LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA
   Letti gli atti, ha promunciato la seguente  ordinanza  nella  causa
 promossa  da Maucci Roberto con  ricorso depositato in data 17 aprile
 1992  presso  questa  segreteria  avverso  accertamento  dell'Ufficio
 imposte dirette di Biella.
                               Premesso
     che  l'Ufficio  imposte  dirette di Biella notificava, in data 18
 dicembre 1996, al Maucci  un'avviso  di  accertamento  con  il  quale
 rettificava la Dichiarazione Redditi relativo all'anno 1990, ai sensi
 dell'art.   23 del T.U.I.R., approvata con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.
 917, in quanto per un fabbricato sito in Biella  era  stata  indicata
 nel mod.  740 la rendita catastale nonostante risultasse essere stato
 concesso in locazione per il canone annuo di L. 18.000.000;
     che  avverso il suddetto accertamento proponeva ricorso il Maucci
 sostenendo che il canone pattuito non gli era stato corrisposto per i
 periodi 1989 e 1990 e che solo nel 1991  gli  era  stato  versato  un
 acconto di L. 8.300.000 imputato per L. 6.000.000 all'anno 1989 e per
 L. 2.300.000 all'anno 1990;
     che  in  data  11 luglio 1991 aveva presentato una intimazione di
 sfratto per morosita' e, in data 31 dicembre 1991 l'affittuario aveva
 lasciato liberi i locali senza corrispondere ulteriori importi;
     che  pertanto  la   pretesa   dell'Ufficio,   (a   fronte   della
 documentazione  allegata  al  ricorso  dalla quale emergeva una forte
 presunzione della mancata percezione del canone) secondo  cui  questo
 doveva   essere   dichiarato  ugualmente  nell'importo  previsto  dal
 contratto  di  locazione,  era  da  ritenersi  illegittimo  a   norma
 dell'art. 53 della Costituzione.
                          Osserva in diritto
   L'art.  53  della  Costituzione  dispone  che  tutti  sono tenuti a
 concorrere alle spese  pubbliche  in  ragione  della  loro  capacita'
 contributiva  e,  in  conformita'  a  tale  disposizione l'art. 1 del
 T.U.I.R. stabilisce che presupposto dell'imposta sul  reddito  e'  il
 possesso di redditi in denaro o in natura.
   La  norma  di  cui  all'art.  23  del  T.U.I.R. si pone pertanto in
 evidente contrasto con le norme sopracitate e  provoca  altresi'  una
 irragionevole  "disparita'"  di  trattamento tra i redditi fondiari e
 gli altri redditi soggetti a tassazione solo in quanto effettivamente
 percepiti.
   Nella  fattispecie  in  esame  si  ravvisa  anche   una   ulteriore
 disparita'   fra  la  possibilita'  per  l'Ufficio  di  avvalersi  di
 presunzioni mentre tale possibilita' e' negata al contribuente;