione  delle
 aree  sottratte alla delega, che il d.P.R. n. 616 del 1977 stabilisce
 avvenga "sentite le regioni interessate".  Come invece risulta  dagli
 atti,  il  Governo  ha  dapprima  inviato  l'elenco  predisposto alla
 regione  Liguria,  assegnando  un  termine  di  sessanta  giorni   ed
 avvertendo che, decorso il termine, il Governo "riterra' acquisito il
 parere  favorevole".    Di  fatto,  il  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri ha approvato l'elenco - identico alla  proposta  iniziale  -
 senza   considerare   il  parere  formulato  dalla  regione  Liguria,
 trasmesso dopo il termine illegittimamente assegnato. Risulta inoltre
 dal decreto impugnato che  l'approvazione  e'  avvenuta  "sentite  le
 regioni  interessate  in sede di conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta  del  21
 dicembre  1995",  esclusa, dunque, ogni altra forma di partecipazione
 delle Regioni al procedimento.
   Sono state cosi'  violate  le  modalita'  procedimentali  stabilite
 dall'art.  59  del  citato  d.P.R.  n.  616.  Del tutto arbitraria ed
 incongrua si rivela l'assegnazione di un termine di sessanta  giorni,
 per  l'adozione  del  parere  regionale, non previsto dalla norma che
 definisce il  procedimento  e  stabilito  dall'Autorita'  procedente,
 senza  considerazione  alcuna  per  le  esigenze di istruttoria della
 regione e per l'organizzazione interna della stessa.
   In concreto, infatti, un termine di sessanta giorni e'  palesemente
 insufficiente  per  l'effettuazione  degli  adempimenti necessari per
 legge e per Statuto (istruttoria relativa ad ogni area da parte degli
 uffici; partecipazione degli enti locali; deliberazione della  giunta
 regionale  in  merito alle risultanze istruttorie; formulazione della
 proposta di parere che, a norma di statuto, deve essere adottato  dal
 consiglio regionale, previo parere della competente commissione), per
 esprimersi  su  una  elencazione  contenente  l'individuazione di 117
 ambiti territoriali diversi.
   Per quanto concerne il parere della Conferenza permanente, esso non
 potrebbe certo ritenersi equivalente a quello richiesto dall'art.  59
 del d.P.R. n. 616 del 1977. La Conferenza infatti  si  esprime  sulle
 "linee  generali", sui "criteri generali", sugli "indirizzi generali"
 (art. 12 della legge n. 400 del 1988) dell'attivita' governativa  che
 interessa i settori regionali, mentre il suo voto, comunque richiesto
 in base all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 sull'impostazione dei
 criteri generali relativi all'attuazione della norma sul riparto, non
 "assorbe"  il parere delle "regioni interessate", richiesto dall'art.
 69 del d.P.R. n. 616 del 1977.
   Le  modalita'  in  concreto  seguite  hanno  di  fatto  impedito la
 collaborazione della regione all'attuazione della delega.
   Il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e la norma del decreto legislativo che
 lo recepisce sono pertanto incostituzionali  per  la  violazione  del
 principio  di  leale  cooperazione,  avendo  lo  Stato  provveduto in
 maniera da eludere il contraddittorio con la Regione,  e  la  lesione
 delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione, essendo
 mancato il perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale
 alle   determinazioni  statali  sul  riparto  delle  competenze,  pur
 previste dalla legge.