IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 485/1996
 proposto  da  Grassigli  Alberto,   Grosso   Feliceantonio,   Celenza
 Giovanni, Lancewicz Francesco, Sandri Sandro, Frasca' Giovanni Maria,
 Costa  Silvano,  Cocconcelli  Mirka,  Maver  Paolo,  Modenini  Fabio,
 Mannini Davide, Romagnoli Diego, rappresentanti  e  difesi  dall'avv.
 Gancarlo  Faletti  ed elettivamente domiciliati in Bologna, viale XII
 Giugno n. 26, presso lo studio dell'avv. Alfredo Goldstaub.
   Contro Azienda ospedaliera di Bologna  Policlinico  S.  Orsola,  in
 persona del legale rappresentante  pro-tempore non costituito.
   Per   l'annullamento  di  tutti  gli  eventuali  atti  dell'azienda
 ospedaliera intimata, emanati in esecuzione delle disposizioni di cui
 all'art.  4, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il quale e'
 stata disposta ed effettuata la trattenuta del 15%  sulla  indennita'
 di   tempo  pieno  ai  dipendenti  medici  che  esercitano  attivita'
 libero-professionale  extra-moenia;  di  ogni  altro  atto  a  quelli
 presupposto, preordinato, conseguente e comunque connesso.
   Nonche'  per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a non subire
 la  trattenuta  di   cui   alla   citata   norma;   e   la   condanna
 dell'amministrazione  a  restituire  le  somme  tutte  trattenute  in
 esecuzione  della  norma  suddetta  ai  ricorrenti  ed  al  pagamento
 dell'indennita' nella misura intera.
   In  ogni  caso  per  la dichiarazione di non manifesta infondatezza
 della questione di illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma
 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, in riferimento agli artt. 3, 4, 36
 della Costituzione.
   In  denegato  subordine  per  la  condanna  dell'amministrazione ad
 effettuare la trattenuta del 15%  limitatamente  alla  indennita'  di
 tempo  pieno  nell'ammontare di cui all'art. 110, d.P.R. n. 384/1990,
 non ridefinita con le maggiorazioni  di  cui  alle  classi  e  scatti
 biennali.
   Visto il ricorso con i relativi allegati.
   Visti gli atti tutti della causa.
   Designato  relatore per la pubblica udienza del 5 novembre 1997, il
 dott. D. Lundini.
   Udito,  alla  pubblica  udienza  predetta  l'avv.  M.   Sarti,   in
 sostituzione dell'avv. Faletti, per i ricorrenti.
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con ricorso depositato il 18 marzo 1996 il dott. Grassigli ed altri
 11  (specificati  in epigrafe) medici ospedalieri, in servizio presso
 l'azienda opedaliera di  Bologna,  Policlinico  S.  Orsola  Malpighi,
 chiedono,  sostanzialmente,  l'accertamento  del  loro  diritto  alla
 corresponsione dell'indennita' di tempo pieno senza  la  decurtazione
 prevista dall'art.  4, terzo comma, della legge n. 724/1994.
   I  ricorrenti  assumono  invero di svolgere, oltre alle funzioni di
 medico ospedaliero  a  tempo  pieno,  attivita'  libero-professionale
 extra-moenia, in conformita' alla normativa vigente ed in particolare
 a norma dell'art. 4 della legge n. 412/1991, e di aver in conseguenza
 subi'to,  dal 1 gennaio 1996, una decurtazione della retribuzione, ai
 sensi dell'art. 4 della citata legge n. 724/1994. Deducono quindi col
 ricorso in epigrafe:
     1. - Violazione di legge in riferimento  all'art.  11,  legge  29
 marzo  1983,  n.  93.  Violazione di legge in riferimento all'art. 49
 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Violazione  di  legge  in  riferimento
 all'art. 110 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. Eccesso di potere.
   L'indennita'  di  tempo  pieno,  di cui l'art. 4, comma 3, legge n.
 724/1994, ha disposto la riduzione del 15% a partire  dal  1  gennaio
 1996;   ha   carattere,  secondo  la  giurisprudenza,  retributivo  e
 pensionabile e compensa  la  maggior  durata  della  prestazione  del
 medico a tempo pieno.
