LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7621 proposto dal sig. Quagliardi Cesare, gen. c.a. (ris.), residente in Brescia, Via B. Croce, 16, contro il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Brescia a seguito di istanza r.r. in data 28 maggio 1990, con la quale veniva richiesto il rimborso dell'I.R.P.EF. versata in piu' in relazione alla norma dellart. 2, comma 6-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, riguardante la ritenuta di cui all'art. 24 d.P.R. n. 600 del 1972. Quanto sopra, in relazione a pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato, per il servizio prestato nell'Esercito italiano, precisandosi l'entita' del rimborso richiesto per gli anni 1988 e 1989 nella differenza tra l'imposta corrisposta in lire 30.042.000 e quella che secondo il ricorrente si sarebbe dovuto corrispondere, ammontante in lire 15.893.000. Essendo l'istanza all'Intendenza di finanza rimasta senza risposta, il ricorrente ha proposto ricorso allo scadere del periodo di 90 giorni previsto dall'art. 16, terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Con il ricorso, si chiede che questa commissione provveda a disporre il rimborso dell'imposta, nell'ammontare come sopra specificato. In subordine, si chiede che, riconosciutane la non manifesta infondatezza, si sottoponga alla Corte costituzionale la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale di cui all'art. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma Cost. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Intendenza di finanza di Brescia; Visti gli atti tutti del procedimento; Udito alla pubblica udienza del 31 ottobre 1991 il componente relatore Pietro Dell'Anna e uditi altresi' il vice intendente dott. Spagnoli ed il ricorrente in persona; In esito alla odierna camera di consiglio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Brescia, sostenendo in principalita' di non avere l'amministrazione finanziaria titolo per introitare il maggiore importo di ritenute IRPEF per gli anni 1988 e 1989, onde la pretesa al rimborso; in subordine, il ricorrente ha illustrato, con citazione e produzione di atti del Senato della Repubblica in seduta pubblica, la istanza di valutazione di non manifesta infondatezza di questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 6-bis legge n.154/1989, non essendo stati ricompresi fra i destinatari i titolari di pensione di cui all'art. 1, d.P.R. n. 1092/1973 e cio' in violazione del principio dell'eguaglianza costituzionalmente garantito e del principio dell'obbligo della contribuzione tributaria in ragione della capacita' contributiva. L'Intendenza di finanza di Brescia ha controdedotto agli argomenti proposti col ricorso riportandosi a quanto precisato dalla direzione provinciale del tesoro di Brescia e cioe' che il ricorrente percepisce il trattamento di pensione privilegiata ordinaria, con l'imponibilita' ai fini IRPEF riconosciuta con la sentenza n. 387 in data 4 luglio 1989 della Corte costituzionale. In base a cio', l'ammnistrazione finanziaria ha dedotto l'infondatezza della pretesa del ricorrente, trattandosi di ritenute operate nei limiti della vigente normativa fiscale. D i r i t t o Il giudizio ha per oggetto la richiesta di assoggettamento del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente non gia' al regime IRPEF applicato dalla direzione provinciale del tesoro competente, bensi' di quello piu' favorevole previsto, per altre categorie di beneficiari, dalla norma di cui si chiede di sollevare la questione di incostituzionalita', valutandone la non manifesta infondatezza. Sostiene il ricorrente di trovarsi nella identica situazione soggettiva degli altri titolari di vitalizio di cui all'art. 2, comma 6-bis, della legge n. 154/1989, di conv. del d.-l. n. 154/1989 con il quale e' stato disposto che le pensioni dei parlamentari e di altre categorie ivi determinate sono assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 600/1972 solo per il 60% del loro ammontare. Non ignora questa commissione la copiosa giurisprudenza con la quale la Corte costituzionale ha definito i limiti del principio dell'eguaglianza contribuendo alla formazione di una vasta teorica sull'argomento, in base alla quale lo spazio a pretese analoghe a quella di cui al presente ricorso e' praticamente minimo. Si ritiene tuttavia che la questione sollevata possa ritenersi non manifestamente infondata in quanto, se e' vero che gli effetti delle lamentate disuguaglianze vengono riconosciuti quale espressione dell'esercizio del potere legislativo, democraticamente formato, nel caso di specie e' proprio dal dibattito svoltosi al Senato della Repubblica, nella 246 seduta pubblica del 20 aprile 1989 che si possono trarre elementi per non potere escludere come manifestamente infondata la questione proposta dal ricorrente. Non puo' infatti non attribuirsi un importante significato, rispetto alla dedotta disuguaglianza, all'ordine del giorno Mancino ed altri (Senato della Repubblica, resoconto stenografico 247 seduta pomeridiana, pag. 46), nonche' alle dichiarazioni del Ministro delle finanze dell'epoca (ibidem, pag. 57). Tali considerazioni, messe in relazione a quanto recentemente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 in questione seppure non analoga, portano a ritenere il dubbio di contrasto fra la norma dell'art. 2, comma 6-bis, legge n. 154/1989 e le norme degli artt. 3 e 53, primo comma Cost. Ritiene peraltro la commissione di condividere quanto gia' affermato dalla commissione tributaria di Biella con l'ordinanza 19 novenbre 1990, laddove si e' affermato che l'eventuale ratio della norma che sottrae allimposizione fiscale il 40% degli emolumenti corrisposti a deputati, senatori e categorie equiparate, se puo' trovare fondamento nella circostanza che tali rappresentanti dello Stato devono affrontare, in ragione delle loro funzioni, spese straordinarie per l'assolvimento dell'incarico, non trova giustificazione alcuna al momento in cui tali soggetti cessino dalle loro funzioni. Per le considerazioni esposte, la delineata questione va rimessa alla Corte costituzionale, restando sospeso il giudizio, con riserva di ogni ulteriore statuizione, all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalita'.