Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1351 del 15 maggio 1998, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce al presente atto dall'avv. Mario Bucello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli in Roma, via Cosseria, 5; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 105, comma 2, lett. l), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, s.o. n. 92 del 21 aprile 1998. F a t t o 1. - L'art. 105, comma 2, lett. l), del recente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede il conferimento alle regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Precisa peraltro il secondo periodo della disposizione che "tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il d.P.C.M. del 21 dicembre 1995. La regione Liguria impugna quest'ultima proposizione normativa. 2. - Per meglio comprendere il significato e le ragioni della presente impugnazione e' opportuno richiamare sinteticamente le vicende che hanno portato all'adozione del citato d.P.C.M. del 21 dicembre 1995 ed all'impugnazione del medesimo da parte della regione Liguria, con ricorso deciso dall'ecc.ma Corte con la sentenza n. 242 del 1997. Con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 il Governo ha approvato l'elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tale disposizione aveva conferito alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, "quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative", con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale "in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima", identificati in base ad un procedimento definito dalla stessa norma, che prevede l'intesa con le regioni interessate. Piu' recentemente, la legge di riforma dell'ordinamento portuale (legge 28 gennaio 1994, n. 84) aveva ribadito che sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III, secondo la nuova classificazione prevista nell'art. 4 della legge stessa (art. 5, settimo comma), nonche' l'approvazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria (art. 5, comma 4). 3. - Il termine originariamente previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 per l'identificazione delle aree escluse dalla delega (31 dicembre 1978) non e' stato rispettato. Nella perdurante inerzia dello Stato si era consolidato un orientamento giurisprudenziale per il quale, fino all'individuazione delle aree sottratte alla delega, questa non sarebbe operativa. A tale situazione aveva inteso porre rimedio l'art. 6 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, statuendo che "ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni". Con una serie di decreti-legge non convertiti, il Governo aveva disposto la proroga del termine stesso fino al 31 dicembre 1995. Il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e' stato adottato sulla base della proroga prevista dall'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535. Anche quest'ultimo decreto-legge non e' stato convertito, ma il Governo ha confermato la proroga del termine al 31 dicembre 1995 con successivi decreti-legge meramente reiterativi del precedente (e cosi' con i decreti-legge n. 65 del 1996, n. 202 del 1996, n. 322 del 1996, n. 430 del 1996, tutti decaduti). La proroga e' stata ulteriormente confermata con il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535. La decisione della ecc.ma Corte n. 360 del 1996 ha impedito la prosecuzione delle reiterazioni. Con la legge 23 dicembre 1996, n. 647, il decreto-legge n. 535 del 1996 e' stato convertito, con la conferma della previsione della proroga del termine al 31 dicembre 1995 (art. 16, terzo comma) e con la salvezza degli effetti prodotti dai decreti decaduti. Piu' esattamente, il secondo comma dell'art. 1 della legge di conversione stabilisce che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dei decreti-legge decaduti. 4. - Avverso il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 la regione Liguria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione innanzi all'ecc.ma Corte, lamentando: a) la carenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere governativo di individuazione delle aree escluse dalle attribuzioni regionali; b) la illegittima inclusione nell'elenco delle aree riservate alla competenza statale, di aree di sicura pertinenza regionale; c) la lesione del principio di leale cooperazione, per avere il Governo provveduto con modalita' di per se' lesive delle attribuzioni regionali, per il mancato perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale alle determinazioni statali previste dalla legge, sul riparto delle competenze. 