IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., promosso da Guido Fabbiani, assistito e difeso dagli avvocati Alessandra Benedini di Como e Lotario Dittrich, domiciliatario, nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avvocatura distrettuale di Stato, avverso l'ordinanza emessa, ex art. 700 c.p.c. dal G.D. de Sapia e notificata in data 3 marzo 1998. 1. - Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1997, Guido Fabbiani ha convenuto avanti questo tribunale l'amministrazione delle finanze dello Stato, chiedendo l'accertamento dell'illegittimita' della pretesa fatta valere dall'ufficio del registro di Como, il quale ha proceduto all'iscrizione a ruolo per il pagamento della somma di L. 154.534.624, asseritamente dovuta per l'evasione di imposta di bollo conseguente alla messa in circolazione di tre assegni tratti dallo stesso Fabbiani, privi di data (fatti accertati dalla Guardia di finanza con processo verbale del 14 settembre 1994); somma complessiva determinata a seguito dell'irrogazione della soprattassa pari a 20 volte l'imposta omessa a norma dell'art. 25 d.P.R. n. 642/1972. Fabbiani ha chiesto, altresi', in via preliminare, la sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'esecutivita' della cartella esattoriale, deducendo la presenza di un riscontrato fumus (a tal fine rilevando come la ritenuta violazione sia configurata dall'Ufficio in contrasto con una corretta interpretazione del presupposto d'imposta disciplinato dal d.P.R. n. 602/1973, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, v. sentenza n. 12806/1997), ed evidenziando il grave pregiudizio correlabile al pagamento di cosi' cospicua somma. Il giudice della cautela, facendo propria l'eccezione sollevata dall'Amministrazione delle Finanze, ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare e cio' sul rilievo che "la previsione normativa di cui all'art. 53 d.P.R. n. 602/1973 prevede la sola competenza dell'Intendenza di finanza, ora Direzione regionale delle entrate, per la sospensione degli atti esecutivi, onde risulta preclusa al giudice analoga valutazione". 2. - Contro tale ordinanza Fabbiani ha proposto il reclamo qui in esame, chiedendone la riforma; da un lato, ha evidenziato che la valutazione di inammissibilita' contrasta con una sistematica riconsiderazione del tema della sospensione - in sede giurisdizionale - dell'efficacia esecutiva del ruolo emesso per pretese tributarie e, dall'altro, proponendo - nel caso sia ritenuto tuttora attuale il divieto desumibile dagli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973 - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge 29 dicembre 1990, n. 408, e del combinato disposto degli artt. 39, 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ha riproposto, nel merito cautelare, le ragioni che dovrebbero imporre la sospensione dell'esecutivita' del ruolo. 3. - Ritiene il tribunale che la questione di incostituzionalita', nei limiti di cui al prosieguo, sia rilevante e non manifestamente infondata. Giova innanzitutto notare, stante la diversa prospettazione interpretativa avanzata dal reclamante, che i limiti di intervento di cui ai citati artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, tali da indurre il giudice della cautela a negare l'ammissibilita' del ricorso cautelare per la sospensione del ruolo, permangono nel nostro ordinamento ed hanno una perfetta efficacia in riferimento alla disciplina della riscossione dell'imposta di bollo qui in contestazione. Infatti, con plurimi interventi la Corte costituzionale (sentenze n. 318 del 1995, n. 372 del 1997 e n. 26 del 1998), ha dichiarato confliggente con l'ordinamento costituzionale la prefigurazione di un limite - attuato attraverso il richiamo della procedura di riscossione delle imposte dirette - all'ottenimento di interventi cautelari da parte del giudice, in cio' individuandosi un indispensabile complemento della tutela giurisdizionale; pronunzie attinenti, per altro, esclusivamente alla disciplina delle entrate di natura non tributaria. Riguardo a eccezioni di incostituzionalita' sollevate in riferimento a riscossione mediante ruoli di entrate tributarie, la Corte costituzionale ha escluso che il sistema di riscossione caratterizzato da una particolare, ristretta possibilita' di interventi sospensivi in sede giurisdizionale, confligga, in