IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Visto  il  ricorso n. 165/1997 r.g. proposto dalla dott. Alessandra
 Quattrini,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Salvatore  Piccione,
 avverso la decisione in data 22 maggio 1997 con la quale il Consiglio
 dell'ordine  degli  avvocati  di  Roma  rigettava  la  sua istanza di
 passaggio dall'elenco speciale (Universita' degli studi di Roma  "Tor
 Vergata") all'albo ordinario degli avvocati - part-time;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti di causa;
   Relatore  alla  pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il consigliere
 Paolo Pauri e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte
 di cassazione Domenico Iannelli;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   L'avv. Alessandra Quattrini, residente in Roma, ha proposto ricorso
 per l'annullamento della deliberazione assunta  nell'adunzna  del  22
 maggio  1997  dal  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  di  Roma,
 notificata alla ricorrente in data 4 giugno 1997,  con  la  quale  e'
 stata  respinta  l'istanza  presentata  in  data  11  marzo  1997, di
 passaggio dall'elenco speciale - Universita' degli studi di Roma "Tor
 Vergata" - all'albo ordinario degli avvocati e  di  ogni  altro  atto
 preparatorio,  presupposto,  connesso,  collegato  e  conseguenziale,
 relativo al procedimento di iscrizione.
   Ha premesso in  fatto:  con  istanza  dell'11  marzo  1997,  l'avv.
 Alessandra  Quattrini,  iscritta  all'Albo  degli  avvocati  di Roma,
 elenco speciale dell'Universita' degli studi di  Roma  "Tor  Vergata"
 dal 27 ottobre 1994, chiedeva al Consiglio dell'ordine degli avvocati
 di  Roma,  il  passaggio  dall'elenco speciale all'Albo ordinario, ai
 sensi dell'art.  1, commi 56 e ss., della legge 23 dicembre 1996,  n.
 662,   misure   per  la  razionalizzazione  della  finanza  pubblica,
 All'istanza seguiva l'invito del Consiglio dell'ordine del  20  marzo
 1997,  notificato  all'avv.  Quattrini  in  data  28  marzo  1997,  a
 comparire innanzi al Consiglio medesimo l'8 maggio 1997, "per  essere
 sentita  in  merito alla sua posizione di iscritto". Nelle more della
 decisione del Consiglio dell'ordine, veniva emanato il  decreto-legge
 28  marzo 1997, n . 79, il quale aggiungeva il comma 56-bis, all'art.
 1, della legge n. 662/1996.
   Nella adunanza del 22 maggio 1997, il Consiglio  dell'ordine  degli
 avvocati   di  Roma  deliberava  di  respingere  l'istanza  dell'avv.
 Quattrini.
   In data 28 maggio 1997, il d.-l. n. 79/1997 veniva convertito,  con
 modificazioni, in legge n. 140/1997.
   Secondo  la  ricorrente  il  provvedimento impugnato e' palesemente
 illegittimo per i seguenti motivi.
   Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 1, commi 56 e 56-bis,
 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   Il significato del combinato  disposto  dell'art.  1,  commi  56  e
 56-bis,  della  legge n. 662 del 1996, avrebbe eliminato i divieti di
 iscrizione ad albi e di esercizio dell'attivita' professionale per  i
 "dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  con rapporto di lavoro a
 tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore  al  50  per
 cento di quella a tempo pieno".
   L'art. 1, commi 56 e 56-bis, avrebbe pertanto, abrogato i divieti e
 le  incompatibilita'  previste  dall'art.  3,  comma 2 del r.d.-l. 27
 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 febbraio  1934,  n.
 36,   recante   l'"Ordinamento   delle   professioni  di  avvocato  e
 procuratore".
   L'eliminazione  in  parte  qua  del  divieto  sarebbe   poi   stata
 confermata,  in radice, dall'art. 1, comma 56-bis, della legge n. 662
 del 1996, introdotto dall'art. 6 del d.-l. n. 79/1997, convertito con
 legge n. 140/1997, in quanto la norma avrebbe disposto espressamente,
 senza possibilita' di equivoci, l'abrogazione delle "disposizioni che
 vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita' professionali
 per i soggetti di cui al comma 56".
   La reiezione dell'iscrizione all'albo, in presenza  di  presupposti
 soggettivi e oggettivi, costituirebbe, pertanto, atto contra legem.
   Ha    concluso   la   ricorrente   chiedendo   l'annullamento   del
 provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 22
 maggio 1997 emesso nei suoi confronti; e per l'effetto,  l'iscrizione
 all'Albo ordinario  degli avvocati di Roma.
                             D i r i t t o