ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia sui ricorsi riuniti proposti dalla Metaltrading s.r.l. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Salo' iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dalla Metaltrading s.r.l. avverso taluni avvisi di accertamento ai fini Irpeg e Ilor emessi dall'Ufficio delle imposte dirette di Salo', la Commissione tributaria provinciale di Brescia, con ordinanza del 29 maggio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude l'ammissibilita', nel processo tributario, della prova testimoniale; che, a parere del giudice a quo la norma denunciata sarebbe lesiva sia del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per la irragionevole disparita' di trattamento tra le parti del processo tributario e quelle del processo civile e penale, sia del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione; che la norma denunciata sarebbe altresi' in contrasto con la legge delega (art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) che, fissando alla lettera g) quale criterio direttivo "l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile", avrebbe imposto l'estensione al primo della disciplina della prova testimoniale fissata per il secondo; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione. Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur affermando l'astratta decisivita', nel giudizio a quo, della prova testimoniale, omette qualsiasi cenno sulla richiesta di ammissione di tale prova; che deve d'altra parte escludersi, in via generale, il potere del giudice di disporre ex officio la prova testimoniale; che, di conseguenza, la questione, mancando una pur sintetica motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio a quo, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.