IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  iscritta  al  n.
 199  del  ruolo  generale  degli affari contenziosi civili per l'anno
 1994, promossa da Sainas Giuseppa,  residente  in  Cagliari,  ed  ivi
 elettivamente  domiciliata,  presso  lo studio dell'avv. Maria Teresa
 Chessa, che la rappresenta e difende per procura speciale  a  margine
 dell'atto di citazione, attrice contro Sabeddu Alessio, elettivamente
 domiciliato  in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu,
 che lo rappresenta e difende  per  procura  speciale  in  calce  alla
 comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
                     Motivi in fatto e in diritto
   Con  ricorso  depositato in data 24 settembre 1993 Sainas Giuseppa,
 affermando di aver convissuto more uxorio con Sabeddu Alessio, e  che
 da  tale  unione  erano  nati  due  figli, entrambi ancora minorenni,
 riconosciuti da entrambi  i  genitori  ed  affidati  alla  madre  dal
 tribunale  per  i  minorenni  di  Cagliari dopo il deterioramento del
 rapporto familiare e la separazione delle  parti,  aveva  chiesto  ed
 ottenuto  dal tribunale di Cagliari un provvedimento d'urgenza avente
 ad oggetto l'assegnazione della abitazione sita in  Cagliari,  piazza
 Verrazzano n. 2, nell'interesse dei minori.
   Nel  termine  fissato  dal  giudice in sede cautelare, la Sainas ha
 convenuto  in  giudizio  davanti  a  questo  tribunale  il   Sabeddu,
 chiedendo  che  le fosse assegnata l'abitazione familiare e che fosse
 posto a carico del convenuto un assegno da corrispondersi a titolo di
 contributo per il mantenimento dei figli minori.
   Il convenuto si e' costituito in giudizio, contestando  le  avverse
 domande  e  chiedendone  il  rigetto,  ed  in  particolare sostenendo
 l'inapplicabilita' dell'art. 155 cod. civ. alla famiglia di fatto.
   Il collegio ritiene fondata la difesa di  parte  convenuta,  e  non
 condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che supera il problema
 della  equiparazione  della  famiglia  di  fatto  a  quella legittima
 attraverso il ricorso alla applicazione analogica della normativa sul
 regime patrimoniale del  rapporto,  dettata  dal  codice  civile  con
 esclusivo riferimento a quest'ultima.
   Tale   scelta   interpretativa   pare   giustificata  dalla  stessa
 considerazione del favore costituzionale  di  cui  gode  la  famiglia
 legittima,  alla quale - anche in relazione alla esigenza di certezza
 giuridica dei rapporti - viene attribuito il  ruolo  unita'  di  base
 della organizzazione sociale.
   In  particolare  l'art.  155,  comma  4,  cod. civ., che prevede la
 possibilita' di assegnare il domicilio familiare in via preferenziale
 al genitore cui vengano affidati  i  figli  minori  anche  quando  lo
 stesso  non sia titolare di diritti reali o di godimento, costituisce
 norma di carattere eccezionale concepita dal legislatore in relazione
 ad un rapporto istituzionale stabile fondato sul  matrimonio,  e  non
 estensibile  in  via  analogica al fenomeno atipico e variegato della
 convivenza more uxorio.
   Cio' premesso, l'art. 155 comma 4, cod. civ.  appare  in  contrasto
 con  gli  artt.  3 e 30 della Costituzione, che affermano il primo il
 principio di uguaglianza, ed il secondo quello di  garanzia  di  ogni
 tutela  giuridica  e  sociale  dei  figli  nati fuori dal matrimonio,
 laddove non prevede la possibilita', sia pure in termini di  criterio
 preferenziale   rimesso   alla  discrezionalita'  del  giudice  -  di
 assegnazione della casa  familiare  al  genitore  affidatario  di  un
 figlio minore nato da una convivenza more uxorio.
   A  tale conclusione si giunge anche considerando che la ratio della
 norma in esame e' quella di  assicurare  tutela  all'interesse  della
 prole,  al  fine  di  evitare  alla  stessa un forzoso allontanamento
 dall'ambiente familiare del domicilio coniugale, garantendole  invece
 la  continuita'  dell'habitat  domestico,  inteso  come  centro degli
 affetti e delle consuetudini della vita del nucleo familiare, e che a
 tali interessi dei figli minori, siano essi nati dal matrimonio o dal
 di fuori  dello  stesso,  l'art.  30  della  Costituzione  ha  inteso
 attribuire pari dignita' e tutela.
   La questione di legittimita' costituzionale della norma richiamata,
 oltre che non manifestamente infondata per le ragioni esposte, appare
 d'altro  canto  senz'altro  rilevante  ai  fini  della  decisione del
 presente procedimento, costituendo la stessa un  logico  presupposto,
 una  volta  esclusa  l'applicabilita'  in via analogica dell'art. 155
 cod. civ., della deliberazione della domanda proposta.