IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma,  d.P.R.  n.
 570/60  sollevata  dal  pubblico ministero in riferimento all'estrema
 brevita' del termine di prescrizione previsto per  il  reato  di  cui
 all'art  90,  secondo  comma,  d.P.R. citato, che e' stato contestato
 all'imputato De Biaggio Maurizio nel procedimento  n.  36/1997,  r.g.
 trib.,   per   violazione   dei   principi   di   ragionevolezza,  di
 obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112
 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione
 di cui all'art. 97 della Costituzione;
   Sentito il difensore dell'imputato;
                             O s s e r v a
   Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R.  16
 maggio 1960, n. 570, contestato all'imputato pur essendo  punito  con
 la  reclusione  da due a cinque anni e con la multa e' soggetto ad un
 termine  prescrizionale  di  soli  due  anni,  secondo  il   disposto
 dell'art. 100, secondo comma, d.P.R citato;
   Rilevato  che  l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri
 il diverso e molto piu' lungo termine  ordinario  decennale  previsto
 dall'art.  157,  n.  3  c.p.,  con  riferimento  a delitti puniti con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art.  157, n. 6 c.p., per fatti di ben minore gravita', quali le
 contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria;
   Considerato  ancora  che  l'art.  479  c.p.  che  punisce  condotte
 analoghe  e'  sottoposto  al  termine prescrizionale decennale di cui
 all'art.  157, n. 3 c.p.;
   Atteso che la pena edittale minima prevista per  il  reato  di  cui
 all'art.  90 d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista
 per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice  del
 marcato  disvalore  sociale che il legislatore ha voluto attribuire a
 tale condotta, trattandosi di norme poste a  tutela  del  corretto  e
 regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente,
 del  funzionamento  delle  istituzioni  democratiche,  cio' che rende
 tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni  sia  previsto
 lo  stesso  termine  prescrizionale  stabilito per le contravvenzioni
 punite con la sola pena dell'ammenda e dunque  per  fatti  di  minima
 rilevanza sociale;
   Ritenuto  che  tale  previsione  si  palesi dunque in contrasto con
 l'art. 3  della  Costituzione  in  quanto  situazioni  analoghe  sono
 irragionevolmente  sottoposte  ad  un  diverso trattamento normativo,
 nonche'  con  l'art.    112  della  Costituzione  perche',   per   la
 complessita'   e   durata   degli  accertamenti  da  svolgersi  sulla
 regolarita'  di  rilevante  numero  di   sottoscrizioni   per   liste
 elettorali,   l'assoluta   esiguita'   del   termine   prescrizionale
 vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio
 dell'azione penale,  nonche'  con  l'art.  97  Cost.,  in  quanto  si
 determinerebbe   un   inutile  dispendio  di  attivita'  processuali,
 destinate ad essere frustrate per  il  rapido  maturare  del  termine
 prescrizionale;
   Osservato  che, per quanto prospettato dal pubblico ministero - con
 riferimento  al  verbale  dell'ufficio  centrale  per  il  turno   di
 ballottaggio  di  data  9  maggio  1995  -  il reato in esame risulta
 prescritto,  ove  applicata   la   norma   della   cui   legittimita'
 costituzionale si dubita, in data 9 maggio1998;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
     che,  ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non e'
 inficiato dall'intervenuto decorso del termine prescrizionale,  posto
 che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' proprio
 la norma che stabilisce la durata del detto termine, onde non puo' in
 ogni  caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici in
 esame, ne', conseguentemente, provvedersi  a  norma  dell'art.    129
 c.p.p.;
     che,  infine, il rilievo sulla natura piu' favorevole della norma
 impugnata rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  non  preclude,  sotto  il profilo della
 rilevanza e ammissibilita', la proposizione della  questione  de  qua
 (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983);