   L'interferenza  quindi  della  citata  norma  con  lo stipendio del
 medico, ha carattere grave ed evidente, poiche'  la  retribuzione  e'
 stata  oggetto  di  trattativa  sindacale  ed e' riservata alla fonte
 "contratto collettivo  nazionale"  (legge  n.  93/1983  e  d.lgs.  n.
 29/1993),  sicche' al riguardo deve farsi ancora riferimento all'art.
 110 del d.P.R.  n. 384/1990, che ha previsto corresponsione e  misura
 della  detta  indennita'. La legge finanziaria in questione ha dunque
 statuito in una materia che non le competeva.
   2. - lllegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,  legge  n.
 724/1994,  in  riferimento  agli  artt.  3, 4, 36 della Costituzione.
 Eccesso di potere per sviamento.
   E' evidente la sperequazione che subiscono i medici a  tempo  pieno
 che   svolgono   attivita'   professionale   extramoenia,   tanto  in
 riferimento ai colleghi  con  identita'  di  rapporto  non  esercenti
 all'esterno,  quanto  ai  colleghi  a  tempo definito ma coinvolti in
 attivita'  libero-professionale  intra-moenia  o  extra-moenia,   con
 violazione  degli  artt.  3 (principio di uguaglianza), 4 (diritto al
 lavoro) e 36  (diritto  alla  retribuzione  proporzionata  al  lavoro
 svolto) della Costituzione.
   3.  -  Violazione  di  legge  in  riferimento  all'art. 7 del Patto
 internazionale relativo ai  diritti  economi,  sociali  e  culturali,
 adottato  a  New  York  l6-19  dicembre 1966 e ratificato dallo Stato
 Italiano con legge 25 ottobre 1997, n. 881. Violazione  di  legge  in
 riferimento  all'art.   1 della Convenzione internazionale del lavoro
 n. 111, concernente  la  discriminazione  in  materia  di  impiego  e
 professione,  adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 e ratificata dallo
 Stato italiano con legge 6 febbraio 1963, n. 405.
   Con  riferimento,  infatti,  al  principio  di  uguaglianza  ed  al
 principio  di  uguale  trattamento  per  i  lavoratori  che  svolgono
 identico lavoro quanto a  qualita'  e  quantita',  non  puo'  passare
 inosservata  anche  la  violazione di norme internazionali ratificate
 dallo Stato italiano.   Infatti i medici con  rapporto  di  lavoro  a
 tempo pieno, svolgenti tutti lo stesso lavoro per lo stesso numero di
 ore,  si  trovano  ad  essere  discriminati,  quanto  al percepimento
 dell'indennita' di tempo pieno, solo per il modo, sostanzialmente, di
 utilizzazione del proprio tempo libero.
   4. - Violazione di legge in riferimento all'art. 4, comma  settimo,
 legge  30  dicembre  1991, n. 412, norma non abrogata ne' modificata,
 che prevede  la  possibilita',  per  i  medici  delle  UU.SS.LL.,  di
 prestare  attivita' libero-professionale, senza alcuna limitazione in
 ordine  alla retribuzione nel caso in cui tale attivita' sia prestata
 al di fuori della struttura pubblica.
   5. - Violazione di legge in riferimento all'art. 4, comma 3,  legge
 n. 724/1994,  sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento
 delle norme di diritto.
   L'azienda   ospedaliera  ha  operato  la  trattenuta  del  15%  non
 sull'indennita' base di cui all'art. 110, d.P.R.  n.  384/1990,  come
 previsto dall'art.  4, comma 3, legge n. 724/1994, ma sull'indennita'
 maggiorata per effetto delle classi e degli scatti biennali.
