ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato proposto, con ricorso  depositato  il  9  febbraio
 1998  ed iscritto al n. 88 del registro ammissibilita' conflitti, dal
 tribunale di Roma, 10 sezione penale, nei confronti della Camera  dei
 deputati,  sorto  a  seguito della delibera della Camera dei deputati
 del  22  ottobre   1997,   con   la   quale   e'   stata   dichiarata
 l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dall'onorevole Tiziana
 Parenti nei confronti del dott. Paolo Ielo.
   Udito nella camera di consiglio  del  20  maggio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento penale, promosso nei
 confronti di Tiziana Parenti,  parlamentare,  con  l'imputazione  del
 reato  di  diffamazione  recata col mezzo della stampa (art. 595 cod.
 pen., in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47),  il  tribunale
 di Roma, 10 sezione penale, ha proposto, con ordinanza del 23 gennaio
 1998, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
 ordine  alla deliberazione, adottata il 22 ottobre 1997, con la quale
 la  Camera  dei  deputati,  su   proposta   della   Giunta   per   le
 autorizzazioni  a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali e'
 in  corso  il  procedimento  penale  concernono   opinioni   espresse
 nell'esercizio  delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma
 dell'art. 68 della Costituzione;
     che  il  tribunale ricorrente sostiene che la Camera dei deputati
 avrebbe illegittimamente  esercitato  il  proprio  potere,  valutando
 arbitrariamente   il  presupposto  del  collegamento  delle  opinioni
 espresse con la funzione parlamentare, e chiede che la Corte dichiari
 che non spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta
 attribuita all'onorevole Parenti, in quanto estranea alla  previsione
 dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  e di conseguenza
 annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera nella  seduta
 del  22  ottobre  1997 (Resoconto stenografico, Esame doc. IV-ter, n.
 44/A, pag. 32).
   Considerato che la Corte, in questa fase, e' chiamata a  deliberare
 senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
 la  materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti alla sua
 competenza (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
 n. 87),  sussistendo  i  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  di  un
 conflitto  tra  poteri  dello  Stato,  restando  impregiudicata  ogni
 definitiva decisione anche sull'ammissibilita';
     che il tribunale di Roma, in relazione al giudizio del  quale  e'
 investito,  e'  legittimato  a  sollevare  il conflitto, quale organo
 competente a dichiarare definitivamente la volonta'  del  potere  cui
 appartiene   nell'ambito   delle  funzioni  giurisdizionali  da  esso
 esercitate,   svolte   in   posizione    di    piena    indipendenza,
 costituzionalmente  garantita  (sentenze n. 231 del 1975 e n. 379 del
 1996; ordinanze n. 251 e n.  325 del 1997 e n. 177 del 1998);
     che, parimenti, la Camera dei deputati e' legittimata  ad  essere
 parte   del   presente  conflitto,  in  quanto  organo  competente  a
 dichiarare definitivamente la volonta'  del  potere  che  rappresenta
 (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 37 e n. 177 del 1998);
     che,  per  quanto  attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
 Tribunale di Roma denuncia la  menomazione  della  propria  sfera  di
 attribuzione,  costituzionalmente  garantita,  in  conseguenza  di un
 esercizio, che si asserisce illegittimo, da parte  della  Camera  dei
 deputati  del  potere  di  dichiarare  l'insindacabilita'  - prevista
 dall'art.   68, primo comma,  della  Costituzione  -  delle  opinioni
 espresse   dai  propri  membri  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
 (sentenza n. 1150 del 1988; ordinanze n. 132, n. 325  e  n.  469  del
 1997).