ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis,
 ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
 materia  di  lavori  pubblici)  -  aggiunto con l'art. 7 del d.-l.  3
 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia  di  lavori  pubblici),
 convertito,  con  modificazioni,  nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -
 promossi con due ordinanze emesse il 29 aprile e l'11 luglio 1997 dal
 tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  sui  ricorsi
 proposti dall'Impresa Binda  C. S.p.a. contro l'Azienda USSL n. 29 di
 Monza  ed  altre  e da Luigi Assolari   C. S.p.a. contro il comune di
 Senago ed altra, iscritte ai nn. 654 e  844  del  registro  ordinanze
 1997  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e
 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione dell'Impresa Binda  C. s.p.a. e  del
 comune  di  Senago, nonche' gli atti di intervento del Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  17  giugno  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 (reg. ord.  n.
 654 del 1997) nel corso di un giudizio  promosso  per  l'annullamento
 del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici,
 essendo  stata  esclusa un'offerta con ribasso del prezzo superiore a
 quello  ammesso,  il  tribunale  amministrativo  regionale   per   la
 Lombardia  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  97 e 3 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  21,
 comma  1-bis,  ultimo  periodo,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109
 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7,
 del  d.-l.  3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori
 pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno  1995,
 n. 216 - che prevede che fino al 1 gennaio 1997 sono escluse, per gli
 appalti  di  lavori pubblici di importo (superiore ed) inferiore alla
 soglia comunitaria, le offerte  che  presentino  una  percentuale  di
 ribasso  superiore  ad  un  quinto della media aritmetica dei ribassi
 delle offerte ammesse;
     che il giudice rimettente ritiene che la disposizione  denunciata
 possa  essere  in  contrasto con il principio di buon andamento della
 pubblica  amministrazione  (art.  97  Cost.),  perche'   l'esclusione
 automatica delle offerte nelle procedure di appalto non soggette alla
 disciplina  comunitaria  impedirebbe  di  accettare  le  offerte piu'
 convenienti; inoltre il metodo di calcolo adottato per determinare  i
 ribassi  ammessi  determinerebbe  in modo irragionevole una fascia di
 oscillazione  ristretta,  consentendo  a   gruppi   di   imprese   di
 condizionare,  con  offerte preventivamente concordate, l'esito delle
 gare.  L'esclusione  senza  verifica  delle  offerte  con  un  prezzo
 anormalmente   basso,  operante  solo  per  gli  appalti  di  importo
 inferiore  alla  soglia  comunitaria,   comporterebbe   inoltre   una
 diversita'  di  disciplina  ancorata  unicamente  al valore economico
 dell'appalto  e,  in  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,
 determinerebbe una disparita' di trattamento rispetto agli appalti di
 importo  superiore, per i quali l'esclusione deve essere preceduta da
 una verifica delle offerte che presentino caratteri di anomalia;
     che  la  societa'  ricorrente  per  l'annullamento   della   gara
 d'appalto si e' costituita in giudizio per sostenere l'illegittimita'
 costituzionale della norma denunciata;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione,  analoga  ad  altra gia' sollevata dal
 tribunale  amministrativo   regionale   per   l'Emilia-Romagna,   sia
 dichiarata non fondata;
     che,  con ordinanza emessa l'11 luglio 1997 (reg. ord. n. 844 del
 1997), nel corso di altro giudizio relativo all'aggiudicazione di  un
 appalto  per  l'esecuzione  di  lavori  pubblici, lo stesso tribunale
 amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  ha  sollevato  analoga
 questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97
 della Costituzione;
     che si e' costituito il comune appaltante, condividendo  i  dubbi
 di  legittimita'  costituzionale  proposti  dal  giudice rimettente e
 sostenendo, in una successiva memoria, che la  dichiarazione  di  non
 fondatezza  di  analoga  questione  (sentenza  n.  40  del  1998) non
 comprenderebbe uno dei profili ora proposti, concernente il metodo di
 calcolo della soglia dell'anomalia in se' considerato;
     che anche in questo giudizio e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, chiedendo che la questione, del  tutto  analoga
 ad altra in precedenza sollevata dal medesimo giudice, sia dichiarata
 non fondata.
   Considerato  che  le  due  questioni di legittimita' costituzionale
 investono, con prospettazioni  analoghe,  la  medesima  disposizione,
 sicche'  i  relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
 con unica pronuncia;
     che,    successivamente   all'emanazione   delle   ordinanze   di
 rimessione,  analoghe  questioni   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  21,  comma  1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, sono state dichiarate non fondate (sentenza n.  40  del
 1998),  perche'  l'esclusione automatica, operante soltanto sino al 1
 gennaio 1997, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
 considerato  anomalo  rispetto  alla  media  delle  offerte  ammesse,
 riguarda  esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla
 disciplina comunitaria, per i quali  potrebbe  essere  eccessivamente
 onerosa una piu' complessa procedura di analisi delle offerte; mentre
 la   scelta   del   legislatore   di  escludere  la  discrezionalita'
 dell'amministrazione   nel   valutare   l'anomalia   delle   offerte,
 aggiudicando  l'appalto  al  prezzo  piu'  basso,  ma  in  una fascia
 delimitata secondo un criterio  predeterminato,  nel  cui  ambito  si
 presume   che   l'offerta  sia  affidabile,  non  appare  palesemente
 arbitraria ne' incoerente o incongrua rispetto al fine  di  acquisire
 con  il  minor  onere  economico  la  prestazione richiesta, evitando
 tuttavia che un ribasso eccessivo  ponga  a  rischio  la  corretta  e
 tempestiva esecuzione dei lavori;
     che  e'  stato  anche escluso che le prospettate distorsioni, che
 potrebbero derivare da  accordi  tra  partecipanti  alla  gara  nella
 presentazione  delle  offerte,  possano  essere  poste  a base di una
 pronuncia di illegittimita' costituzionale, giacche' tali distorsioni
 non attengono al normale funzionamento della  disciplina  denunciata,
 ma  configurano  piuttosto  una  situazione  patologica  di  illecita
 turbativa della gara;
     che le  ordinanze  di  rimessione  non  mutano  il  quadro  delle
 questioni gia' esaminate dalla Corte, ma integrano i precedenti dubbi
 di   legittimita'   costituzionale   in   relazione  al  criterio  di
 determinazione della fascia dei ribassi ammissibili e prospettano  la
 irragionevolezza  della  diversita'  di  disciplina  tra  appalti  di
 importo  superiore  ed  appalti  di  importo  inferiore  alla  soglia
 comunitaria, per i quali ultimi opera l'esclusione automatica;
     che,   tuttavia,  la  limitazione  della  scelta  in  una  fascia
 delimitata secondo un criterio  predeterminato,  basato  sulla  media
 aritmetica  dei  ribassi di tutte le offerte ammesse, aumentata di un
 quinto, attribuisce appunto rilievo ad una valutazione "media"  degli
 offerenti  ed e' espressione di una scelta legislativa che non appare
 palesemente irragionevole;
     che, infine, non  determina  una  disparita'  di  trattamento  la
 limitazione  dell'esclusione  automatica  ai  soli  appalti di minore
 importo,  giacche'  non  e'  irragionevole  la  differenziazione  del
 procedimento  di  verifica dell'anomalia delle offerte, tenendo conto
 della  complessita'  della  verifica  e  del  valore  dei  lavori  da
 eseguire;
     che,  pertanto,  le  questioni sollevate devono essere dichiarate
 manifestamente infondate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.