ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28, comma  2,
 e  10  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle
 denominazioni di  origine),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  25
 novembre 1997 dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
 iscritta  al  n.  8  del  registro  ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  5,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  aprile  1998  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
 nel  corso di un procedimento penale a carico di due persone imputate
 del reato di cui all'art. 28 della legge 10  febbraio  1992,  n.  164
 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), per avere prodotto
 un  quantitativo  di  Chianti  in  misura  eccedente  la resa massima
 consentita dal disciplinare di produzione, con ordinanza in  data  25
 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 per  contrasto  con  gli  articoli 3, 25 e 27, secondo (recte: terzo)
 comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 28 della citata  legge
 n.  164 del 1992;
     che,   ad   avviso  del  giudice  remittente,  il  contrasto  con
 l'articolo 3  della  Costituzione  discenderebbe  dal  fatto  che  le
 disposizioni  suddette  prevedono  un trattamento sanzionatorio assai
 piu' grave rispetto a quello  stabilito dall'articolo 516 del  codice
 penale per l'analoga ipotesi della vendita di sostanze alimentari non
 genuine come genuine;
     che,  sempre  ad avviso del remittente, le disposizioni censurate
 violerebbero l'articolo 25 della Costituzione, perche' accomunano sul
 piano sanzionatorio condotte disomogenee, difficilmente  assimilabili
 e  dotate  di diversa offensivita', mentre la pena edittale, oltre ad
 essere di per se' eccessiva ed irragionevole, contrasterebbe  con  il
 principio  di  tendenziale  rieducazione del reo, di cui all'articolo
 27, terzo comma, della Costituzione;
     che e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  non
 fondata.
   Considerato  che identica questione di legittimita' costituzionale,
 sotto tutti i profili prospettati dal giudice  remittente,  e'  stata
 dichiarata  manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n.
 456 del 1997;
     che, non essendo stati prospettati argomenti ulteriori rispetto a
 quelli gia' esaminati, anche la questione sollevata  dal  pretore  di
 Siena,  sezione  distaccata  di  Poggibonsi,  deve  essere dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.