IL PRETORE
   A scioglimento della riserva formulata all'udienza  del  12  maggio
 1998  ha  emesso  d'ufficio  la  seguente  ordinanza nel procedimento
 promosso con ricorso depositato in data 22 gennaio 1997 e iscritto al
 n.  48/1997  di  r.g.  da  Paolo  Bonaccorsi   e   Giorgio   Lantieri
 rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Angelo Pasino contro l'I.N.P.S.,
 convenuto, rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  Marilina  Rando  e
 Caterina  Dolcher ed avente ad oggetto l'adeguamento  dell'indennita'
 di mobilita' ex art. 1, comma 5, legge n.  451/1994,  osserva  quanto
 segue.
 I n  f a t t o
   Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 gennaio 1997 Paolo
 Bonaccorsi e Giorgio Lantieri premesso che essendo stati collocati in
 mobilita'  nel  1994  non  avendo ricevuto l'aumento con decorrenza 1
 gennaio 1995 previsto dall'art. 1, comma 5, legge n.  451/1994  hanno
 convenuto  in  giudizio  l'I.N.P.S. al fine di ottenere l'adeguamento
 dell'indennita'  di  mobilita'  in  ragione   dell'80%   dell'aumento
 derivante  dalla  variazione  dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo
 per le famiglie degli operai e degli impiegati.
   Parte convenuta  nel  costituirsi  in  giudizio  ha  contestato  le
 pretese  attoree  rilevando che l'art. 7, legge  n. 223/1991 al terzo
 comma  prevede  un  proprio   meccanismo   di   adeguamento   annuale
 dell'indennita'  di mobilita' collegato all'aumento della contingenza
 e che essendo venuto meno questo indice per gli anni 1991, 1992, 1993
 gli importi massimi mensili della Cigs e quegli iniziali  ed  annuali
 dell'indennita' di mobilita' erano rimasti invariati.
   A  fronte  di  cio'  il  d.-l.  n.  299/1994 convertito in legge n.
 451/1994 all'art. 1, aveva introdotto a partire dal   1 gennaio  1995
 un  meccanismo di perequazione annuale per il trattamento in Cigs che
 incideva anche sull'importo  iniziale  dell'indennita'  di  mobilita'
 attraverso  il  rinvio  dell'art.  7,  comma  1,  legge  n. 223/1991,
 collegato alla variazione annuale dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
 consumo  per  le  famiglie  degli  operai e impiegati; indicizzazione
 applicabile esclusivamente ai trattamenti di  integrazione  salariale
 corrisposti dopo il 1 gennaio 1995.
   Ad  avviso del convenuto infatti l'esistenza del terzo comma di cui
 all'art. 7, legge n. 223/1991 non consente di estendere il meccanismo
 annuale di adeguamento del predetto art. 1 anche alle  indennita'  di
 mobilita' liquidate dopo il 1 gennaio 1995.
   Il  pretore  ritenuto  che  una simile interpretazione dia luogo ad
 illegittimita' costituzionale per violazione degli art. 2,  3  e  38,
 secondo  comma,  Cost.  dell'art.  7,  comma  3,  legge n. 223/1991 e
 dell'art.  1, comma 5 della legge  n. 451/1994 ha sollevato d'ufficio
 per le ragioni di seguito espresse questione di costituzionalita'.
 I n  d i r i t t o
   In primo luogo  si  osserva  che  con  l'introduzione  ex  lege  n.
 223/1991   dell'indennita'   di  mobilita'  e'  stato    eliminato  e
 sostituito l'istituto dell'indennita' di disoccupazione speciale  che
 era  corrisposta  ex  art.  8,  legge    n.  1115/1968  ai lavoratori
 licenziati per esigenze connesse all'organizzazione ed  all'attivita'
 di impresa.
   L'art.  7  legge  n.  223/1991  dopo  aver collegato al primo comma
 l'importo  iniziale  dell'indennita'  di  mobilita'  al   trattamento
 straordinario  di  integrazione salariale il cui ammontare massimo ex
 art.  14  legge  cit.  e'  determinato,  salvo  eccezioni,  ai  sensi
 dell'art.  1, legge n. 427/1980, prevede al terzo comma un meccanismo
 di adeguamento annuale dell'indennita' di mobilita' che e' modificata
 con effetto  dal  primo  gennaio  di  ciascun  anno  in  misura  pari
 all'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
   Analogamente  la  sopra  citata legge n. 427/1980 disponeva che con
 effetto dal 1 gennaio di ciascun anno  a  partire  dal  gennaio  1981
 l'importo  massimo  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
 salariale  fosse  aumentato  in  misura  pari  all'80%   dell'aumento
 dell'indennita'  di  contingenza  dei  lavoratori dipendenti maturato
 nell'anno precedente.
