IL PRETORE
   Vista  l'eccezione  di  cui  sopra  in  ordine  alla   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 57, quarto comma del d.P.R. 30 giugno 1965,
 n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della  Costituzione  nella
 parte  in  cui non prevede l'assistenza di un difensore e la facolta'
 di  non  rispondere  all'interrogatorio  per  la  persona   informata
 sull'infortunio  sul  lavoro, che ha gia' assunto o potrebbe assumere
 la qualita' di indagato in relazione all'evento;
   Rilevato che effettivamente a norma  dell'art.  57  del  d.P.R.  30
 giugno  1965,  n.  1124,  nell'espletamento  della c.d. inchiesta per
 infortunio sul lavoro, nell'esame delle parti comparse fra  le  quali
 il  datore  di  lavoro, questi potrebbe assumere in ordine all'evento
 lesivo in danno del lavoratore, la veste  di  persona  sottoposta  ad
 indagini  in  sede  penale,  per modo che, se detto datore di lavoro,
 dovesse rendere, come e' tenuto,  dichiarazioni  sui  fatti  e  sulle
 modalita' dell'evento si vedrebbe privato del diritto di difesa quali
 quello  di  essere  assistito dal difensore, e privato altresi' della
 facolta' di non rispondere ai sensi dell'art. 64, terzo  comma,  c.p.
 considerato    quindi, che vi e' palese contrasto tra procedimento di
 cui al richiamato art. 57 del t.u. 30  giugno  1965,  n.  1124  e  la
 garanzia dei diritti di difesa.