IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge n. 87/57);
   Letti gli atti del proc. n. 346/1998 r.g.p. a carico di Ambrifi F.,
 imp. del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e succ.  modd.;
   Udite le parti;
   Ritenuto  che  ai  fini  della  decisione del giudizio e' rilevante
 stabilire se la  violazione  contestata  dal  prevenuto  sia  tuttora
 penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;
   Considerato  che,  secondo  il diritto vivente ed in particolare la
 giurisprudenza di legittimita' nel  suo  piu'  alto  consesso  (Cass.
 pen.  sez.  un.  c.c.  11  giugno  1996,  n.  6, dep. 6 luglio 1996),
 attualmente la mancanza di licenza di agibilita'  costituisce  ancora
 una  fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione
 del comma primo del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R.
 n. 425/1994;
   Atteso che a tale conclusione la  giurisprudenza  perviene  in  via
 interpretativa  rilevando  che  l'art.  4  del  d.P.R. n. 425/1994 ha
 sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221 r.d.  1265/34
 per  quanto  riguarda  le  modalita'  di  rilascio  della  licenza di
 agibilita' con la conseguenza che la testuale espressione del secondo
 comma del predetto art. 221 "il proprietario  che  contravvenga  alle
 disposizioni  del  presente  articolo e' punito con l'ammenda da lire
 quarantamila  a  lire  quattrocentomila"  deve  intendersi   riferita
 all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della
 detta sanzione;
   Ritenuto  che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  5  d.P.R.  n.  425/1994  nella
 parte  in  cui  limita l'abrogazione dell'art. 221 r.d. n. 1265/34 al
 solo primo comma per contrasto  con  gli  artt.  3  e  25  Cost.  per
 violazione  dei principi di ragionevolezza e tassativita' delle norme
 penali;
   Considerato che a detta soluzione deve  pervenirsi  sulla  base  di
 un'osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui al secondo comma
 dell'art.  221 r.d. citato e' riferita alla violazione di un precetto
 espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi
 non piu' vigente;
   Ritenuto che per  l'autorevole  interpretazione  data  dal  supremo
 collegio  al combinato disposto degli artt. 221 r.d. n. 1265/1934 e 4
 e 5 d.P.R. n. 425/1994 si deve ritenere che attualmente  la  sanzione
 di  cui  all'art.  221  citato  si  riferisca  al  precetto contenuto
 nell'art.  4 del menzionato d.P.R.;
   Atteso  che  cio'  contrasta   con   il   principio   generale   di
 ragionevolezza  delle norme, poiche' con interpretazione estensiva si
 riferisce un dato testuale, ossia  il  riferimento  letterale  ad  un
 comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221 r.d. cit., ad un'altra
 disposizione, ossia il predetto art. 4 d.P.R. cit.;
   Ritenuto  che cio' contrasta con il principio di tassativita' delle
 norme penali poiche' con operazione  ermeneutica  si  restituisce  un
 precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la
 sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle
 norme  penali,  nella  sostanziale  impossibilita'  di individuare il
 precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1957;