IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1072/1991
 proposto da Corda Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro
 Matabelli e Giorgio della Valle ed elettivamente  domiciliata  presso
 il primo in Firenze, via degli Alfani n. 70;
   Contro  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in persona del
 Ministro pro-tempore; l'Accademia delle belle  arti  di  Firenze,  in
 persona del legale rappresentante pro-tempore; entrambi costituiti in
 giudizio,  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
 Stato, domiciliati ex lege presso la stessa  in  Firenze,  via  degli
 Arazzieri n. 4;
   Per   l'annullamento   del   rifiuto   da   parte  della  direzione
 dell'Accademia delle  belle  arti  di  Firenze  di  iscrizione  della
 ricorrente  al  quarto  anno  di  Accademia  di  belle  arti, sezione
 scenografia, per l'anno scolastico 1991/1992;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 statale intimata;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 1996, il consigliere dott.
 Angela Radesi e uditi,  altresi',  gli  avvocati  M.  Mambelli  e  L.
 Andronio, avv.to dello Stato;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La  ricorrente, sig.ra Corda Giovanna, si era iscritta per la prima
 volta all'Accademia delle belle arti di Firenze nel  1986/1987;  dopo
 quattro  anni,  nell'anno  scolastico 1989/1990 veniva respinta nella
 sessione  autunnale.  Nell'anno  scolastico   1990/1991   la   stessa
 presentava  domanda  per  iscriversi  per  il quinto anno consecutivo
 all'Accademia di belle arti, iscrizione  inizialmente  negata  e  poi
 accettata.
   Nell'anno scolastico 1990/1991 la ricorrente riceveva la promozione
 al  quarto  anno, nella sessione autunnale, e, pertanto, ripresentava
 domanda di iscrizione per la sesta volta all'Istituto.
   In data 8 novembre 1991, l'Amministrazione respingeva  la  predetta
 domanda  sulla base dell'art. 62, del r.d. 31 dicembre 1923, il quale
 stabilisce che non e' consentita l'iscrizione per piu' di cinque anni
 allo stesso corso dell'Accademia di belle arti;
   Questi i motivi del ricorso:
     1. - Si sostiene, in particolare, che il r.d.  3123/1923  e',  in
 sostanza,  un regolamento delegato che non ha valore di legge formale
 e conseguentemente non occorre  rimettere  la  questione  alla  Corte
 costituzionale  per  ottenerne  la  dichiarazione  di illegittimita',
 potendo il giudice amministrativo direttamente disapplicare la  norma
 de qua.
   In  via  subordinata,  si  fa  presente  che,  ove   il   tribunale
 amministrativo regionale ritenesse diversa la natura del r.d., allora
 si  deduce  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale, dovendosi
 considerare il secondo comma  del  citato  art.  62  illegittimo  per
 violazione degli artt. 39, 33 e 3 della Costituzione.
   Nella  fattispecie,  siamo  di  fronte  ad un soggetto, che, avendo
 conseguito legalmente la  promozione  al  quarto  anno  di  corso  ed
 essendo  quindi  titolare  del diritto costituzionalmente tutelato di
 proseguire gli studi  sino  "ai  gradi  piu'  alti"  (art.  34  della
 Costituzione), di fatto non puo' esercitare questo suo diritto che e'
 incompatibile  con  la  disposizione  regolamentare di cui al secondo
 comma, dell'art.  62, precitato.
   Tale norma  e,  peraltro,  antecedente  alla  Costituzione  che  ha
 efficacia  chiaramente  abrogativa  della  normativa  del  1923,  sia
 perche' trattasi di norma successiva incompatibile con la  disciplina
 di  cui  al  secondo  comma,  dell'art. 15, disp. preliminari al cod.
 civ., sia, infine, perche', comunque, le norme costituzionali essendo
 di rango  primario,  non  ammettono  prevalenza  di  norme  di  rango
 inferiore.
   La  normativa  di  cui  all'art.  62 in questione, poi, e' altresi'
 illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per palese
 violazione del principio di uguaglianza, principio  che,  in  materia
 scolastica, trova ulteriore conferma nell'art. 33 della Costituzione,
 che  comporta  l'obbligo  per la Repubblica di assicurare a tutti gli
 alunni una parita' di trattamento. La severita' della disposizione in
 parola, la quale concede la  possibilita'  di  frequentare  un  corso
 dell'Accademia  delle  belle  arti  solo per un anno in piu' rispetto
 alla sua durata normale (che e' di quattro anni), non trova riscontro
 nelle altre normative che disciplinano altri analoghi insegnamenti.
   Con la  norma  in  questione,  (il  precitato  art.  62)  non  solo
 l'Amministrazione  non  soccorre  chi  si trova in una situazione che
 limita di  fatto  la  liberta'  dei  cittadini  ed  il  loro  diritto
 all'istruzione  (la  ricorrente  ha  avuto difficolta' nel suo cursus
 scolastico provenendo dalla  Sardegna),  ma  addirittura  concorre  a
 creare  ulteriori  ostacoli  che  impediscono il pieno sviluppo della
 personalita' degli utenti del servizio scolastico.
   Si  e'  costituita  in  giudizio  l'autorita'  scolastica  che   ha
 depositato ampia documentazione, chiedendo la reiezione del ricorso.