maniera ingiustificata, con i precetti costituzionali (v. pronunzie nn. 63/1982, 190/1985, 457/1991 e 318/1995). Neppure possono rinvenirsi interventi - implicitamente - abrogativi delle citate disposizioni da parte del legislatore. Infatti, il generale potere di sospensione introdotto dall'art. 47, legge n. 546/1992 puo' trovare applicazione solo nell'ambito dei procedimenti attribuiti alla giurisdizione del giudice tributario, nell'ambito di un procedimento avanti lo stesso pendente; fattispecie del tutto irriconducibile - ai fini di una interpretazione analogica - alla presente procedura. Per completezza, giova notare che neppure assume incidenza nella materia in esame la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), applicabile solo alle violazioni non ancora contestate alla data in vigore del decreto (art. 25). 4. - Pertanto, riaffermato che la riscossione dell'imposta di bollo, attraverso il richiamo contenuto nel'art. 16, legge n. 408/1990 alla riscossione coattiva ai sensi del d.P.R. n. 43/1988, trova disciplina anche negli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, si pone il problema della rispondenza ai principi di cui agli artt. 3 e 24, del divieto di intervento sospensivo - in sede cautelare - da parte del giudice. La questione presenta seri aspetti di non manifesta infondatezza. La giurisprudenza della Corte costituzionale, come sovra ricordato, pur ritenendo incostituzionale l'esclusione della tutela cautelare in caso di riscossione mediante ruoli (nell'ipotesi di entrate non tributarie), ha giustificato tale limite, per quanto riguarda il sistema di riscossione nel campo delle entrate di natura tributaria, constatando la particolare disciplina dell'attuazione della pretesa tributaria improntata a criteri di progressiva esecutivita' correlata alle varie fasi della contestazione giudiziaria e all'andamento degli esiti dei vari gradi processuali. Gradualita' e progressivita' che si pongono quale ragionevole punto di equilibrio fra la richiesta tutela giudiziaria da parte del contribuente e la preminente esigenza del Fisco di non vedere procrastinata, per i tempi necessari all'esaurirsi del procedimento giudiziario, l'attuazione della pretesa tributaria. Cio' premesso, deve constarsi che, per quanto concerne la riscossione dell'imposta di bollo, non e' individuabile alcun sistema di progressiva esecutivita' della pretesa (analogo a quella prevista per le principali imposte), tanto che l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo immediata dell'intero importo, comprensivo di imposta evasa e di sovrattassa. Esclusa, quindi, la sussistenza di un criterio normativo di "progressiva esecutivita'", ritenuto dalla Corte costituzionale elemento decisivo per escludere la censura di incostituzionalita' degli artt. 53 e 54 nella parte in cui impediscono una tutela giudiziaria cautelare, si rivela non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - la questione proposta dal reclamante. Parimenti, appare non manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost.: come sopra notato, il divieto di sospensione cautelare riguardante i ruoli emessi per la riscossione di imposta di bollo, si rivela, oramai, un fenomeno sempre piu' residuale nel nostro ordinamento, atteso il generale rimedio introdotto, con l'art. 47 della legge n. 546/1992, per la quasi totalita' delle imposte; disciplina non applicabile alla riscossione dell'imposta di bollo, solo per il mantenimento nell'ambito della giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia, ma senza che sia individuabile una qualche ragionevole giustificazione che permetta di considerare non lesiva del precetto di cui all'art. 3 Cost., la negazione della tutela giurisdizionale cautelare a chi contesti la debenza di tale tributo. 5. - Palese e', altresi', la rilevanza della questione. Fabbiani ha gia' esperito, con esito negativo, la procedura di tutela in sede ammnistrativa; la possibilita' dell'adozione di provvedimenti di sospensiva (basati su argomenti attinenti al fumus e al periculum che appaiono - in questa sede di sommaria cognizione - di serio fondamento) da parte del giudice pretende la necessaria rimozione del divieto di cui agli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, attraverso l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma richiamante.