LA CORTE D'APPELLO Rilevato che il p.g. lamenta, con il primo motivo d'impugnazione, la nullita' della sentenza per effetto della pretesa incompletezza del dispositivo ex art. 546 u.co. c.p.p., im ragione della mancata indicazione della causa di improcedibilita'; che per costante interpretazione giurisprudenziale della suprema Corte di cassazione in ipotesi di nullita' per carenza di motivazione della sentenza, il giudice ad quem, in quanto anch'esso di merito, non puo astenersi dalla pronuncia ne annullare con rinvio al precedente giudice, non essendo tale nullita' prevista dall'art. 604 c.p.p., ma deve dare risposta al motivo che se ne duole decidendo nel merito laddove il primo giudice non ha provveduto (vedi per tutte Cass. 23 aprile 1990, Romeo); che detto orientamento giurisprudenziale, in quanto fondato sull'assenza, all'interno delle nullita' di cui all'art. 604 c.p.p., di quella prevista dall'art. 546, comma 3, c.p.p., ben puo' essere trasposto, data l'identita' di ratio, all'ipotesi, come la presente, di incompleta del dispositivo; che tuttavia, cosi' operando, e dunque non potendo questo giudice d'appello restituire gli atti al giudice di primo grado, si perverrebbe inevitabilinente ed in sostanza ad una correzione del dispositivo della sentenza di primo grado in contrasto con il precetto di cui all'art. 547 c.p.p., che vieta il ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.; che infatti, nell'ipotesi di ravvisabilita' della figura dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, gia' dal tribunale, dovrebbe questa Corte confermare la precedente decisione tuttavia integrando, laddove l'appello del p.g. sotto questo profilo fosse fondato, il dispositivo della sentenza di primo grado attraverso l'indicazione della causa d'improcedibilita'; che pertanto, l'art. 604 c.p.p., appare irragionevole laddove impone, per effetto dell'interpretazione suddetta della suprema Corte dell'art. 546 c.p.p., al giudice dell'appello di decidere nel merito, e sospetto di illegittimita' costituzionale in quanto irrispettoso del criterio di ragionevolezza posto alla base, per costante orientamento della Corte costituzionale, dell'art. 3 della Costituzione;