IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 5 aprile 1997;
   Rilevato  che  il  ricorrente  afferma di non avere mai ricevuto la
 raccomandata a.r. contenente la  contestazione  della  violazione  al
 C.d.S.,  ne'  tantomeno l'avviso indicato dal comma secondo dell'art.
 8, legge n. 890/1982;
     che, secondo tale ultima norma,  lasciato  l'avviso  e  trascorsi
 dieci  giorni  dal  deposito del piego presso l'ufficio postale senza
 che ne sia stato curato il ritiro, il piego stesso deve essere datato
 e sottoscritto dall'impiegato e subito restituito al mittente con  la
 dicitura  "non  ritirato",  dovendosi,  all'esito di tali formalita',
 considerare come avvenuta la notificazione;
     che l'art. 140 c.p.c. "irreperibilita' o rifiuto di  ricevere  la
 copia"  dispone  invero  che  l'ufficiale  giudiziario,  dopo  averne
 lasciato avviso alla porta dell'abitazione o ufficio  o  azienda  del
 destinatario,  depositi  la copia nella casa comunale del luogo e dia
 inoltre  notizia  dell'attivita'  espletata   al   destinatario   per
 raccomandata con avviso di ricevimento;
     che  appare  evidente  l'identita' del presupposto di fatto delle
 due norme indicate,  consistente  nel  rifiuto  del  destinatario  di
 ricevere l'atto notificato o nell'assenza dello stesso;
     che   non  vi  e'  percio'  valido  motivo  per  giustificare  la
 difformita'  del  trattamento  riservato  ai  destinatari  nelle  due
 ipotesi  indicate,  non  essendo  possibile  equiparare  le  garanzie
 connesse   all'attivita'   dell'agente   postale,   e   la   relativa
 probabilita' di effettiva conoscenza dell'atto oggetto di notifica da
 parte  del destinatario (l'avviso puo' andare accidentalmente perso),
 con la ben piu' elevata probabilita' di conoscenza connessa all'invio
 della raccomandata a.r. effettuata ex art. 140 c.p.c., traccia sempre
 verificabile e riscontrabile, anche a posteriori, dal  notificatario,
 dell'attivita' svolta in suo favore;
      che, di conseguenza, tale diverso trattamento e' da considerarsi
 discriminatorio  e lesivo dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione  poiche'  comprime  ingiustificatamente  il  diritto  di
 difesa  di  coloro i quali, pur trovandosi nella medesima situazione,
 ricevano una notifica ex art. 8, legge n. 890/1982 rispetto a chi  la
 riceva con la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.;
     che  si  ritiene percio', anche sulla sollecitazione di parte, di
 dovere sollevare questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 8,  legge  n.  890/1982,  in  relazione  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, nella parte in cui  non  prevede  che  il  destinatario
 della  notifica,  dopo  l'avviso  lasciato presso la sua abitazione o
 ufficio  o  azienda,  riceva  notizia  di  tale   attivita'   tramite
 raccomandata a.r., come invece previsto dall'art. 140 c.p.c.;
     che  tale  questione e altresi' rilevante ai fini della decisione
 della lite, essendo la regolarita' e  validita'  della  notifica  nel
 termine  previsto  dalla  legge  elemento  essenziale  ai  fini della
 sussistenza della potesta' impositiva della p.a.;