5. - Con la sentenza n. 242 del 1997 l'ecc.ma Corte ha accolto il ricorso regionale, sotto l'assorbente profilo della lesione delle attribuzioni regionali per la sostanziale omissione nel procedimento di modalita' di consultazione e di confronto conformi al principio di leale cooperazione, annullando il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente regione Liguria. 6. - Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 il Governo, in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni, in conformita' ai rafforzati principi di sussidiarieta' e autonomia locale. Con la disposizione in questa sede impugnata il legislatore delegato, nel riconoscere alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo, ha precisato che il conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995. Quest'ultima precisazione si risolve, evidentemente, in una espressa riserva di competenza allo Stato, che opera un ritaglio nel conferimento della funzione alla regione. Atteso il carattere solo esemplificativo della elencazone delle funzioni conferite alle regioni ed il carattere tassativo dell'elenco delle funzioni riservate allo Stato, senza la precisazione in questione il d.P.C.M. del 1995 non avrebbe piu' alcun significato. Inoltre la funzione riservata allo Stato dall'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e' da ritenersi oggi abrogata, anche perche' la delega che essa tende a limitare e' ormai assorbita dal piu' ampio conferimento previsto dal citato art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 7. - Per molti aspetti la conferma dei contenuti del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 appare incostituzionale, come si precisera'. Tuttavia deve notarsi la peculiarita' della posizione della regione Liguria nei confronti della suddetta previsione. Infatti la sentenza n. 242 del 1997 della ecc.ma Corte ha annullato il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 nella parte che concerne le aree del territorio della regione Liguria. Ragionevolmente dunque dovrebbe ritenersi che lo Stato non abbia mantenuto su alcuna area demaniale o porto della Liguria (ad eccezione degli ambiti soggetti alla giurisdizione delle autorita' portuali) il potere concessorio e che comunque non possa oggi nuovamente esercitare, nel nuovo assetto delle competenze, il potere di individuazione gia' previsto dal secondo comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977. 8. - Tuttavia, sussiste il dubbio che il richiamo del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 operato dall'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 possa essere inteso come rinvio materiale, in forza del quale le previsioni dell'atto governativo assumono comunque l'efficacia propria dell'atto legislativo rinviante o che, addirittura, quest'ultimo abbia operato, con il rinvio, una sorta di convalidazione del decreto annullato dalla ecc.ma Corte, ripristinando l'efficacia delle sue previsioni nei confronti della regione Liguria. In entrambi i casi, e comunque nell'ipotesi in cui la disposizione impugnata possa avere qualche effetto di ritaglio della nuova competenza conferita dal citato art. 105, e' evidente l'interesse della regione ricorrente a proporre la presente impugnazione, che viene affidata alle seguenti considerazioni in D i r i t t o 1. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 134 e 136 della Costituzione e all'art. 38 della lege 11 marzo 1953, n. 87. Violazione dei principi di leale cooperazione e di irretrattabilita' delle competenze regionali. La previsione impugnata, laddove richiama il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, senza alcuna considerazione del fatto che lo stesso fosse stato annullato dalla ecc.ma Corte, sia pure per la parte relativa alla regione Liguria, deve ritersi incostituzionale per i profili in rubrica. Il legislatore delegato ha infatti riproposto nei suoi contenuti l'atto governativo delimitativo della attribuzione regionale nonostante che questo fosse stato dichiarato illegittimo e lesivo delle attribuzioni regionali con la sentenza n. 242 del 1997 della Corte costituzionale. In quell'occasione la Corte rilevo' come la individuazione delle aree riservate alla competenza statale fosse avvenuta sulla base di un procedimento caratterizzato dalla sostanziale omissione di forme di consultazione e di confronto conformi al principio di leale cooperazione (dal momento che il parere della Conferenza Stato-Regioni, acquisito in extremis, non avrebbe potuto assorbire o sostituire il parere delle regioni interessate prescritto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977). Anche