ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del capo IV della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie),  come  modificato  dalla  legge  23  dicembre 1994, n. 724
 (Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 27 febbraio 1996 dal pretore di Salerno, sezione
 distaccata di Cava dei Tirreni nel procedimento penale  a  carico  di
 Baldini  Giuseppe,  iscritta  al n. 622 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  aprile  1998  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che il pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei
 Tirreni, ha sollevato, con ordinanza  emessa  il  27  febbraio  1996,
 questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  3
 della Costituzione, delle disposizioni di cui al capo IV della  legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
 n. 724 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),  nella
 parte  in  cui  non  consentono  di  potere  fruire del beneficio del
 condono edilizio a colui il  quale  abbia  spontaneamente  provveduto
 alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva;
     che, a parere del giudice a quo, la causa estintiva dell'illecito
 penale  non  opererebbe  in favore di colui che, tenendo una condotta
 meno censurabile rispetto a chi sia rimasto  inerte  di  fronte  alla
 realizzazione  del  manufatto  abusivo,  abbia sua sponte demolito la
 costruzione  di  cui  all'illecito  edilizio:  dando cosi' luogo alla
 disparita'  di  trattamento  affetta  da  irragionevolezza,  tale  da
 impingere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata;
   Considerato che la questione, nei termini in cui  viene  sollevata,
 ha gia' formato oggetto di esame da parte della Corte con pronunce di
 manifesta  infondatezza (ordinanze n. 232 del 1997 e n. 137 del 1996)
 e, per quanto attiene al sistema del condono  edilizio  di  cui  alla
 legge n. 47 del 1985, con pronunce di non fondatezza (sentenze n. 369
 del 1988 e n. 167 del 1989);
     che  e'  stato in particolare chiarito che l'avvenuta demolizione
 del manufatto abusivamente realizzato non impedisce l'estinzione  del
 reato,   poiche'   non   e'  ostativa  alla  facolta'  da  parte  del
 responsabile  dell'abuso  di  presentare  comunque  la   domanda   di
 condono-sanatoria;
     che  l'ordinanza  in  epigrafe  non introduce profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte  o,  comunque,
 suscettibili  di  indurre  a  diverso avviso, sicche' la questione va
 dichiarata manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.