IL PRETORE
                             O s s e r v a
   Con  istanza  depositata  in  data 24 aprile 1997 Zamegna Cristiano
 imputato del reato contravvenzionale di cui all'art.  218,  comma  5,
 del  c.d.s.,  formulava  istanza di ammissione al gratuito patrocinio
 depositando in allegato la documentazione richiesta per legge;
   Con provvedimento del 9 maggio 1997 il g.i.p.  rigettava  l'istanza
 ritenendola inammissibile in quanto relativa a procedimento per reato
 contravvenzionale  escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1, legge
 n. 217/1990;
   Con atto depositato in data 19 settembre 1997 presso la cancelleria
 delle indagini preliminari il difensore del predetto  imputato,  avv.
 Alberto  Longo  sollevava  eccezione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 1, n. 8 della legge n. 217/1990 per contrasto con gli artt.
 3  e  24  della  Carta  costituzionale:   la   norma   determinerebbe
 un'ingiustificata  ed illogica disparita' di trattamento tra coloro a
 cui viene ascritto un delitto (reato di regola piu' grave) e coloro a
 cui viene ascritto una contravvenzione (fatto di regola meno grave) e
 cio' soprattutto allorche'  la  legge  preveda  una  sanzione  penale
 detentiva  e  non  la semplice ammenda, ed ancora comprometterebbe il
 diritto di difesa costituzionalmente garantito;
   Il g.i.p., vista  la  fase  in  cui  si  trovava  il  procedimento,
 demandava   al  giudice  del  dibattimento  l'esame  della  questione
 sollevata;
   A seguito di  assegnazione  da  parte  del  pretore  dirigente  del
 procedimento  al sottoscritto giudice per impedimento dell'originario
 magistrato  titolare  del  procedimento,   il   difensore   rinnovava
 l'eccezione sollevata;
   La  prospettata  questione appare rilevante atteso che il permanere
 del  rigetto  dell'istanza  di  ammissione  al  gratuito   patrocinio
 costringerebbe  l'imputato  benche'  non  abbiente  ad  affrontare in
 proprio gli oneri di difesa di  questa  fase  del  giudizio  e  degli
 ulteriori gradi;
   Si  ritiene  inoltre  che  l'art.  1, comma 8, legge n. 217/1990 si
 ponga in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli artt.  3
 e 24;
   In  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione in quanto determina
 un'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti imputati  di
 delitti  e  soggetti  imputati  di  contravvenzioni,  parimenti nelle
 condizioni soggettive di ammissibilita' al beneficio, disparita'  che
 si  accentua  allorche'  la  legge  penale preveda anche per il reato
 contravvenzionale la pena detentiva magari di significativa durata;
   In contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto  pregiudica
 di  fatto  il  diritto di difesa dei non abbienti a cui sono ascritti
 reati contravvenzionali diritto che  viceversa  la  menzionata  norma
 definisce inviolabile per tutti i cittadini.