LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 27 ottobre 1997, O s s e r v a Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 25 febbraio 1997 Caregnini Luigi, titolare dell'omonima ditta di produzione e commercio salumi e formaggi, impugnava l'avviso irrogazione sanzioni dell'ufficio IVA di Piacenza notificato in data 6 febbraio 1997 mediante il quale veniva fissata in L. 4.000.000 la pena pecuniaria per errata indicazione sulla bolla di accompagnamento della qualita' dei beni trasportati e cio' ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, comma 2, lettera b) e art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. L'avviso impugnato si basava su un processo verbale di constatazione redatto in data 26 giugno 1992 della Guardia di Finanza mediante il quale si accertava che sulla bolla di accompagnamento beni viaggianti n. 302 del 26 maggio 1992 era indicato "prosciutto crudo" anziche' "spek". L'ufficio IVA si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi l'atto impugnato. Questa Commissione ritiene di affrontare preliminarmente d'ufficio se sia conforme ai principi della Carta costituzionale una norma tributaria che fissa una sanzione minima di L. 4 milioni per una violazione formale come quella in esame riguardante l'erronea qualificazione di merce avente un valore commerciale di L. 234.900 (vedi fattura n. 477 del 26 maggio 1992, inserita in copia fotostatica nel fascicolo del ricorrente Caregnini). Al riguardo si sono prospettati a questa Commissione non manifestamente sospetti di violazione dei seguenti articoli della Carta costituzionale: 1) art. 3 che fissa il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Invero l'eccessivita' del minimo della sanzione impendisce di graduare in modo adeguato la pena pecuniaria ed impone agli uffici finanziari di applicare la stessa disposizione di legge per casi assai differenti, contro ogni principio di ragionevolezza e in contrasto con il principio della diversa disciplina di situazioni diverse; 2) art. 53 che stabilisce l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva. E' ben vero che nella fattispecie in esame non si tratta di un tributo ma di una pena pecuniaria, ma e' altrettanto vero che anche queste dovrebbero essere poste correlate alla capacita' contributiva desumentesi dalla natura e dalla gravita' della violazione;