LA CORTE D'APPELLO
   Rilevato  che  il p.g. lamenta, con il primo motivo d'impugnazione,
 la nullita' della sentenza per effetto  della  pretesa  incompletezza
 del  dispositivo  ex  art. 546 u.co. c.p.p., im ragione della mancata
 indicazione della causa di improcedibilita';
     che per costante interpretazione giurisprudenziale della  suprema
 Corte di cassazione in ipotesi di nullita' per carenza di motivazione
 della  sentenza,  il  giudice ad quem, in quanto anch'esso di merito,
 non  puo  astenersi  dalla  pronuncia  ne  annullare  con  rinvio  al
 precedente  giudice, non essendo tale nullita' prevista dall'art. 604
 c.p.p., ma deve dare risposta al motivo che se ne duole decidendo nel
 merito laddove il primo giudice non ha  provveduto  (vedi  per  tutte
 Cass.  23 aprile 1990, Romeo);
     che  detto  orientamento  giurisprudenziale,  in  quanto  fondato
 sull'assenza, all'interno delle nullita' di cui all'art. 604  c.p.p.,
 di  quella  prevista  dall'art. 546, comma 3, c.p.p., ben puo' essere
 trasposto, data l'identita' di ratio, all'ipotesi, come la  presente,
 di incompleta del dispositivo;
     che tuttavia, cosi' operando, e dunque non potendo questo giudice
 d'appello   restituire  gli  atti  al  giudice  di  primo  grado,  si
 perverrebbe inevitabilinente ed in sostanza  ad  una  correzione  del
 dispositivo  della  sentenza  di  primo  grado  in  contrasto  con il
 precetto di cui all'art.  547  c.p.p.,  che  vieta  il  ricorso  alla
 procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.;
     che   infatti,   nell'ipotesi   di  ravvisabilita'  della  figura
 dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, gia' dal  tribunale,
 dovrebbe  questa  Corte  confermare  la precedente decisione tuttavia
 integrando, laddove l'appello del p.g.  sotto  questo  profilo  fosse
 fondato,  il  dispositivo  della  sentenza  di primo grado attraverso
 l'indicazione della causa d'improcedibilita';
     che pertanto, l'art. 604  c.p.p.,  appare  irragionevole  laddove
 impone, per effetto dell'interpretazione suddetta della suprema Corte
 dell'art. 546 c.p.p., al giudice dell'appello di decidere nel merito,
 e  sospetto  di  illegittimita' costituzionale in quanto irrispettoso
 del  criterio  di  ragionevolezza  posto  alla  base,  per   costante
 orientamento   della   Corte   costituzionale,   dell'art.   3  della
 Costituzione;