solo per questa considerazione, da un punto di vista sostanziale, appare oggi non certo rispettosa del principio di leale cooperazione la riproposizione di una delimitazione delle competenze regionali che, originariamente prevista dallo stesso legislatore statale come esito di un procedimento partecipato, e' stata in concreto operata con modalita' illegittime e lesive delle attribuzioni regionali. E cio', non solo nei confronti della regione Liguria, ma anche di quelle regioni che non hanno impugnato il decreto. In ogni caso sembra alla regione ricorrente che, in queste circostanze, la previsione impugnata sia incostituzionale, in quanto fonte di lesione della sfera di attribuzione regionale sotto svariati profili. Anzitutto, dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha pronunciato sul conflitto di attribuzioni dichiarando che "non spetta allo Stato... adottare il decreto di individuazione delle aree demaniali escluse dalla delega di cui all'art. 59, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616... senza il prescritto parere delle regioni interessate, da acquisire con modalita' conformi al principio di leale cooperazione", sembra che il rinvio operato dal legislatore delegato al d.P.C.M. annullato disattenda il precetto contenuto nella sentenza della ecc.ma Corte, al quale era invece chiamato a conformarsi il Governo. In altri termini, ritiene la ricorrente che il legislatore statale non possa riproporre - ne' mediante sostanziale reiterazione ne' mediante convalida o conversione formale del primo atto - situazioni gia' dichiarate incostituzionali dalla Corte, senza emendarne i vizi, se non incorrendo nella medesima illegittimita' costituzionale. L'elusione dell'effetto conformativo della sentenza costituzionale, nella fattispecie, ha dunque comportato, oltre alla violazione dei precetti costituzionali posti a presidio della giurisdizione costituzionale, la lesione della sfera di competenza regionale, per i motivi accolti nella sentenza n. 242 del 1997. E' stato inoltre violato l'art. 5 Cost., sia sotto il profilo della lesione dell'obbligo di promozione dell'autonomia locale e del principio di irretrattabilita' delle funzioni locali sia sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione, nei principi e soprattutto nel metodo, alle esigenze dell'autonomia. Non e' infatti conforme al precetto costituzionale il richiamo al decreto annullato, soprattutto se con esso si e' voluto confermare e convalidare un atto annullato per difetto di attribuzione ed e' stato comunque omesso ogni adempimento volto ad emendare i vizi dello stesso. 2. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 76 della Costituzione e agli artt. 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Eccesso di delega. 2.1. - La previsione impugnata presenta inoltre diversi profili di incostituzionalita', che configurano altrettanti motivi di lesione della sfera di attribuzione regionale, in relazione al contesto normativo nel quale si colloca. Il conferimento di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 avrebbe dovuto ispirarsi al quadro di principi e criteri delineato dalla legge n. 59 del 1997, ed in particolare agli artt. 1, 3 e 4. Fra questi il legislatore ha indicato la direttiva della completezza del conferimento delle funzioni e dei compiti relativi agli interessi locali o comunque localizzabili nel territorio degli enti locali (art. 1, secondo comma), con l'esclusione delle funzioni e dei compiti riconducibili alle materie indicate nel terzo comma e nel quarto comma dell'art. 1. Conseguentemente l'art. 3 della legge prevede che i decreti delegati individuino tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1. 2.2. - Il legislatore delegato, nello stabilire che il conferimento delle funzioni relative al rilascio di concessioni non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, ha stabilito una riserva espressa di competenza allo Stato, che opera un ritaglio nel conferimento della funzione alla regione. La legge delega n. 59 del 1997 ha tuttavia stabilito che possano essere esclusi dal conferimento solo le funzioni ed i compiti riconducibili alle materie previste dal terzo comma dell'art. 1. La lettera a) del primo comma dell'art. 3 della stessa legge n. 59 del 1997 precisa il modello di riparto stabilendo che con i decreti legislativi "sono individuati tassativamente le funzioni ed i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1". Ora, fra le materie elencate nell'art. 1 come riservate allo Stato, nessuna e' idonea a comprendere i compiti dei quali si discute, sicche' il ritaglio di competenza operato con il rinvio al d.P.C.M. e' viziato quanto meno di eccesso di delega. Il legislatore delegato ha infatti esteso l'attribuzione statale oltre i limiti espressamente disposti dai criteri direttivi della legge n. 59 del 1990. 