IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 5 aprile 1997; Rilevato che il ricorrente afferma di non avere mai ricevuto la raccomandata a.r. contenente la contestazione della violazione al C.d.S., ne' tantomeno l'avviso indicato dal comma secondo dell'art. 8, legge n. 890/1982; che, secondo tale ultima norma, lasciato l'avviso e trascorsi dieci giorni dal deposito del piego presso l'ufficio postale senza che ne sia stato curato il ritiro, il piego stesso deve essere datato e sottoscritto dall'impiegato e subito restituito al mittente con la dicitura "non ritirato", dovendosi, all'esito di tali formalita', considerare come avvenuta la notificazione; che l'art. 140 c.p.c. "irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia" dispone invero che l'ufficiale giudiziario, dopo averne lasciato avviso alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, depositi la copia nella casa comunale del luogo e dia inoltre notizia dell'attivita' espletata al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento; che appare evidente l'identita' del presupposto di fatto delle due norme indicate, consistente nel rifiuto del destinatario di ricevere l'atto notificato o nell'assenza dello stesso; che non vi e' percio' valido motivo per giustificare la difformita' del trattamento riservato ai destinatari nelle due ipotesi indicate, non essendo possibile equiparare le garanzie connesse all'attivita' dell'agente postale, e la relativa probabilita' di effettiva conoscenza dell'atto oggetto di notifica da parte del destinatario (l'avviso puo' andare accidentalmente perso), con la ben piu' elevata probabilita' di conoscenza connessa all'invio della raccomandata a.r. effettuata ex art. 140 c.p.c., traccia sempre verificabile e riscontrabile, anche a posteriori, dal notificatario, dell'attivita' svolta in suo favore; che, di conseguenza, tale diverso trattamento e' da considerarsi discriminatorio e lesivo dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione poiche' comprime ingiustificatamente il diritto di difesa di coloro i quali, pur trovandosi nella medesima situazione, ricevano una notifica ex art. 8, legge n. 890/1982 rispetto a chi la riceva con la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.; che si ritiene percio', anche sulla sollecitazione di parte, di dovere sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, legge n. 890/1982, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il destinatario della notifica, dopo l'avviso lasciato presso la sua abitazione o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attivita' tramite raccomandata a.r., come invece previsto dall'art. 140 c.p.c.; che tale questione e altresi' rilevante ai fini della decisione della lite, essendo la regolarita' e validita' della notifica nel termine previsto dalla legge elemento essenziale ai fini della sussistenza della potesta' impositiva della p.a.;