IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo ex art.
 669-terdecies c.p.c., promosso da Guido Fabbiani, assistito e  difeso
 dagli  avvocati  Alessandra  Benedini  di  Como  e  Lotario Dittrich,
 domiciliatario, nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona
 del Ministro  pro-tempore,  difeso  e  rappresentato  dall'Avvocatura
 distrettuale di Stato, avverso l'ordinanza emessa, ex art. 700 c.p.c.
 dal G.D. de Sapia e notificata in data 3 marzo 1998.
   1.  -  Con  atto  di citazione notificato in data 20 dicembre 1997,
 Guido Fabbiani ha convenuto avanti questo tribunale l'amministrazione
 delle    finanze    dello     Stato,     chiedendo     l'accertamento
 dell'illegittimita'  della  pretesa  fatta  valere  dall'ufficio  del
 registro di Como, il quale ha proceduto all'iscrizione a ruolo per il
 pagamento della somma di L.  154.534.624,  asseritamente  dovuta  per
 l'evasione di imposta di bollo conseguente alla messa in circolazione
 di  tre  assegni  tratti  dallo stesso Fabbiani, privi di data (fatti
 accertati dalla Guardia  di  finanza  con  processo  verbale  del  14
 settembre    1994);   somma   complessiva   determinata   a   seguito
 dell'irrogazione della soprattassa pari a 20 volte l'imposta omessa a
 norma dell'art. 25 d.P.R. n. 642/1972.
   Fabbiani ha chiesto, altresi', in via preliminare,  la  sospensione
 ex  art.  700  c.p.c.  dell'esecutivita'  della cartella esattoriale,
 deducendo la presenza di un riscontrato fumus (a tal  fine  rilevando
 come la ritenuta violazione sia configurata dall'Ufficio in contrasto
 con   una   corretta   interpretazione   del   presupposto  d'imposta
 disciplinato dal d.P.R. n. 602/1973,  richiamando  la  giurisprudenza
 della  Suprema  Corte, v. sentenza n. 12806/1997), ed evidenziando il
 grave pregiudizio correlabile al pagamento di cosi' cospicua somma.
   Il giudice della cautela,  facendo  propria  l'eccezione  sollevata
 dall'Amministrazione  delle  Finanze,  ha dichiarato inammissibile il
 ricorso cautelare e cio' sul rilievo che "la previsione normativa  di
 cui  all'art.  53  d.P.R.  n.  602/1973  prevede  la  sola competenza
 dell'Intendenza di finanza, ora Direzione  regionale  delle  entrate,
 per  la  sospensione  degli  atti esecutivi, onde risulta preclusa al
 giudice analoga valutazione".
   2. - Contro tale ordinanza Fabbiani ha proposto il reclamo  qui  in
 esame,  chiedendone  la  riforma;  da  un lato, ha evidenziato che la
 valutazione  di  inammissibilita'  contrasta  con   una   sistematica
 riconsiderazione del tema della sospensione - in sede giurisdizionale
 - dell'efficacia esecutiva del ruolo emesso per pretese tributarie e,
 dall'altro,  proponendo  -  nel  caso sia ritenuto tuttora attuale il
 divieto desumibile dagli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973 - questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge 29 dicembre  1990,
 n.  408,  e  del combinato disposto degli artt. 39, 53 e 54 d.P.R. n.
 602/1973, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.   Ha
 riproposto,  nel  merito cautelare, le ragioni che dovrebbero imporre
 la sospensione dell'esecutivita' del ruolo.
   3. - Ritiene il tribunale che la questione di  incostituzionalita',
 nei  limiti  di  cui al prosieguo, sia rilevante e non manifestamente
 infondata.
   Giova  innanzitutto  notare,  stante  la   diversa   prospettazione
 interpretativa avanzata dal reclamante, che i limiti di intervento di
 cui  ai  citati  artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, tali da indurre il
 giudice della cautela a negare l'ammissibilita' del ricorso cautelare
 per la sospensione del ruolo, permangono nel  nostro  ordinamento  ed
 hanno  una  perfetta  efficacia  in riferimento alla disciplina della
 riscossione dell'imposta di bollo qui in contestazione.
   Infatti, con plurimi interventi la Corte  costituzionale  (sentenze
 n.  318  del  1995,  n. 372 del 1997 e n. 26 del 1998), ha dichiarato
 confliggente con l'ordinamento costituzionale la prefigurazione di un
 limite  -  attuato  attraverso  il  richiamo   della   procedura   di
 riscossione  delle  imposte  dirette  - all'ottenimento di interventi
 cautelari  da  parte  del  giudice,   in   cio'   individuandosi   un
 indispensabile  complemento  della  tutela giurisdizionale; pronunzie
 attinenti, per altro, esclusivamente alla disciplina delle entrate di
 natura non tributaria. Riguardo a  eccezioni  di  incostituzionalita'
 sollevate  in  riferimento  a  riscossione  mediante ruoli di entrate
 tributarie, la Corte costituzionale ha  escluso  che  il  sistema  di
 riscossione caratterizzato da una particolare, ristretta possibilita'
 di  interventi  sospensivi  in  sede  giurisdizionale,  confligga, in
 maniera ingiustificata, con i precetti costituzionali  (v.  pronunzie
 nn. 63/1982, 190/1985, 457/1991 e 318/1995).