   6.  - Violazione di legge in riferimento all'art. 4  comma 3, legge
 n. 724/1994, sotto altro profilo, per l'esistenza  di  una  relazione
 tra  decurtazione dell'indennita' di tempo pieno e l'attuazione delle
 previsioni di cui all'art. 4, comma 10, d.lgs. n. 503/1992 (creazione
 di spazi, all'interno  delle  strutture  pubbliche,  per  l'esercizio
 dell'attivita'  libero  professionale  intramoenia), sicche', in caso
 (come nella specie) di mancata creazione di tali spazi, la trattenuta
 sull'indennita' in questione non deve essere effettuata.
   Alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 la causa  e'  passata  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  L'oggetto  della controversia non puo' che restringersi alla
 dedotta illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  3,  della
 legge  23  dicembre  1994, n. 724, poiche' la pretesa sostanziale dei
 ricorrenti, all'accertamento del  loro  diritto  alla  corresponsione
 dell'indennita'  di  tempo pieno, senza alcuna decurtazione, non puo'
 trovare in  ogni  caso  accoglimento  nella  persistente  vigenza  ed
 efficacia  della  predetta norma, quest'ultima invero ha stabilito, a
 decorrere dal 1 gennaio 1996,  la  sospensione  della  corresponsione
 dell'indennita' di cui trattasi limitatamente al 15% del suo importo,
 "per    il    personale    dipendente    che   esercita   l'attivita'
 libero-professionale   all'esterno    delle    strutture    sanitarie
 pubbliche".
   2.  -  Stante  quanto  sopra  e' evidente la rilevanza, ai fini del
 decidere,  della  proposta  questione  di  costituzionalita',  i  cui
 termini  sono  sostanzialmente  condivisi  da questo Collegio, che la
 reputa infatti, alla stregua delle considerazioni  che  seguono,  non
 manifestamente infondata.
   3. - Occorre anzitutto evidenziare che l'indennita' di cui all'art.
 110, comma 1, d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ha natura retributiva,
 costituendo   il  corrispettivo  sinallagmatico  di  una  particolare
 prestazione lavorativa; essa viene erogata al dipendente  in  maniera
 fissa  e continuativa (cfr. t.a.r. Lecce, ordinanza n. 316/1996 del 9
 marzo 1996).
   Invero,  la  ratio  della  ripetuta   indennita'   va   individuata
 nell'esigenza  di  retribuire  "la  piu'  intensa partecipazione alle
 attivita' istituzionali collegate  al  rapporto  di  lavoro  a  tempo
 pieno",  nonche' di "incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto"
 (C.d.S., I, n. 935 del  3 ottobre 1992). Inoltre, l'indennita' stessa
 e' rapportata alla maggiore durata della prestazione  lavorativa  nel
 tempo  pieno  rispetto  al  tempo  definito (C.d.S., V, n. 726 del 25
 novembre 1988).
   Ora, la disposizione di cui al  comma 3, deIl'art 4, della legge n.
 724/1994,   nel   disporre   la  riduzione  del  15%  della  predetta
 indennita',  senza  correlativamente  ridurre  proporzionalmente   la
 prestazione lavorativa dei dipendenti medici interessati, ha alterato
 il  rapporto  sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, con
 violazione  dell'art.  36  della  Costituzione,  che  garantisce   al
 lavoratore  una "retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita'
 del suo lavoro". Deve invero presumersi che, per il personale  medico
 "tempo-pienista",    la    "retribuzione   proporzionata"   comprenda
 l'attribuzione della citata indennita' nella sua  totalita'.  Sicche'
 la riduzione del 15% altera e vi'ola il detto parametro, restando per
 contro  immutata  sul piano quantitativo e qualitativo la prestazione
 lavorativa (cfr. t.a.r. Lecce, ordinanza citata).
   Ad avviso del Collegio la norma di cui all'art. 4, comma  3,  della
 legge n. 724/1994, sembra porsi anche in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione,  che  impone  al  legislatore  di assicurare parita' di
 trattamento a situazioni soggettive uguali ed omogenee.
   Invero, la norma denunciata introduce una ingiustificata disparita'
 di trattamento per i medici a  tempo  pieno  che  svolgono  attivita'
 libero-professionale  extra  moenia, rispetto ai medici con identita'
 di rapporto non  esercenti  all'esterno,  in  quanto  in  un  caso  e
 nell'altro  e'  identica la prestazione lavorativa resa nei confronti
 della struttura sanitaria pubblica (ed e' appunto tale prestazione la
 sola causa giustificativa dell'erogazione dell'indennita' in parola).