   Nella  camera  di  consiglio del 9 gennaio 1992 questo tribunale ha
 accolto l'istanza di sospensione del  provvedimento  impugnato  dalla
 ricorrente  e,  di  conseguenza,  ha ammesso con riserva la stessa al
 quarto anno del corso de quo per l'anno scolastico 1991/1992.
                             D i r i t t o
   Il collegio ritiene che debba  essere  sollevata  la  questione  di
 costituzionalita'  della  disposizione  di  cui  all'art. 62, secondo
 comma, del r.d. 21 dicembre 1923, n. 3123 (secondo cui  "allo  stesso
 corso  dell'Accademia  di  belle arti non si puo' essere iscritti per
 piu' di cinque anni") con riferimento agli, artt 3,  33  e  34  della
 Costituzione.
   La  questione  appare,  infatti,  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Per quanto riguarda la rilevanza, va osservato che il provvedimento
 impugnato (con il quale si nega alla ricorrente l'accoglimento  della
 sua  richiesta  di  iscrizione  all'Istituto  per  l'anno  scolastico
 1991/1992)   costituisce   puntuale   applicazione   della   suddetta
 disposizione  e  che  la legittimita' costituzionale della stessa, in
 considerazione del suo contenuto, estremamente restrittivo, e'  posta
 in discussione dall'istante nel primo motivo di gravame. E' pertanto,
 evidente    che    un'eventuale   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  della   disposizione   in   questione   comporterebbe
 l'accoglimento  del  ricorso  con  l'integrale  soddisfacimento degli
 interessi della ricorrente.
   Per cio' che  concerne  la  non  manifesta  infondatezza,  si  deve
 rilevare quanto segue.
   La  severita'  della  disposizione  in  parola, la quale concede la
 possibilita' di frequentare un corso dell'Accademia delle belle  arti
 solo  per  un  anno  in  piu' rispetto alla durata normale (che e' di
 quattro  anni),  non  trova  riscontro  nelle  altre  normative   che
 disciplinano altri analoghi insegnamenti.
   Va, invero, evidenziato che:
     a)  ai sensi dell'art. 15, primo comma del r.d. 4 maggio 1925, n.
 653, recante "Regolamento sugli alunni, gli esami e  le  tasse  negli
 istituti  medi d'istruzione" dell'art. 57, secondo comma, della legge
 15 giugno 1931, n. 839 concernente "Ordinamento dell'istruzione media
 tecnica", ciascuna classe  puo'  essere  frequentata  per  due  volte
 (sicche'  in  pratica  un  corso  di  scuola  secondaria  puo' essere
 frequentato per il doppio del tempo della sua durata normale);
     b) ai sensi dell'art. 149, secondo  comma,  del  r.d.  31  agosto
 1933,  n.  1592  -  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
 sussiste l'obbligo di rinnovare l'iscrizione ai corsi universitari  e
 di  ripetere  le  prove  gia' superate solo ove non vengano sostenuti
 esami per otto anni consecutivi.
   Non si comprende,  dunque,  quali  siano  le  ragioni  che  possano
 giustificare  una  cosi' grave disparita' di trattamento tra studenti
 di analoghi tipi d'insegnamento, sol che si  consideri  che,  essendo
 l'Accademia di belle arti un istituto d'istruzione intermedio tra gli
 istituti  secondari  e  gli  istituti  di rango universitario, logica
 vorrebbe che si faccia riferimento per quanto riguarda il periodo  di
 tempo   massimo  consentito  per  la  frequenza  dei  corsi,  o  alla
 disciplina vigente per gli istituti  di  istruzione  secondaria  o  a
 quella vigente per gli istituti di istruzione universitaria.
   Probabilmente  la  disciplina in contestazione e' stata a suo tempo
 dettata in considerazione del fatto che una  consistente  limitazione
 del  numero  degli studenti avrebbe potuto assicurare un contenimento
 delle spese.
   Infatti il r.d. 31 dicembre 1923, n.  3123,  e'  stato  emanato  in
 virtu'  delle delegazioni dei poteri conferiti al Governo con legge 3
 dicembre 1922, n. 601, ove all'art. 1, e' espressamente stabilito che
 tra le finalita' da perseguire con la delega vi era anche  quella  di
 diminuire le spese.
   E',  tuttavia,  evidente che la necessita' di un contenimento delle
 spese sussiste per qualsiasi tipo di Istituto  d'istruzione,  sicche'
 non  si ravvisano quelle differenziazioni di situazioni che, ai sensi
 dell'art. 3 della Costituzione, possono giustificare  una  disparita'
 di  trattamento  tra  utenti  del  medesimo  servizio  della pubblica
 istruzione.
   Una disciplina cosi' ingiustificatamente severa nei confronti degli
 studenti dell'Accademia delle belle arti sembra, poi,  comportare  la
 violazione  dell'obbligo  imposto  alla Repubblica dall'art. 33 della
 Costituzione di assicurare un  adeguato  trattamento  scolastico  per
 tutti   i   cittadini,  nonche'  la  violazione  dell'art.  34  della
 Costituzione che riconosce a tutti i  capaci  e  meritevoli  (e  tali
 debbono  ritenersi  anche coloro che, come la ricorrente, hanno avuto
 un curriculum nel complesso positivo in un periodo  solo  leggermente
 superiore  alla  sua durata normale) il diritto di raggiungere i piu'
 alti gradi d'istruzione.