   Neppure possono rinvenirsi interventi - implicitamente - abrogativi
 delle  citate  disposizioni  da  parte  del  legislatore. Infatti, il
 generale potere di sospensione  introdotto  dall'art.  47,  legge  n.
 546/1992  puo' trovare applicazione solo nell'ambito dei procedimenti
 attribuiti alla giurisdizione del giudice tributario, nell'ambito  di
 un  procedimento  avanti  lo  stesso  pendente; fattispecie del tutto
 irriconducibile - ai fini di una  interpretazione  analogica  -  alla
 presente procedura.
   Per  completezza,  giova  notare che neppure assume incidenza nella
 materia  in  esame  la  nuova  disciplina  introdotta   dal   decreto
 legislativo n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni
 amministrative  per  le  violazioni di norme tributarie), applicabile
 solo alle violazioni non ancora contestate alla data  in  vigore  del
 decreto (art. 25).
   4.  -  Pertanto,  riaffermato  che  la  riscossione dell'imposta di
 bollo,  attraverso  il  richiamo  contenuto  nel'art.  16,  legge  n.
 408/1990  alla  riscossione  coattiva ai sensi del d.P.R. n. 43/1988,
 trova disciplina anche negli artt. 53 e 54  d.P.R.  n.  602/1973,  si
 pone  il problema della rispondenza ai principi di cui agli artt. 3 e
 24, del divieto di intervento sospensivo - in  sede  cautelare  -  da
 parte  del  giudice.    La  questione  presenta  seri  aspetti di non
 manifesta infondatezza.
   La giurisprudenza della Corte costituzionale, come sovra ricordato,
 pur ritenendo incostituzionale l'esclusione della tutela cautelare in
 caso di riscossione  mediante  ruoli  (nell'ipotesi  di  entrate  non
 tributarie),  ha  giustificato  tale  limite,  per quanto riguarda il
 sistema di riscossione nel campo delle entrate di natura  tributaria,
 constatando  la  particolare disciplina dell'attuazione della pretesa
 tributaria improntata a criteri di progressiva esecutivita' correlata
 alle varie fasi della contestazione giudiziaria e all'andamento degli
 esiti dei vari gradi processuali. Gradualita' e progressivita' che si
 pongono quale ragionevole punto di equilibrio fra la richiesta tutela
 giudiziaria da parte del contribuente e la  preminente  esigenza  del
 Fisco   di   non   vedere   procrastinata,   per  i  tempi  necessari
 all'esaurirsi  del  procedimento  giudiziario,   l'attuazione   della
 pretesa tributaria.
   Cio'   premesso,   deve  constarsi  che,  per  quanto  concerne  la
 riscossione dell'imposta di bollo, non e' individuabile alcun sistema
 di progressiva esecutivita' della pretesa (analogo a quella  prevista
 per   le  principali  imposte),  tanto  che  l'Ufficio  ha  proceduto
 all'iscrizione a ruolo immediata dell'intero importo, comprensivo  di
 imposta evasa e di sovrattassa.
   Esclusa,  quindi,  la  sussistenza  di  un  criterio  normativo  di
 "progressiva  esecutivita'",  ritenuto  dalla  Corte   costituzionale
 elemento  decisivo  per  escludere  la censura di incostituzionalita'
 degli artt. 53 e  54  nella  parte  in  cui  impediscono  una  tutela
 giudiziaria  cautelare,  si  rivela non manifestamente infondata - in
 riferimento all'art.  24 della Costituzione - la  questione  proposta
 dal reclamante.
   Parimenti,  appare  non  manifestamente  infondata  la questione in
 riferimento all'art. 3  Cost.:  come  sopra  notato,  il  divieto  di
 sospensione  cautelare  riguardante i ruoli emessi per la riscossione
 di imposta di bollo, si  rivela,  oramai,  un  fenomeno  sempre  piu'
 residuale   nel   nostro  ordinamento,  atteso  il  generale  rimedio
 introdotto, con l'art.   47 della legge n.  546/1992,  per  la  quasi
 totalita'  delle imposte; disciplina non applicabile alla riscossione
 dell'imposta di bollo, solo per  il  mantenimento  nell'ambito  della
 giurisdizione  ordinaria delle controversie in tale materia, ma senza
 che sia individuabile una  qualche  ragionevole  giustificazione  che
 permetta  di  considerare  non  lesiva del precetto di cui all'art. 3
 Cost., la negazione della  tutela  giurisdizionale  cautelare  a  chi
 contesti la debenza di tale tributo.
   5. - Palese e', altresi', la rilevanza della questione. Fabbiani ha
 gia'  esperito,  con  esito  negativo, la procedura di tutela in sede
 ammnistrativa; la  possibilita'  dell'adozione  di  provvedimenti  di
 sospensiva (basati su argomenti attinenti al fumus e al periculum che
 appaiono  -  in  questa  sede  di  sommaria  cognizione  -  di  serio
 fondamento) da parte del giudice pretende la necessaria rimozione del
 divieto di cui agli artt. 53 e  54  d.P.R.  n.  602/1973,  attraverso
 l'eventuale   declaratoria   di   incostituzionalita'   della   norma
 richiamante.