IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12 maggio 1998 ha emesso d'ufficio la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 22 gennaio 1997 e iscritto al n. 48/1997 di r.g. da Paolo Bonaccorsi e Giorgio Lantieri rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pasino contro l'I.N.P.S., convenuto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marilina Rando e Caterina Dolcher ed avente ad oggetto l'adeguamento dell'indennita' di mobilita' ex art. 1, comma 5, legge n. 451/1994, osserva quanto segue. I n f a t t o Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 gennaio 1997 Paolo Bonaccorsi e Giorgio Lantieri premesso che essendo stati collocati in mobilita' nel 1994 non avendo ricevuto l'aumento con decorrenza 1 gennaio 1995 previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 451/1994 hanno convenuto in giudizio l'I.N.P.S. al fine di ottenere l'adeguamento dell'indennita' di mobilita' in ragione dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato le pretese attoree rilevando che l'art. 7, legge n. 223/1991 al terzo comma prevede un proprio meccanismo di adeguamento annuale dell'indennita' di mobilita' collegato all'aumento della contingenza e che essendo venuto meno questo indice per gli anni 1991, 1992, 1993 gli importi massimi mensili della Cigs e quegli iniziali ed annuali dell'indennita' di mobilita' erano rimasti invariati. A fronte di cio' il d.-l. n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994 all'art. 1, aveva introdotto a partire dal 1 gennaio 1995 un meccanismo di perequazione annuale per il trattamento in Cigs che incideva anche sull'importo iniziale dell'indennita' di mobilita' attraverso il rinvio dell'art. 7, comma 1, legge n. 223/1991, collegato alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati; indicizzazione applicabile esclusivamente ai trattamenti di integrazione salariale corrisposti dopo il 1 gennaio 1995. Ad avviso del convenuto infatti l'esistenza del terzo comma di cui all'art. 7, legge n. 223/1991 non consente di estendere il meccanismo annuale di adeguamento del predetto art. 1 anche alle indennita' di mobilita' liquidate dopo il 1 gennaio 1995. Il pretore ritenuto che una simile interpretazione dia luogo ad illegittimita' costituzionale per violazione degli art. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost. dell'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 e dell'art. 1, comma 5 della legge n. 451/1994 ha sollevato d'ufficio per le ragioni di seguito espresse questione di costituzionalita'. I n d i r i t t o In primo luogo si osserva che con l'introduzione ex lege n. 223/1991 dell'indennita' di mobilita' e' stato eliminato e sostituito l'istituto dell'indennita' di disoccupazione speciale che era corrisposta ex art. 8, legge n. 1115/1968 ai lavoratori licenziati per esigenze connesse all'organizzazione ed all'attivita' di impresa. L'art. 7 legge n. 223/1991 dopo aver collegato al primo comma l'importo iniziale dell'indennita' di mobilita' al trattamento straordinario di integrazione salariale il cui ammontare massimo ex art. 14 legge cit. e' determinato, salvo eccezioni, ai sensi dell'art. 1, legge n. 427/1980, prevede al terzo comma un meccanismo di adeguamento annuale dell'indennita' di mobilita' che e' modificata con effetto dal primo gennaio di ciascun anno in misura pari all'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Analogamente la sopra citata legge n. 427/1980 disponeva che con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal gennaio 1981 l'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale fosse aumentato in misura pari all'80% dell'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente. In tal modo si consentiva sia ai lavoratori disoccupati perche' licenziati, che ai lavoratori in cassa integrazione di poter godere di un sostegno economico che non fosse reso irrisorio dal meccanismo inflazionistico di perdita di valore del denaro. A fronte di cio' a causa del venir meno dell'indennita' di contingenza l'entita' del trattamento di integrazione salariale e indennita' di mobilita' sono rimasti invariati per gli anni 1991, 1992, 1993 non potendo l'Inps applicare il meccanismo di indicizzazione previsto dal legislatore. Va in proposito ricordato che l'Inps con propria circolare n. 123 del 7 maggio 1992 aveva ritenuto che l'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 dovesse essere interpretato nel senso che l'adeguamento dal 1 gennaio di ciascun anno dell'indennita' di mobilita' fosse effetuato con i criteri e nella misura stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427. Del pari il legislatore con d.-l. n. 237/1992, reiterato con d.-l. n. 293/1992, entrambi non convertiti, aveva previsto all'art. 10 comma terzo quanto ritenuto nella circolare sopra indicata dall'istituto previdenziale. La mancata conversione dei decreti ne ha comportato la decadenza con effetto ex tunc. Da ultimo con d.-l. n. 299/1994 convertito con modifiche nella legge n. 451/1994 a novella dell'art. 1, legge n. 427/1980 si e' previsto che con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 1995, gli importi di integrazione salariale sono aumentati nella misura dell'80% derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati. A fronte di cio' la norma di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 221/1993, venuto meno il meccanismo della contingenza, non consente di adeguare annualmente l'indennita' di mobilita' tanto che si crea una ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori che percepiscono l'indennita' di mobilita' e quelli che si trovano in cassa integrazione guadagni. Del pari la previsione di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 451/1994 anche a fronte della mancata conversione dei precitati decreti legge non e' suscettibile di essere estesa analogicamente all'indennita' di mobilita', ritenuto che il collegamento tra i due istituti voluto dal legislatore riguardava soltanto l'importo iniziale. Questa disparita' di trattamento appare altresi' ingiustificata se si considera che sia l'importo iniziale del trattamento salariale di integrazione straordinaria che dell'indennita' di mobilita' erano stati salvaguardati dal meccanismo inflazionistico attraverso un sistema di indicizzazione e cio' al fine di tutelare i lavoratori che si trovavano senza occupazione in aderenza alla previsione contenuta nell'art. 38, secondo comma, Cost. Quanto premesso consente quindi di osservare che l'attuale disciplina relativa all'indennita' di mobilita' non prevedendo un meccanismo di adeguamento dell'importo iniziale della stessa al variare del costo della vita non consente ai lavoratori disoccupati di poter far fronte in modo adeguato alle loro esigenze di vita. Pertanto si ritiene che la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 urti con il principio di solidarieta' economica di cui all'art. 2 Cost., di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost. e di protezione dalla disoccupazione involontaria di cui all'art. 38, secondo comma Cost., nella parte in cui dispone come meccanismo di adeguamento dell'indennita' di mobilita' l'indice della contingenza, di fatto non operativo, senza prevedere un diverso meccanismo di adeguamento alle variazioni dei prezzi. Inoltre si ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 451/1994 violi gli artt. 2 e 3 Cost. e 38, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede per l'indennita' di mobilita' un meccanismo di adeguamento annuale analogo alla integrazione salariale creando una ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori che si trovano in analoga situazione di debolezza economica. Valutata la non manifesta infondatezza della questione per i motivi sopra esposti e la rilevanza nel presente giudizio la cui decisione dipende dalla applicazione delle norme sopra citate.