Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della regione Liguria in
    persona del presidente della Giunta regionale, on. Giancarlo Mori,
    autorizzato con delibera della Giunta  regionale  n.  1692  del  5
    giugno  1998, rappresentato e difeso in virtu' di procura speciale
    a margine del presente atto dall'avv. Enrico Romanelli, presso  il
    cui  studio  e' elettivamente domicillato in Roma, via Cosseria n.
    5;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona
 dell'on.    Presidente  del Consiglio pro-tempore, domicillato per la
 carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso  l'Avvocatura  generale
 dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;
   In  relazione  al  d.m.  (Ministero dell'ambiente) 5 febbraio 1998,
 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle  procedure
 semplificate  di  recupero,  ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (pubblicato supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale, parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998).
                           Premesso in fatto
   1. - Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fra  le  funzioni  trasferite
 alle  regioni  ha  compresso  quelle concernenti la programmazione di
 interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e
 la  disciplina  della  raccolta,  trasformazione  e  smaltimento  dei
 rifiuti solidi urbani e industriali.
   In  particolare,  l'art.  101,  lett.  b) del d.P.R. n. 616/1977 ha
 trasferito alle regioni le funzioni  amministrative  gia'  esercitate
 dagli  organi  centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene
 del  suolo  e  dell'inquinamento  atmosferico,  idrico,  termico   ed
 acustico,  compresi  gli  aspetti  igienico  sanitari delle industrie
 insalubri.
   2. - Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che ha dettato  la  prima
 disciplina  organica  dei rifiuti in Italia, attuando, inter alia, la
 direttiva CEE n. 75/442 del consiglio, del 15 luglio  1975,  all'art.
 6,  conferisce  alle  regioni  importanti  competenze  in  materia di
 servizi di smaltimento dei rifiuti, per il loro trattamento, e per il
 loro stoccaggio, sia temporaneo che  definitivo  dei  rifiuti.  Altre
 competenze   in   materia  di  smaltimento  dei  rifiuti  sono  anche
 attribuite alle regioni dal  d.-l.  31  agosto  1987,  n.  361,  come
 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
   3.  -  Il  d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle
 direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", all'art. 31,
 detta la disciplina in materia di determinazione  delle  attivita'  e
 delle  caratteristiche  dei  rifiuti  per l'ammissione alle procedure
 semplificate. In particolare, il comma 2 di tale art. 31 prevede  che
 il  Ministro  dell'ambiente  fissi  con  propri  decreti  i tipi e le
 quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita'
 di smaltimento di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori
 nei  luogni  di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di
 cui all'allegato sono sottoposte alle procedure semplificate previste
 dai successivi artt. 32 e 33.
   4. - Il successivo art. 32 dello stesso d.lgs. 5 febbraio 1997,  n.
 22  riguarda,  in  particolare,  l'autosmaltimento  dei  rifiuti  non
 pericolosi  (attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi
 effettuate  nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi), il cui
 esercizio e' autorizzato "a condizione che siano rispettate le  norme
 tecniche  e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1,
 2 e 3 dell'art. 31 ... decorsi novanta giorni dalla comunicazione  di
 inizio  di  attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente"
 (comma 1).  Ai sensi del medesimo comma 2, dell'art. 32, del d.lgs. 5
 febbraio 1997, n. 22, le norme tecniche per le procedure semplificate
 devono contenere: "a) il tipo, la quantita', e le caratteristiche dei
 rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei  rifiuti;  c)  le
 condizioni  per  la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le
 caratteristiche dell'impianto di smaltimento; e)  la  qualita'  delle
 emissioni nell'ambiente".
   5.  - In base all'art. 18, comma 2, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio
 1997, n. 22, e' di competenza dello Stato,  "l'adozione  delle  norme
 tecniche  per  la  gestione  dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
 specifiche  tipologie  di  rifiuti  nonche'  delle  norme   e   delle
 condizioni  per  l'applicazione  delle  procedure semplificate di cui
 agli artt.  31, 32 e 33".
   6. - Sono invece fra l'altro, di  competenza  regionale,  ai  sensi
 dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo:
     b)  la  regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
 ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
 pericolosi ...;
     d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
 dei rifiuti, anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione  alle  modifiche
 degli impianti esistenti;
     e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
 e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
     i)  la  promozione  della  gestione integrata dei rifiuti, intesa
 come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo,
 il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
     l) l'incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiuti
 ed al recupero degli stessi;
     m)  la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
 comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33.
   7. - Con il decreto ministeriale (Min. ambiente)  5  febbraio  1998
 del  presente  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni,  sono state
 adottate le regole per l'individuazione dei  rifiuti  non  pericolosi
 sottoposti  alle  procedure  semplificate di recupero, ai sensi degli
 artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  senza
 che le regioni fossero interpellate, nemmeno attraverso la conferenza
 Stato-regioni  ancorche'  fossero  coinvolte  materie  di  competenza
 regionale.
                               In diritto
   8. - Il  decreto  ministeriale  impugnato  incide  illegittimamente
 sulle   attribuzioni  della  regione  ricorrente.  In  effetti  esso,
 ancorche' estrinsecazione  delle  funzioni  statali  di  indirizzo  e
 coordinamento,  e  sebbene espressamente previsto da una disposizione
 di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, viene ad incidere sulle competenze regionali  in  materia  di
 rifiuti.
   E,  conseguentemente, presupponeva, per poter essere legittimamente
 adottato,  quantomeno  la  previa  consultazione   della   conferenza
 permanente per i rapporti Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12, comma
 5, lett.  b) della stessa legge n. 400.
   9.   -   Giova   osservare,   ai   fini  dell'individuazione  della
 fattispecie, che e' lo stesso, gia' menzionato art. 18 del  d.lgs.  5
 febbraio  1997,  n.  22, sulla base del quale il decreto impugnato e'
 stato emanato, a sottoporre "le norme regolamentari e tecniche di cui
 al comma 2" (fra le quali rientrano appunto quelle recate dal decreto
 impugnato) all'adozione "ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge
 23  agosto  1988,  n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di
 concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianto  e della sanita' ...", in quanto esercizio del potere
 regolamentare dello Stato.
   10.  -  Trattandosi di potere regolamentare dello Stato, non poteva
 essere legittimamente esercitato, li' dove, come nel caso di  specie,
 rimaneva  coinvolta  una  competenza  regionale, senza che le regioni
 fossero chiamate ad esprimere il proprio parere,  quantomeno  tramite
 la conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, essendo stato impedito
 alle  regioni  di  esprimere il proprio parere, tramite la conferenza
 Stato-regioni, si e' posto in essere un conflitto di attribuzioni, ai
 sensi degli arrt. 39 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87.
   11. - Va incidentalmente ricordato (ai  fini  della  individuazione
 dei  presupposti  per  sollevare  il  conflitto  di attribuzione) che
 codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia'  avuto  modo   di   riconoscere   la
 riconducibilita'   della   materia   dello  smaltimento  dei  rifiuti
 all'ambito  delle  competenze  regionali  ex  artt.  117-118  (v.  ad
 esempio,  Corte cost., 15 luglio 1991, n. 343; Corte cost., 31 luglio
 1990, n. 382, nonche' Corte cost. 30 giugno 1988, n. 744, relativa  a
 conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia).