LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  7621  proposto
 dal  sig.  Quagliardi Cesare, gen. c.a. (ris.), residente in Brescia,
 Via B. Croce,  16,  contro  il  silenzio-rifiuto  dell'Intendenza  di
 finanza  di Brescia a seguito di istanza r.r. in data 28 maggio 1990,
 con la quale veniva richiesto il rimborso dell'I.R.P.EF.  versata  in
 piu'  in  relazione alla norma dellart. 2, comma 6-bis della legge 27
 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.-l. 2 marzo  1989,  n.  69,
 riguardante la ritenuta di cui all'art. 24 d.P.R. n. 600 del 1972.
   Quanto  sopra,  in  relazione  a  pensione privilegiata ordinaria a
 carico dello Stato, per il servizio prestato nell'Esercito  italiano,
 precisandosi  l'entita'  del  rimborso  richiesto per gli anni 1988 e
 1989 nella differenza tra l'imposta corrisposta in lire 30.042.000  e
 quella  che  secondo  il  ricorrente si sarebbe dovuto corrispondere,
 ammontante in lire 15.893.000.
   Essendo l'istanza all'Intendenza di finanza rimasta senza risposta,
 il ricorrente ha proposto ricorso allo  scadere  del  periodo  di  90
 giorni previsto dall'art. 16, terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 636.
   Con  il  ricorso,  si  chiede  che  questa  commissione  provveda a
 disporre  il  rimborso  dell'imposta,   nell'ammontare   come   sopra
 specificato.
   In  subordine,  si  chiede  che,  riconosciutane  la  non manifesta
 infondatezza, si sottoponga alla Corte  costituzionale  la  questione
 sulla  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis legge 27
 aprile 1989, n.   154, nella parte  in  cui  non  ricomprende  tra  i
 destinatari  di  detta  norma la pensione corrisposta al personale di
 cui all'art. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,  per  violazione
 degli artt. 3 e 53, primo comma Cost.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Intendenza di finanza
 di Brescia;
   Visti gli atti tutti del procedimento;
   Udito  alla  pubblica  udienza  del  31  ottobre 1991 il componente
 relatore Pietro Dell'Anna e uditi altresi' il vice  intendente  dott.
 Spagnoli ed il ricorrente in persona;
   In esito alla odierna camera di consiglio;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il  ricorrente  ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di
 finanza  di  Brescia,  sostenendo  in  principalita'  di  non   avere
 l'amministrazione  finanziaria  titolo  per  introitare  il  maggiore
 importo di ritenute IRPEF per gli anni 1988 e 1989, onde  la  pretesa
 al rimborso; in subordine, il ricorrente ha illustrato, con citazione
 e  produzione di atti del Senato della Repubblica in seduta pubblica,
 la istanza di valutazione di non manifesta infondatezza di  questione
 di  legittimita'  costituzionale  della  norma  dell'art. 6-bis legge
 n.154/1989, non essendo stati ricompresi fra i destinatari i titolari
 di pensione di cui all'art.  1,  d.P.R.    n.  1092/1973  e  cio'  in
 violazione    del   principio   dell'eguaglianza   costituzionalmente
 garantito e del principio dell'obbligo della contribuzione tributaria
 in ragione della capacita' contributiva.
   L'Intendenza di finanza di Brescia ha controdedotto agli  argomenti
 proposti  col ricorso riportandosi a quanto precisato dalla direzione
 provinciale  del  tesoro  di  Brescia  e  cioe'  che  il   ricorrente
 percepisce  il  trattamento  di  pensione privilegiata ordinaria, con
 l'imponibilita' ai fini IRPEF riconosciuta con la sentenza n. 387  in
 data 4 luglio 1989 della Corte costituzionale.
   In   base   a   cio',   l'ammnistrazione   finanziaria  ha  dedotto
 l'infondatezza della pretesa del ricorrente, trattandosi di  ritenute
 operate nei limiti della vigente normativa fiscale.
                             D i r i t t o
   Il  giudizio  ha  per  oggetto  la richiesta di assoggettamento del
 trattamento pensionistico goduto dal ricorrente non  gia'  al  regime
 IRPEF  applicato  dalla  direzione provinciale del tesoro competente,
 bensi' di quello piu' favorevole previsto,  per  altre  categorie  di
 beneficiari,  dalla  norma di cui si chiede di sollevare la questione
 di incostituzionalita', valutandone la non manifesta infondatezza.
   Sostiene  il  ricorrente  di  trovarsi  nella  identica  situazione
 soggettiva degli altri titolari di vitalizio di cui all'art. 2, comma
 6-bis, della legge n. 154/1989, di conv. del d.-l. n. 154/1989 con il
 quale  e'  stato disposto che le pensioni dei parlamentari e di altre
 categorie ivi determinate sono  assoggettate  alla  ritenuta  di  cui
 all'art.  24  del  d.P.R.  n.  600/1972  solo  per  il  60%  del loro
 ammontare.
   Non ignora questa commissione  la  copiosa  giurisprudenza  con  la
 quale  la  Corte  costituzionale  ha  definito i limiti del principio
 dell'eguaglianza contribuendo alla formazione di  una  vasta  teorica
 sull'argomento,  in  base  alla  quale lo spazio a pretese analoghe a
 quella di cui al presente ricorso e' praticamente minimo.
   Si ritiene tuttavia che la questione sollevata possa ritenersi  non
 manifestamente  infondata in quanto, se e' vero che gli effetti delle
 lamentate  disuguaglianze  vengono  riconosciuti  quale   espressione
 dell'esercizio  del potere legislativo, democraticamente formato, nel
 caso  di  specie  e'  proprio  dal dibattito svoltosi al Senato della
 Repubblica, nella 246 seduta pubblica  del  20  aprile  1989  che  si
 possono  trarre elementi per non potere escludere come manifestamente
 infondata la questione proposta dal ricorrente.
   Non  puo'  infatti  non  attribuirsi  un  importante   significato,
 rispetto  alla  dedotta disuguaglianza, all'ordine del giorno Mancino
 ed altri (Senato della Repubblica, resoconto stenografico 247  seduta
 pomeridiana,  pag. 46), nonche' alle dichiarazioni del Ministro delle
 finanze dell'epoca (ibidem, pag. 57).
   Tali considerazioni,  messe  in  relazione  a  quanto  recentemente
 affermato  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 277 del 3-12
 giugno 1991 in questione seppure non analoga, portano a  ritenere  il
 dubbio  di  contrasto fra la norma dell'art. 2, comma 6-bis, legge n.
 154/1989 e le norme degli artt. 3 e 53, primo comma Cost.
   Ritiene  peraltro  la  commissione  di  condividere   quanto   gia'
 affermato  dalla  commissione tributaria di Biella con l'ordinanza 19
 novenbre 1990, laddove si e' affermato che  l'eventuale  ratio  della
 norma  che  sottrae  allimposizione  fiscale  il 40% degli emolumenti
 corrisposti a deputati, senatori  e  categorie  equiparate,  se  puo'
 trovare  fondamento  nella  circostanza che tali rappresentanti dello
 Stato devono  affrontare,  in  ragione  delle  loro  funzioni,  spese
 straordinarie    per    l'assolvimento   dell'incarico,   non   trova
 giustificazione alcuna al momento in cui tali soggetti cessino  dalle
 loro funzioni.
   Per  le  considerazioni  esposte, la delineata questione va rimessa
 alla Corte costituzionale, restando sospeso il giudizio, con  riserva
 di   ogni   ulteriore   statuizione,   all'esito   della  risoluzione
 dell'incidente di costituzionalita'.