LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza; sui ricorsi numeri 7630/90 e 7632/90 depositati il 10 febbraio 1990 avverso avv. intimazione di pagamento n. 84001184 emesso da Ufficio registro successioni di Roma da Bonessa Alessandro, residente in Cividale del Friuli, Stretta J. Stellini, 7, e Bonessa Amalia residente in Romagnano Sesia, via XXIV Luglio 1923; In fatto e diritto Bonessa Amalia e Bonessa Alessandro con separati ricorsi proponevano opposizione avverso l'avviso di richiesta di pagamento (art.88001184) dell'Ufficio del registro successioni di Roma, con il quale venivano richieste due soprattasse, la prima del 20% per L. 3.732.000 e la seconda del 10% per L. 617.000, pari a un totale di L. 4.380.500, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, per tardivo pagamento di ratei di imposta di successione (den. 20, vol, 206, successione di Bonessa Enrico). ln effetti i ricorrenti, risiedendo l'una a Romagnano Sesia a l'altro a Cividale del Friuli, avevano inviato gli importi dovuti per c/c in termini, ma i plichi erano giunti all'ufficio del registro di Roma, competente per la riscossione, non in tempo utile per essere contabilizzati nei termini previsti dall'art 35 richiamato, per cui la contabilizzazione ritardata era stata addebitata ai ricorrenti, ritenendosi equiparabile ad un omesso pagamento. I ricorrenti sostenevano, al contrario, la violazione e la errata applicazione del richiamato art. 35 d.P.R. n. 637/1972, perche' l'ufficio non aveva tenuto conto che il pagamento, effettuato tramite assegni circolari, "pervenuti prima della scadenza alla sede dell'uffico del registro di Roma, sarebbe stato regolare nei termini, in quanto nessun ritardo poteva essere addebitato ai ricorrenti per cause burocratiche interne all'apparato dell'amministrazione pubblica", e, quindi era insussistente un qualsiasi danno per l'erario. Risultava documentato, infatti, come gli assegni circolari emessi per il pagamento erano stati inviati all'ufficio del registro di Roma nei termini prescritti, in quanto le modalita' del versamento mediante lettera raccomandata, rientravano tra quelle ammesse e possibili. Pertanto, nessuna rilevanza poteva avere la circostanza che l'ufficio avesse contabilizzato e riscosso l'importo oltre il termine previsto, in quanto la norma richiamata dall'art.35 d.P.R. n. 637/1972, prevedeva esclusivamente la tardivita' del pagamento e non quella della riscossione e il ricorso, pertanto, andava accolto. Dopo avere provveduto alla riunione dei ricorsi ex art. 23 d.dlgs. n. 546/1992, si apriva la fase della discussione a conclusione della quale le parti instavano per l'accoglimento delle rispettive tesi. Riunitasi la commissione in camera di consiglio, riteneva di sospendere ogni decisione e trasmettere gli atti al giudice delle leggi, per sospetta incostituzionalita' della norma di cui all'art.35 richiamato e applicato dall'ufficio. Infatti dalla automaticita' dell'applicazione della sanzione in caso di tardivita' di riscossione, sorge il dubbio di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 44, 52 d.P.R. n. 637/1972 per violazione degli artt. 3, 76, 77 della Costituzione, posto che non puo' farsi carico al cittadino di un ritardo dovuto ad un servizio interno all'amministrazione non efficientemente organizzato. Stabilito che il pagamento tramite assegno circolare rientra fra le forme ammesse e considerate valide, in quanto i contribuenti possono risiedere in zone diverse rispetto all'ufficio di competenza, la tardiva riscossione e contabilizzazione delle somme da parte della amministrazione finanziaria non puo' costituire valida motivazione per l'applicazione di soprattasse perche' la condotta dei contribuenti non ha ostacolato in alcun modo il normale adempimento richiesto dall'ammistrazione. Altrimenti, se cosi' non fosse, si verrebbe a creare una oggettiva disparita' di trattamento tra coloro che corrispondono l'imposta pagando alla cassa dell'ufficio specifico e coloro che per vari motivi assolvano al pagamento tramite assegno circolare spedito per raccomandata. Del resto il decreto dirigenziale emesso il 9 dicembre 1997 dal Ministero delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293/1997) ha approvato modelli e modalita' di riscossione delle entrate, gia' di competenza dei servizi di cassa dipendenti dagli uffici, per cui si e' reso libero il pagamento su tutto il territorio dello Stato tramite il servizio bancario: cio', evidentemente ha reso obsoleta tutta la precedente normativa della riscossione. Sotto gli esposti profili e nei suddetti limiti non apparendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 44, 52 d.P.R. n. 637/1972, ed essendone indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, trovando diretta applicazione le norme censurate, e' opportuno, come detto che si pronunci il giudice delle leggi.