IL PRETORE O s s e r v a Con istanza depositata in data 24 aprile 1997 Zamegna Cristiano imputato del reato contravvenzionale di cui all'art. 218, comma 5, del c.d.s., formulava istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositando in allegato la documentazione richiesta per legge; Con provvedimento del 9 maggio 1997 il g.i.p. rigettava l'istanza ritenendola inammissibile in quanto relativa a procedimento per reato contravvenzionale escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1, legge n. 217/1990; Con atto depositato in data 19 settembre 1997 presso la cancelleria delle indagini preliminari il difensore del predetto imputato, avv. Alberto Longo sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 8 della legge n. 217/1990 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale: la norma determinerebbe un'ingiustificata ed illogica disparita' di trattamento tra coloro a cui viene ascritto un delitto (reato di regola piu' grave) e coloro a cui viene ascritto una contravvenzione (fatto di regola meno grave) e cio' soprattutto allorche' la legge preveda una sanzione penale detentiva e non la semplice ammenda, ed ancora comprometterebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito; Il g.i.p., vista la fase in cui si trovava il procedimento, demandava al giudice del dibattimento l'esame della questione sollevata; A seguito di assegnazione da parte del pretore dirigente del procedimento al sottoscritto giudice per impedimento dell'originario magistrato titolare del procedimento, il difensore rinnovava l'eccezione sollevata; La prospettata questione appare rilevante atteso che il permanere del rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio costringerebbe l'imputato benche' non abbiente ad affrontare in proprio gli oneri di difesa di questa fase del giudizio e degli ulteriori gradi; Si ritiene inoltre che l'art. 1, comma 8, legge n. 217/1990 si ponga in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 24; In contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina un'ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti imputati di delitti e soggetti imputati di contravvenzioni, parimenti nelle condizioni soggettive di ammissibilita' al beneficio, disparita' che si accentua allorche' la legge penale preveda anche per il reato contravvenzionale la pena detentiva magari di significativa durata; In contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto pregiudica di fatto il diritto di difesa dei non abbienti a cui sono ascritti reati contravvenzionali diritto che viceversa la menzionata norma definisce inviolabile per tutti i cittadini.