ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  223,  comma  2,
 del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
 strada), come modificato dall'art. 120  del  decreto  legislativo  10
 settembre  1993,  n.  360,  promossi  con  n. 3 ordinanze emesse il 7
 gennaio 1997 dal pretore di Imperia, rispettivamente iscritte ai  nn.
 219,  220  e  221  del  registro  ordinanze  1997  e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  18,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  3  giugno  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che - nel corso di tre procedimenti instaurati a se'guito
 di opposizioni a verbali d'accertamento di infrazione di regole della
 circolazione  stradale,  proposte   da   altrettanti   automobilisti,
 coinvolti  in  sinistri stradali con lesioni alle persone, al fine di
 far dichiarare non illecita la condotta loro contestata ed escluse le
 rispettive responsabilita' nella determinazione dei sinistri stessi -
 il pretore di Imperia,  con  tre  ordinanze  di  identico  contenuto,
 emesse  tutte  in  data  7  gennaio  1997,  ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  223,  comma  2,  del  decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Nuovo codice della strada), come
 sostituito  dall'art.  120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
 n. 360;
     che,  qualificate   le   proposte   domande   quali   azioni   di
 accertamento,  tendenti  "in  via  preventiva" ad evitare l'eventuale
 adozione del provvedimento prefettizio di sospensione  della  patente
 di guida, osserva il rimettente come - nelle ipotesi (statisticamente
 prevalenti) in cui il fatto ascritto rientri tra i reati perseguibili
 a  querela  e  questa  non  venga  proposta,  per  rinunzia  tacita o
 esplicita della persona che ha subi'to le lesioni  -  all'interessato
 non  rimanga  alcun  rimedio  giuridico,  non  essendo prevista dalla
 denunciata norma (contrariamente a quanto sancisce il successivo art.
 224, comma 4, "nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento")
 la rimozione degli effetti della pronuncia di sospensione provvisoria
 della patente;
     che, pertanto, il denunciato comma 2 dell'art. 223, "nella  parte
 in  cui  prevede  l'applicabilita'  della  previsione  normativa alle
 ipotesi di reato perseguibili a querela,  ancorche'  l'azione  penale
 risulti  improcedibile",  violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione,
 per l'ingiustificata disparita' di trattamento  tra  i  soggetti  che
 abbiano  o  meno  la possibilita' di essere sottoposti a giudizio; b)
 l'art. 16 della Costituzione, per la conseguente compromissione della
 liberta' di circolazione dei soggetti stessi; c) gli artt.  24  e  25
 della   Costituzione,  poiche'  l'accesso  all'a'mbito  naturale  del
 giudizio penale -  necessario  anche  in  ragione  della  sostanziale
 indeterminatezza del concetto di "evidente responsabilita'", previsto
 dalla  norma  quale  presupposto  per  l'adozione  del  provvedimento
 prefettizio - e' rimesso all'arbitrio della parte lesa; d) l'art.  97
 della  Costituzione,  per  la conseguente violazione del principio di
 buon andamento della pubblica  amministrazione,  stante  l'arbitraria
 sostituzione di questa al giudice penale nell'accertamento del fatto;
     che  e'  intervenuto,  in  tutti  i  giudizi,  il  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  la  quale ha concluso per l'inammissibilita'
 ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.
   Considerato che, comportando la soluzione di  questioni  identiche,
 riguardanti  tutte  la  stessa  norma  e  sollevate  con  le medesime
 motivazioni,  i  giudizi  possono  essere  riuniti  e  congiuntamente
 decisi;
     che il giudice a quo esplicitamente qualifica le domande proposte
 dai  ricorrenti  quali  azioni  di  accertamento,  tendenti  "in  via
 preventiva"  ad   evitare   l'eventuale   adozione   di   un   futuro
 provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida;
     che,  pur  ammettendo  la  proponibilita'  di  siffatte azioni di
 accertamento  negativo  nell'a'mbito  d'un  procedimento  tipicamente
 impugnatorio  quale  quello ex lege 24 novembre 1981, n. 689, risulta
 palese dalla prospettazione come  -  rispetto  allo  specifico  thema
 decidendum   dei   giudizi   a   quibus,  concernente  esclusivamente
 l'asserita  assenza  di  responsabilita'  penale  in  relazione  alle
 singole   condotte  dei  ricorrenti  -  non  possa  comunque  trovare
 applicazione la norma censurata, la  quale  afferisce  soltanto  alle
 procedure   ed  alle  condizioni  per  l'adozione  del  provvedimento
 prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, "nelle
 ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di
 cui  all'art.  222,  commi  2  e  3":  provvedimento,   autonomamente
 opponibile  davanti  al pretore ai sensi del combinato disposto degli
 artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996);
     che,   in   conseguenza,   le   questioni   sono   manifestamente
 inammissibili  per  l'evidente irrilevanza nel giudizio a quo (v., ex
 plurimis, sentenza n. 89 del 1995 ed ordinanza n.  90  del  1998);  e
 cio' anche a prescindere dal fatto che il rimettente neppure fornisce
 l'indispensabile   precisazione   -  con  riguardo  alle  fattispecie
 sottoposte al suo giudizio -  in  ordine  alla  mancata  proposizione
 della  querela,  od  alla  sopravvenuta  remissione di essa, da parte
 della persona offesa.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.