IL TRIBUNALE
   In  esito  all'udienza  preliminare  a carico di Riolo Giuseppe nel
 proc. n. 414/1997;
   Sentite le parti;
                             O s s e r v a
   La  difesa  dell'imputato  ha  proposto  in  sede  di  conclusioni,
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 150 c.p. in relazione agli
 artt. 2, 3 e 27, secondo comma Costituzione nella  parte  in  cui  la
 indicata disposizione del c.p. qualifica come "reo" il soggetto morto
 "prima  della  condanna" quando cioe' rivestiva soltanto la qualifica
 di imputato.
   La  questione  non  e'  manifestamente   infondata   e   dev'essere
 sottoposta  al  vaglio  della  Corte  costituzionale  con conseguente
 sospensione del presente procedimento e trasmissione degli atti.
   Appare evidente la discrasia  sussistente  nel  disposto  normativo
 laddove  lo  stesso nell'individuare uns soggetto che beneficia della
 estinzione del reato prevista dal capo I, del titolo  VI  del  codice
 penale,  lo  definisce  come  reo termine che, nell'accezione comune,
 certamente  recepita  dalla  norma  e  da  tutte  le  diverse   norme
 sostanziali  che  fanno  uso  di  tale  terminologia  (es.  art. 133)
 qualifica il soggetto stesso come penalmente responsabile  del  reato
 contestatogli  o  comunque  di  una  qualsivoglia diversa fattispecie
 ritenuta dal giudicante.
   Proprio il richiamato art. 133 c.p.  nel  disporre  ai  fini  della
 valutazione  e graduazione della pena, elimina ogni dubbio residuo in
 relazione al significato del termine stesso:  e'  di  tutta  evidenza
 come  non puo' essere reo se non colui che ha subito una condanna per
 un fatto a lui ascritto previsto dalla legge come reato e pertanto  a
 carico del quale e' stato gia' formulato un giudizio di colpevolezza.
   La  discrasia  appare ancora piu' evidente se l'art. 150 c.p. viene
 posto in relazione al 171 c.p. che,  riferendosi  al  soggetto  morto
 dopo  la condanna lo assimila lessicalmente al precedente definendolo
 ancora reo.
   Alla luce di tali considerazioni e di quanto  chiaramente  disposto
 dall'art.  27,  secondo  comma, Cost., risulta un contrasto piuttosto
 evidente con la suddetta norma di cui all'art. 150 c.p.  nella  parte
 in  cui  non qualifica diversamente il soggetto in relazione al quale
 interviene estinzione del reato per morte prima della condanna.