IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1782/1997
 r.g.r.   proposto da Ghini Luca,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Roberto  Damonte,  presso  lo  stesso  elettivamente  domiciliato  in
 Genova, via Ruffini, 7/9, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  rettore
 in carica del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in   persona   del   Ministro   in  carica;  rappresentati  e  difesi
 dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti.
   Per  l'annullamento della determinazione dell'Universita' di Genova
 con la quale e' stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno
 del corso di laurea in medicina e chirurgia; degli atti con  i  quali
 l'Universita'   ha   deciso   di  limitare  ad  un  numero  chiuso  e
 predeterminato le iscrizioni al corso di laurea suddetto  per  l'anno
 accademico  1997-98,  tra  i  quali,  in  particolare, il decreto del
 rettore  in  data  1  agosto  1997;   del   decreto   del   ministero
 dell'Universita'  in  data  21  luglio  1997, n. 245, con particolare
 riferimento agli artt. 4 e 5; del decreto del medesimo  Ministero  in
 data 31 luglio 1997 e di ogni atto connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. R. Damonte, per
 il   ricorrente   e   l'Avvocato   dello   Stato   C.   Guerra,   per
 l'amministrazione resistente;
 Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  17 ottobre 1997 Ghini Luca impugnava,
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo  di aver conseguito il diploma di maturita' scientifica, di
 aver deciso di iscriversi al corso di laurea in medicina e  chirurgia
 e  di  aver  appreso  che gli organi universitari hanno deliberato di
 ammettere al suddetto corso di laurea un numero limitato di  studenti
 previo superamento di esame.
   Non  essendo stato incluso in posizione utile nella graduatoria dei
 canidati, il  ricorrente  impugna  gli  atti  sopra  elencati  per  i
 seguenti motivi:
   Illegittimita'  del  regolamento  ministeriale  21  luglio 1997, n.
 245:
     1)  Violazione  artt.  33,   34   e   76   Cost.   Illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  comma  4,  legge  n. 341 del 1990 come
 modificato  dall'art.    17,  comma  116,  legge  n.  127  del  1997.
 Illegittimita' derivata.
     2)  Violazione  del  principio di legalita' e di tipicita'. Falsa
 applicazione dell'art. 9, legge n. 341 del 1990.  Eccesso  di  potere
 sotto diversi profili.
     3)  Violazione  art.  17,  comma 3, legge n. 400, del 1988, e del
 principio di legalita'.
   Illegittimita del decreto ministeriale 31 luglio 1997;
     4) Illegittimita' derivata.
     5) Eccesso di potere. Violazione art. 3, legge n. 241, del 1990.
     6) Violazione art. 4 regolamento ministeriale 21 luglio 1997,  n.
 245. Eccesso di potere.
     7) Eccesso di potere sotto diversi profili.
     8) Violazione art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.
 Violazione   dei   principi   in   tema   di   efficacia  degli  atti
 amministrativi.  Eccesso di potere.
   Illegittimita' degli atti dell'Universita' di Genova:
     9) Illegittimita' derivata.
     10)  Eccesso di potere sotto diversi proflli. Violazione art.  3,
 legge n. 241, del 1990.
     11) Violazione artt. 33  e  34  della  Costituzione.  Eccesso  di
 potere sotto diversi profili. Violazione del principio di legalita' e
 dei principi sull'efficacia degli atti amministrativi.
   Il  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento  del ricorso previa
 sospensione     dei     provvedimenti     impugnati,      contrastato
 dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa.
   Con  ordinanza  in  data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano oggetto del ricorso anche gli  atti  della  Universita'  di
 Genova  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio della
 limitazione delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavoroli  per  il ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre  che
 quelli  dell'Universita')  trovano  il  proprio presupposto normativo
 nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del  1990,  come  modificato
 dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce
 al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  del  ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 unversitario,  troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116,  legge  n.  127
 del 1997 all'art. 9 comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa pubblica aministrazione", occorrendo, all'uopo che "sussistano
 nella   previsione   legislativa   -  considerata  nella  complessiva
 disciplina della materia -  razionali  ed  adeguati  criteri"  (Corte
 Cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministativo   (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge ed  altresi  la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebhe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art 9, comma 4, legge  cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai  sensi  dell'art.    23  della  legge  n.  87  del 1953, fino alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.