IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1994, promossa da Sainas Giuseppa, residente in Cagliari, ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Chessa, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attrice contro Sabeddu Alessio, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto; Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 24 settembre 1993 Sainas Giuseppa, affermando di aver convissuto more uxorio con Sabeddu Alessio, e che da tale unione erano nati due figli, entrambi ancora minorenni, riconosciuti da entrambi i genitori ed affidati alla madre dal tribunale per i minorenni di Cagliari dopo il deterioramento del rapporto familiare e la separazione delle parti, aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Cagliari un provvedimento d'urgenza avente ad oggetto l'assegnazione della abitazione sita in Cagliari, piazza Verrazzano n. 2, nell'interesse dei minori. Nel termine fissato dal giudice in sede cautelare, la Sainas ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il Sabeddu, chiedendo che le fosse assegnata l'abitazione familiare e che fosse posto a carico del convenuto un assegno da corrispondersi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori. Il convenuto si e' costituito in giudizio, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, ed in particolare sostenendo l'inapplicabilita' dell'art. 155 cod. civ. alla famiglia di fatto. Il collegio ritiene fondata la difesa di parte convenuta, e non condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che supera il problema della equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima attraverso il ricorso alla applicazione analogica della normativa sul regime patrimoniale del rapporto, dettata dal codice civile con esclusivo riferimento a quest'ultima. Tale scelta interpretativa pare giustificata dalla stessa considerazione del favore costituzionale di cui gode la famiglia legittima, alla quale - anche in relazione alla esigenza di certezza giuridica dei rapporti - viene attribuito il ruolo unita' di base della organizzazione sociale. In particolare l'art. 155, comma 4, cod. civ., che prevede la possibilita' di assegnare il domicilio familiare in via preferenziale al genitore cui vengano affidati i figli minori anche quando lo stesso non sia titolare di diritti reali o di godimento, costituisce norma di carattere eccezionale concepita dal legislatore in relazione ad un rapporto istituzionale stabile fondato sul matrimonio, e non estensibile in via analogica al fenomeno atipico e variegato della convivenza more uxorio. Cio' premesso, l'art. 155 comma 4, cod. civ. appare in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, che affermano il primo il principio di uguaglianza, ed il secondo quello di garanzia di ogni tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio, laddove non prevede la possibilita', sia pure in termini di criterio preferenziale rimesso alla discrezionalita' del giudice - di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di un figlio minore nato da una convivenza more uxorio. A tale conclusione si giunge anche considerando che la ratio della norma in esame e' quella di assicurare tutela all'interesse della prole, al fine di evitare alla stessa un forzoso allontanamento dall'ambiente familiare del domicilio coniugale, garantendole invece la continuita' dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti e delle consuetudini della vita del nucleo familiare, e che a tali interessi dei figli minori, siano essi nati dal matrimonio o dal di fuori dello stesso, l'art. 30 della Costituzione ha inteso attribuire pari dignita' e tutela. La questione di legittimita' costituzionale della norma richiamata, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni esposte, appare d'altro canto senz'altro rilevante ai fini della decisione del presente procedimento, costituendo la stessa un logico presupposto, una volta esclusa l'applicabilita' in via analogica dell'art. 155 cod. civ., della deliberazione della domanda proposta.