   In tal modo si consentiva sia  ai  lavoratori  disoccupati  perche'
 licenziati,  che  ai lavoratori in cassa integrazione di poter godere
 di un sostegno economico che non fosse reso irrisorio dal  meccanismo
 inflazionistico di perdita di valore del denaro.
   A  fronte  di  cio'  a  causa  del  venir  meno  dell'indennita' di
 contingenza l'entita' del trattamento  di  integrazione  salariale  e
 indennita'  di  mobilita'  sono  rimasti invariati per gli anni 1991,
 1992,  1993  non  potendo   l'Inps   applicare   il   meccanismo   di
 indicizzazione previsto dal legislatore.
   Va  in  proposito ricordato che l'Inps con propria circolare n. 123
 del 7 maggio 1992 aveva ritenuto che l'art.  7,  comma  3,  legge  n.
 223/1991  dovesse essere interpretato nel senso che l'adeguamento dal
 1  gennaio  di  ciascun  anno  dell'indennita'  di  mobilita'   fosse
 effetuato  con  i criteri e nella misura stabiliti per l'integrazione
 salariale straordinaria dall'articolo unico  della  legge  13  agosto
 1980, n. 427.
   Del  pari il legislatore con d.-l. n. 237/1992, reiterato con d.-l.
 n. 293/1992, entrambi non  convertiti,  aveva  previsto  all'art.  10
 comma   terzo   quanto   ritenuto   nella  circolare  sopra  indicata
 dall'istituto previdenziale.
   La mancata conversione dei decreti ne ha  comportato  la  decadenza
 con effetto ex tunc.
   Da  ultimo  con  d.-l.  n.  299/1994 convertito con modifiche nella
 legge n. 451/1994 a novella dell'art. 1,  legge  n.  427/1980  si  e'
 previsto che con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire
 dal  1  gennaio  1995,  gli  importi  di  integrazione salariale sono
 aumentati nella misura dell'80% derivante  dalla  variazione  annuale
 dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e
 impiegati.
   A  fronte  di  cio'  la  norma di cui all'art. 7, comma 3, legge n.
 221/1993, venuto meno il meccanismo della contingenza,  non  consente
 di  adeguare  annualmente l'indennita' di mobilita' tanto che si crea
 una ingiustificata disparita' di trattamento  tra  i  lavoratori  che
 percepiscono  l'indennita'  di  mobilita'  e quelli che si trovano in
 cassa integrazione guadagni.
   Del pari la previsione  di  cui  all'art.  1,  comma  5,  legge  n.
 451/1994  anche  a  fronte  della  mancata  conversione dei precitati
 decreti legge non e' suscettibile  di  essere  estesa  analogicamente
 all'indennita'  di  mobilita', ritenuto che il collegamento tra i due
 istituti  voluto  dal  legislatore  riguardava   soltanto   l'importo
 iniziale.
   Questa  disparita' di trattamento appare altresi' ingiustificata se
 si considera che sia l'importo iniziale del trattamento salariale  di
 integrazione  straordinaria  che  dell'indennita'  di mobilita' erano
 stati salvaguardati  dal  meccanismo  inflazionistico  attraverso  un
 sistema di indicizzazione e cio' al fine di tutelare i lavoratori che
 si  trovavano senza occupazione in aderenza alla previsione contenuta
 nell'art. 38, secondo comma, Cost.
   Quanto  premesso  consente  quindi  di  osservare   che   l'attuale
 disciplina  relativa  all'indennita'  di  mobilita' non prevedendo un
 meccanismo di  adeguamento  dell'importo  iniziale  della  stessa  al
 variare  del  costo della vita non consente ai lavoratori disoccupati
 di poter far fronte in modo adeguato alle loro esigenze di vita.
   Pertanto si ritiene che la disposizione di cui all'art. 7, comma 3,
 legge n. 223/1991 urti con il principio di solidarieta' economica  di
 cui  all'art.  2 Cost., di ragionevolezza della legge di cui all'art.
 3 Cost. e di protezione  dalla  disoccupazione  involontaria  di  cui
 all'art.  38,  secondo  comma  Cost., nella parte in cui dispone come
 meccanismo di adeguamento dell'indennita' di mobilita' l'indice della
 contingenza,  di  fatto  non  operativo,  senza  prevedere un diverso
 meccanismo di adeguamento alle variazioni dei prezzi.
   Inoltre si ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma  5,
 legge  n.  451/1994  violi  gli artt. 2 e 3 Cost. e 38, secondo comma
 Cost., nella parte in cui non prevede per l'indennita'  di  mobilita'
 un  meccanismo  di  adeguamento  annuale  analogo  alla  integrazione
 salariale creando una ingiustificata disparita'  di  trattamento  tra
 lavoratori   che  si  trovano  in  analoga  situazione  di  debolezza
 economica.
   Valutata la non manifesta infondatezza della questione per i motivi
 sopra esposti e la rilevanza nel presente giudizio la  cui  decisione
 dipende dalla applicazione delle norme sopra citate.