IL PRETORE Nelle cause r.g.l. n. 882/1997 e altre promosse da Certoma' Giuliano e altri (avv. Rita Rossi) contro Ferrovie dello Stato s.p.a. (avv.ti F. Carinci e S. Mainardi). A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 1. - I ricorrenti hanno chiamato in giudizio con distinti processi la societa' per azioni Ferrovie dello Stato e ne hanno chiesto la condanna a pagare loro somme di denaro quali differenze del compenso per il lavoro straordinario prestato negli anni dal 1993 al 1995, che ritenevano dovute ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Contratto collettivo di lavoro 1990-1992, rispetto a quanto gia' corrisposto dalla societa' a tale titolo. 2. - La societa' ha eccepito che i calcoli per i compensi dovuti e pagati per il lavoro straordinario prestato dai ricorrenti negli anni dal 1993 al 1996 erano stati fatti con la applicazione dell'art. 7, comma 5, d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge n. 438/1992 e dall'art. 3, comma 36 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. - Nell'udienza di discussione la difesa dei ricorrenti ha eccepito la illegittimita' costituzionale delle norme citate ed applicate dalle F.S. nei termini che si riportano di seguito: Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5 del d.-l. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 nella parte in cui prevede che le retribuzioni per lavoro straordinario - in quanto comprensive per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o da disposizioni contrattuali, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 e successive modificazioni o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano comunque rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita - siano corrisposte per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992 e questo in relazione all'art. 36 della Costituzione nella parte in cui e' previsto il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e dell'art. 3 comma 36 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella parte in cui stabilisce che continuano ad applicarsi nel triennio 1994-1996 le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 38, sempre in relazione all'art. 36 della Costituzione. 4. - Le parti sono state autorizzate al deposito di memorie. Solo la difesa della societa' F.S. vi ha provveduto. Motivi della decisione 5. - Sussiste la rilevanza della questione. L'accoglimento delle pretese fatte valere in questi giudizi non e' consentito dalle norme citate ed applicate, la cui legittimita' costituzionale e' stata contestata. 6.1. - La difesa dei ricorrenti, a sostegno della eccezione, ha richiamato la motivazione della ordinanza pronunciata il 9 maggio 1997 dal pretore di Torino, con la quale e' stato ritenuto non manifestamente infondata analoga eccezione proposta in un giudizio dal contenuto identico a quello di questo processo, con riferimento all'art. 36 della Costituzione. 6.2. - La difesa delle F.S. ha esposto un'analisi approfondita di tutte le implicazioni delle norme sospettate di illegittimita' costituzionale, che fanno parte del complesso di quelle introdotte dal 1992, volte al contenimento della spesa pubblica, sotto vari modi e profili. In particolare, tra l'altro, la difesa ha contestato l'efficacia delle norme citate nei casi concreti nel provocare una effettiva diminuzione delle retribuzioni complessive percepite in quei periodi di tempo dai lavoratori ricorrenti, ed ha compiuto anche un esame dei precedenti della Corte costituzionale nella materia dell'art. 36 della Costituzione. 7. - Non appare necessario approfondire in questa decisione al valutazione della non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata. Senza rinunciare al doveroso esame che compete ad ogni giudice, si rileva che l'eccezione e' gia' stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale dal pretore di Torino con l'ordinanza che e' stata menzionata e richiamata dalla difesa dei ricorrenti. Tale decisione e' un fatto che appare idoneo a far ritenere l'eccezione non manifestamente infondata. Sotto un secondo aspetto si osserva che la legittimita' costituzionale di carattere generale delle norme volte al contenimento della spesa pubblica nel limitare o impedire l'aumento delle paghe dei lavoratori, in relazione alle disposizioni della Costituzione sulla retribuzione di cui all'art. 36, e' un giudizio che puo' essere compiuto solo dalla Corte costituzionale, una volta che appaia prospettabile, come nel caso, la possibilita' della lesione dei criteri e dei principi di tale norma. La questione va sollevata anche per consentire ai difensori dei lavoratori di poter sostenere adeguatamente le ragioni dell'eccezione di fronte alla Corte costituzionale, come non e' stato fatto in questa fase del processo.