   Cio' che differenzia in sostanza le due  fattispecie  e'  un  fatto
 estraneo   al   rapporto   d'impiego,  alla  sua  natura  ed  al  suo
 svolgimento:  la differenza consiste infatti nella diversa  modalita'
 di  utilizzazione,  da  parte  dei  vari  soggetti, del proprio tempo
 lasciato libero dal lavoro alle dipendenze della  struttura  pubblica
 di appartenenza.
   Ulteriore   discriminazione   deriva  poi  dal  fatto,  secondo  il
 Collegio, che  la  libera  professione,  considerata  come  forma  di
 esplicazione  del  diritto  al  lavoro,  e'  premiata se svolta intra
 moenia, mentre e' sanzionata se esplicata al di fuori della struttura
 pubblica, con violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione,  ma
 anche del successivo art. 4 (diritto al lavoro).
   La  norma  in  questione introduce inoltre, ad avviso del Collegio,
 una  disparita'  di  trattamento  sotto  ulteriore  profilo,  ed   in
 particolare  differenziando,  tra  i  medici ospedalieri in regime di
 tempo pieno, quelli che svolgono attivita' libero-professionale intra
 moenia e quelli esplicanti tale attivita' extra moenia, atteso che il
 deteriore trattamento riservato a questi ultimi spesso penalizza  una
 scelta  non libera ma obbligata in relazione alla circostanza che non
 tutte le strutture sanitarie pubbliche hanno apprestato gli  ambienti
 e  le  dotazioni  necessari  per  l'espletamento,  all'interno  delle
 strutture  stesse,  delle  attivita'   mediche   libero-professionali
 (t.a.r. Lecce, ordinanza citata).
   4.  - Il Collegio infine, in riferimento alla persistente rilevanza
 della presente questione di costituzionalita' anche dopo l'intervento
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (in particolare art.  1,  commi
 7-15),  del  d.-l.    20  giugno 1997, n. 175, dei dd.mm. 28 febbraio
 1997, del C.C.N.L. sottoscritto il 5 dicembre 1996 per  l'area  della
 dirigenza  medica  e  veterinaria  del  comparto  "sanita'"  (vedi al
 riguardo ordinanza Corte costituzionale n. 255 del 18  luglio  1997),
 osserva  che i suddetti atti legislativi, amministrativi e negoziali,
 pur  riguardando in qualche misura la materia de qua, non fanno venir
 meno la  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'  dedotta,
 poiche'  essi sono estranei alla pretesa azionata dai ricorrenti, che
 resta incisa dal solo art. 4, comma 3, della legge n. 724/1994 (norma
 rimasta in vigore fino a tutto il  1996).  L'ambito  decisionale  del
 presente  giudizio,  dunque,  non  puo'  che  attenersi  al  relativo
 petitum, il quale concerne appunto l'applicazione  della  sola  norma
 succitata; la definizione del giudizio stesso (relativo all'azione di
 accertamento del diritto con riferimento al periodo in esame - 1996 -
 ed  alla normativa all'epoca vigente, che tale diritto ha conformato)
 presuppone   pertanto   la    risoluzione    della    questione    di
 costituzionalita' dell'art.  4, comma 3, della legge n. 724/1994.
   Se  anche  poi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7-15, della
 legge n.  662/1996,  prevedono  espressamente  che  resta  ferma  "la
 riduzione  del    15%  della  componente  fissa  di  posizione  della
 retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera
 professione extramuraria", cio' nemmeno presenta alcuna rilevanza  ai
 fini  della  decisione del presente giudizio (in cui deve applicarsi,
 ripetesi, ratione temporis, il solo art. 4, comma 3,  della  ripetuta
 legge n.  724/1994).
   5.  -  Il  giudizio  de  quo va, pertanto, sospeso, in attesa della
 decisione della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.