2.3. - La previsione impugnata e' inoltre intrinsecamente irrazionale e contraria ai principi costituzionali ed alle norme della legge delega che disciplinano il conferimento sotto altro profilo. Il riferimento all'individuazione delle aree di interesse statale contenuta nel d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e' anzitutto incongrua rispetto ai criteri adottati nel nuovo trasferimento. Quel decreto venne infatti adottato sul presupposto di limitare una competenza regionale delegata dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 sulle aree demaniali, "quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative". L'identificazione dell'interesse nazionale che giustificava la riserva di competenza, aveva come suo presupposto una competenza regionale strettamente delimitata, sul piano funzionale, dall'indicazione del settore (finalita' turistiche e ricreative). Il nuovo conferimento comprende tutte le funzioni concessorie sul demanio "per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia" ed e' dunque ben piu' ampio della precedente delega. Non sembra pertanto ragionevole la soluzione di confermare l'individuazione delle aree riservate allo Stato operata sulla base di valutazioni dell'interesse nazionale, apprezzato con riferimento ad una competenza regionale assai meno estesa. Di fatto, la riserva allo Stato di molti degli ambiti identificati nel d.P.C.M. 21 dicembre 1995 non ha piu' alcun senso. 2.4. - Infine e' da segnalare un altro profilo di irragionevolezza della previsione. La norma infatti si limita a rinviare all'atto governativo. In questo modo non viene fatto salvo il potere di individuazione gia' previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, ma si cristallizza l'atto di esercizio di quel potere, la cui norma attributiva e' ormai abrogata. La norma del 1977 in particolare prevedeva che con il medesimo procedimento l'elenco delle aree di interesse potesse essere modificato. E tale modificazione, in virtu' dell'obbligo di promozione dell'autonomia e di irretrattabilita' dei conferimenti di cui all'art. 5 Cost., non avrebbe potuto avvenire che al fine di un progressivo ampliamento dell'attribuzione regionale. Al contrario, la scelta di rinviare all'atto di esercizio del potere, cristallizzandolo nel rinvio di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, irrigidisce la scelta fatta nel 1995 e non ne consente alcuna revisione, se non con atto legislativo. Anche per questa ragione, la norma impugnata attua una lesione delle attribuzioni regionali rendendo oltremodo gravoso procedere ad una riduzione degli ambiti riservati allo Stato, quando l'assetto degli interessi concorrenti si modifichi in relazione alle singole situazioni. 3. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84. Violazione del principio di leale cooperazione nei rapporti fra Stato e regioni. 3.1. - Laddove possa ritenersi che la norma impugnata abbia inteso richiamare, convalidandolo o confermandone l'efficacia, il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, anche nella parte relativa alla individuazione delle aree che interessano la regione Liguria ed annullate dall'ecc.ma Corte, le violazioni dei precetti costituzionali sul riparto di attribuzioni fra Stato e regioni che sicuramente hanno viziato il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 si trasmettono in via derivata alla norma delegata che lo ha recepito. In questa sede si ripropongono pertanto le censure gia' dedotte contro il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 con il ricorso per conflitto di attribuzione, accolto dalla ecc.ma Corte con la sentenza n. 242 del 1997. 3.2. - Il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 ha illegittimamente invaso le competenze regionali, riservando allo Stato, con riferimento alle aree elencate, una serie di funzioni che spettano invece alle regioni in base al quadro delle attribuzioni locali risultante dagli artt. 117 e 118 Cost., dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994 e riconducibili sostanzialmente alle materie regionali "urbanistica", "turismo ed industria alberghiera", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale". La regione Liguria, in sede di parere sulla proposta governativa, ha puntualmente indicato i casi che non possono ritenersi sottratti alla delega, per le ragioni esposte, analiticamente e per ciascun