ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
 decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
 processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
 nell'art. 30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  29  maggio  1997  dalla Commissione tributaria
 provinciale  di  Brescia   sui   ricorsi   riuniti   proposti   dalla
 Metaltrading  s.r.l.  contro l'Ufficio delle imposte dirette di Salo'
 iscritta al n. 729 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dalla  Metaltrading
 s.r.l.  avverso  taluni  avvisi  di accertamento ai fini Irpeg e Ilor
 emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di  Salo',  la  Commissione
 tributaria  provinciale di Brescia, con ordinanza del 29 maggio 1997,
 ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24   e   76   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7,
 comma 4, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  nella
 parte in cui esclude l'ammissibilita', nel processo tributario, della
 prova testimoniale;
     che,  a  parere  del  giudice  a  quo la norma denunciata sarebbe
 lesiva sia del principio di uguaglianza    (art.  3  Cost.),  per  la
 irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra le parti del processo
 tributario e quelle del processo civile e penale, sia del diritto  di
 difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione;
     che  la  norma  denunciata  sarebbe  altresi' in contrasto con la
 legge delega (art. 30 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413)  che,
 fissando  alla  lettera  g)  quale  criterio direttivo "l'adeguamento
 delle norme del processo tributario a quelle  del  processo  civile",
 avrebbe  imposto  l'estensione  al primo della disciplina della prova
 testimoniale fissata per il secondo;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,   rappresentato   e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 concludendo per la infondatezza della questione.
   Considerato  che  l'ordinanza   di   rimessione,   pur   affermando
 l'astratta decisivita', nel giudizio a quo, della prova testimoniale,
 omette qualsiasi cenno sulla richiesta di ammissione di tale prova;
     che deve d'altra parte escludersi, in via generale, il potere del
 giudice di disporre ex officio la prova  testimoniale;
     che,  di  conseguenza,  la  questione, mancando una pur sintetica
 motivazione in ordine alla sua rilevanza nel  giudizio  a  quo,  deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.