LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del  27  ottobre
 1997,
                             O s s e r v a
   Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 25 febbraio 1997
 Caregnini   Luigi,   titolare  dell'omonima  ditta  di  produzione  e
 commercio salumi e formaggi, impugnava l'avviso irrogazione  sanzioni
 dell'ufficio  IVA  di  Piacenza  notificato  in  data 6 febbraio 1997
 mediante il quale veniva fissata in L. 4.000.000 la  pena  pecuniaria
 per  errata indicazione sulla bolla di accompagnamento della qualita'
 dei beni trasportati e cio' ai sensi  del  combinato  disposto  dagli
 artt.  1,  comma  2,  lettera  b)  e art. 7, comma 1, del decreto del
 Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
   L'avviso  impugnato  si  basava   su   un   processo   verbale   di
 constatazione redatto in data 26 giugno 1992 della Guardia di Finanza
 mediante  il  quale  si  accertava che sulla bolla di accompagnamento
 beni viaggianti n. 302 del 26 maggio 1992  era  indicato  "prosciutto
 crudo" anziche' "spek".
   L'ufficio  IVA  si  costituiva  ritualmente  in  giudizio chiedendo
 rigettarsi il ricorso e confermarsi l'atto impugnato.
   Questa Commissione ritiene di affrontare preliminarmente  d'ufficio
 se  sia  conforme  ai  principi  della Carta costituzionale una norma
 tributaria che fissa una sanzione minima di  L.  4  milioni  per  una
 violazione   formale  come  quella  in  esame  riguardante  l'erronea
 qualificazione  di  merce  avente un valore commerciale di L. 234.900
 (vedi  fattura  n.  477  del  26  maggio  1992,  inserita  in   copia
 fotostatica nel fascicolo del ricorrente Caregnini).
   Al   riguardo   si   sono  prospettati  a  questa  Commissione  non
 manifestamente sospetti di violazione  dei  seguenti  articoli  della
 Carta costituzionale:
     1)  art.  3  che  fissa  il  principio  di uguaglianza di tutti i
 cittadini di fronte alla  legge.  Invero  l'eccessivita'  del  minimo
 della  sanzione  impendisce  di  graduare  in  modo  adeguato la pena
 pecuniaria ed impone agli uffici finanziari di  applicare  la  stessa
 disposizione   di  legge  per  casi  assai  differenti,  contro  ogni
 principio di ragionevolezza e in contrasto  con  il  principio  della
 diversa disciplina di situazioni diverse;
     2)  art.  53  che  stabilisce  l'obbligo di concorrere alle spese
 pubbliche in ragione della capacita' contributiva. E'  ben  vero  che
 nella fattispecie in esame non si tratta di un tributo ma di una pena
 pecuniaria, ma e' altrettanto vero che anche queste dovrebbero essere
 poste  correlate alla capacita' contributiva desumentesi dalla natura
 e dalla gravita' della violazione;