caso, nel parere stesso, cui si rinvia per l'indicazione dei casi specifici di carenza dei presupposti per la riserva statale. Il Governo ha tuttavia confermato integralmente la proposta, includendo nell'elenco approvato con il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 aree che, in base alle norme citate, non potrebbero essere legittimamente riservate alla competenza dello Stato, quali in particolare: a) aree attualmente destinate ad attivita' turistica e ricreativa, come gli stabilimenti balneari; b) aree per le quali non si rileva alcuna connessione con il "preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima" di cui all'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (come ad esempio alcuni approdi per piccoli natanti o cantieri per naviglio turistico, alcune aree industriali); c) gli approdi, i porti turistici e le zone portuali a prevalente o esclusiva funzione turistica, nonche' quelli comunque indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972 e dall'art. 5, settimo corna, della legge n. 84 del 1994. E' stata dunque illegittimamente invasa la sfera delle attribuzioni regionali, quale risulta in base alle norme costituzionali ed attuative gia' richiamate. 3.3. - L'iniziativa statale e' stata inoltre attuata con modalita' di per se' lesive delle attribuzioni regionali, per le singolari modalita' di approvazione del provvedimento, sotto il profilo della partecipazione regionale al procedimento di identificazione delle aree sottratte alla delega, che il d.P.R. n. 616 del 1977 stabilisce avvenga "sentite le regioni interessate". Come invece risulta dagli atti, il Governo ha dapprima inviato l'elenco predisposto alla regione Liguria, assegnando un termine di sessanta giorni ed avvertendo che, decorso il termine, il Governo "riterra' acquisito il parere favorevole". Di fatto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato l'elenco - identico alla proposta iniziale - senza considerare il parere formulato dalla regione Liguria, trasmesso dopo il termine illegittimamente assegnato. Risulta inoltre dal decreto impugnato che l'approvazione e' avvenuta "sentite le regioni interessate in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995", esclusa, dunque, ogni altra forma di partecipazione delle Regioni al procedimento. Sono state cosi' violate le modalita' procedimentali stabilite dall'art. 59 del citato d.P.R. n. 616. Del tutto arbitraria ed incongrua si rivela l'assegnazione di un termine di sessanta giorni, per l'adozione del parere regionale, non previsto dalla norma che definisce il procedimento e stabilito dall'Autorita' procedente, senza considerazione alcuna per le esigenze di istruttoria della regione e per l'organizzazione interna della stessa. In concreto, infatti, un termine di sessanta giorni e' palesemente insufficiente per l'effettuazione degli adempimenti necessari per legge e per Statuto (istruttoria relativa ad ogni area da parte degli uffici; partecipazione degli enti locali; deliberazione della giunta regionale in merito alle risultanze istruttorie; formulazione della proposta di parere che, a norma di statuto, deve essere adottato dal consiglio regionale, previo parere della competente commissione), per esprimersi su una elencazione contenente l'individuazione di 117 ambiti territoriali diversi. Per quanto concerne il parere della Conferenza permanente, esso non potrebbe certo ritenersi equivalente a quello richiesto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977. La Conferenza infatti si esprime sulle "linee generali", sui "criteri generali", sugli "indirizzi generali" (art. 12 della legge n. 400 del 1988) dell'attivita' governativa che interessa i settori regionali, mentre il suo voto, comunque richiesto in base all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 sull'impostazione dei criteri generali relativi all'attuazione della norma sul riparto, non "assorbe" il parere delle "regioni interessate", richiesto dall'art. 69 del d.P.R. n. 616 del 1977. Le modalita' in concreto seguite hanno di fatto impedito la collaborazione della regione all'attuazione della delega. Il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 e la norma del decreto legislativo che lo recepisce sono pertanto incostituzionali per la violazione del principio di leale cooperazione, avendo lo Stato provveduto in maniera da eludere il contraddittorio con la Regione, e la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione, essendo mancato il perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale alle determinazioni statali sul riparto delle competenze, pur previste dalla legge.