IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 103/95 R.G. pretura nei confronti di Polentes Giuseppe, nato a Belluno il 13 ottobre 1934, ivi residente in via pertile, 40/A, imputato: a) del reato p.e.p. dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 perche', senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia, eseguiva in zona sottoposta a vincolo, lavori di costruzione di una strada, mediante sbancamenti di terreno e tombinatura di un canale; b) del reato p.e.p. dagli artt. 20, lett. c), legge n. 47/1985, 1, 1-sexies, legge n. 431/1985, perche' eseguiva l'intervento di cui al capo a), in zona sottoposta a vincolo (legge n. 431/1985). Sedico, accertato 27 aprile 1992. Recidiva reiterata. Polentes Giuseppe veniva citato a giudizio, dinanzi a questo pretore, per rispondere dei reati di cui agli artt. 20, lett. c), legge n. 47/1985, 1, 1-sexies, legge n. 431/1985, per aver costruito una strada, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza concessione edilizia e senza il nulla-osta della Commissione beni ambientali. All'udienza del 20 dicembre 1995, aperto il dibattimento, il p.m., con riferimento al reato contestato al capo a), (art. 20, legge n. 47/1985), chiedeva che il giudice sollevasse questione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 60, ultimo comma, legge n. 689/1981, laddove questo esclude la sostituzione della pena detentiva per i reati edilizi. Il pretore, in udienza, ritenute la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, rinviando a separata ordinanza per la motivazione. Ora motivando, questo pretore osserva quanto segue. La lettera della norma in questione puo' far ritenere che la non applicabilita' delle pene sostitutive riguardi solo i reati di cui all'art. 20, lett. b) e c), legge n. 47/1985, non invece il reato di cui agli artt. 1, 1-sexies, legge n. 431/1985. Tanto puo' ritenersi, ove si accolga la nozione piu' ristretta di "urbanistica" come concetto riferito all'assetto del territorio urbano e agli interventi e trasformazioni che lo riguardano, escluso per contro il riferimento alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Si tratta, in altri termini, della nozione che emerge dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), in particolare dall'art. 1. E' ben vero che l'art. 80, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1, legge 22 luglio 1975, n. 382) fornisce una diversa definizione dell'urbanistica, come materia comprensiva anche della protezione dell'ambiente; ma si tratta di una definizione riguardante unicamente l'ambito amministrativo e finalizzata, in tale ambito, all'individuazione delle funzioni delegate alle regioni. Naturalmente la collocazione del reato di cui agli artt. 1, 1-sexies, legge n. 431/1985, non puo' dipendere dalla circostanza che le pene previste per tale contravvenzione siano le stesse comminate dall'art. 20, legge n. 47/1985: questo, infatti, e' solo un richiamo, valido unicamente quoad poenam, secondo un orientamento giurisprudenziale piu' che consolidato. Se dunque la legge "Galasso" non rientra nell'ambito dell'urbanistica (che esuli dall'edilizia e' cosa ovvia, poiche' l'assetto del paeaggio puo' essere modificato anche mediante interventi non di natura edilizia) e se percio' al reato p.e.p. dagli artt. 1, 1-sexies, possono applicarsi le pene sostitutive, si pone il quesito se l'esclusione prevista espressamente dall'art. 60, legge n. 681/1981 per i reati di cui all'art. 20, lett. b) e c), legge n. 47/1985, implichi una violazione del principio costituzionale di uguaglianza. La questione, ad avviso di questo giudice, appare non manifestamente infondata. Secondo l'art. 9 della Costituzione, "la Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". La tutela del paesaggio, quindi, ha rilievo costituzionale, mentre non si rinviene una norma costituzionale che affermi, in modo esplicito, eguale principio con riferimento alle materie dell'edilizia e dell'urbanistica in senso stretto. Dato quindi il maggior rilievo del paesaggio, appare contrario al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) che la violazione delle norme penali poste a difesa di tale bene sia punita con sanzioni effettivamente meno severe (grazie appunto al meccanismo della sostituzione) di quelle comminate per le violazioni edilizie e urbanistiche. Considerata, in conclusione, la non manifesta infondatezza della questione e pacifica essendo, alla luce di quanto spiegato all'inizio, la sua rilevanza nel processo in corso, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale e il processo medesimo va sospeso.