ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 4
 aprile  1956,  n.  212  (Norme  per  la  disciplina  della propaganda
 elettorale), e dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge 25 marzo  1993,
 n.  81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,
 del consiglio comunale e del  consiglio  provinciale),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  15  maggio  1997  dal  giudice per le indagini
 preliminari  presso  la  pretura  circondariale   di   Bologna,   nel
 procedimento  penale a carico di Lanzarini Pietro, iscritta al n. 536
 del registro ordinanze 1997 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione di Lanzarini Pietro;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
 Francesco Guizzi.
   Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, il giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la pretura circondariale di Bologna ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n.
 212  (Norme  per  la  disciplina  della  propaganda  elettorale),   e
 dell'art.29,  commi 3 e 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione
 diretta del sindaco, del presidente della  provincia,  del  consiglio
 comunale e del consiglio provinciale);
     che,  con  successiva  ordinanza  del  26  maggio 1997, lo stesso
 giudice ha integrato, con la motivazione, l'ordinanza precedentemente
 resa;
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  i  fatti   posti   a   carico
 dell'imputato,  riguardanti  figure di reato relative alla propaganda
 elettorale, avrebbero caratteristiche omogenee rispetto  a  tutte  le
 altre figure di illecito punite con la sanzione amministrativa;
     che  si  paleserebbe,  pertanto, una ingiustificata disparita' di
 trattamento sanzionatorio dei fatti in esame, censurabile allo stesso
 modo della sentenza n. 52 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per  l'uso,
 a  fine  di  propaganda  elettorale,  dell'altoparlante  collocato su
 automobile,  essendo  la  fattispecie  in  contrasto  con  la   nuova
 disciplina tendente alla completa decriminalizzazione della materia;
     che  si  e'  costituita, con memoria in data 9 settembre 1997, la
 parte privata, Lanzarini Pietro;
     che, ad avviso di quest'ultimo, delle due violazioni  contestate,
 la  prima  (quella  di  cui  all'art.  9 della legge n. 212 del 1956)
 sarebbe espressamente "depenalizzata" dalla legge n. 515 del 1993,  e
 la  seconda  (quella  di  cui all'art. 29 della legge n. 81 del 1993)
 sarebbe affetta dal medesimo vizio di  illegittimita'  costituzionale
 accertato   con   la   citata   sentenza  n.  52  del  1996,  perche'
 sanzionerebbe  penalmente  una  condotta,  qual  e'  l'affissione  di
 manifesti  privi  dell'indicazione del committente, omogenea a quelle
 gia' sottratte a ogni conseguenza penale;
     che la parte privata ha concluso, pertanto, per  la  declaratoria
 di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  29, commi 3 e 5, della
 legge n. 81 del 1993.
   Considerato  che nell'ordinanza di rimessione, sebbene motivata con
 un provvedimento successivo, non si coglie il nesso di rilevanza  fra
 le  questioni  sollevate  e  il giudizio pendente avanti al giudice a
 quo, atteso che, a tacer d'altro, l'art. 9 della  legge  n.  212  del
 1956,  che  vieta  l'affissione  di stampati, giornali murali o altri
 manifesti di propaganda, nel giorno precedente le  elezioni,  punisce
 tali condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000
 a  L.  2.000.000, ai sensi dell'art. 15, comma 17, della legge n. 515
 del 1993, e non con la sanzione penale;
     che non e' dato sapere, altresi', se la  violazione  riguarda  la
 competizione  nelle  elezioni amministrative, per la quale l'art. 29,
 commi 3 e 5, della legge n. 81  del  1993,  sanzionato  dall'art.  15
 della legge n. 515 del 1993, stabilisce la multa da L. 1.000.000 a L.
 50.000.000  per la mancata indicazione del nominativo del committente
 responsabile sulle  pubblicazioni  di  propaganda  elettorale,  o  se
 invece  concerne la competizione elettorale politica, per la quale lo
 stesso identico precetto, contenuto nell'art. 3, comma 2, della legge
 n.   515,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
 identica nel numerario;
     che,   pertanto,   la   questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.