ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 21 della
 legge  della  Regione Siciliana, approvata il 25 giugno 1997, recante
 "Nuove norme per accelerare il  raggiungimento  degli  scopi  sociali
 delle   cooperative   edilizie   e   l'utilizzo   delle  agevolazioni
 creditizie.    Disposizioni  in  materia  di  edilizia  economica   e
 popolare",  promosso  con  ricorso del Commissario dello Stato per la
 Regione  Siciliana,  notificato  il  3  luglio  1997,  depositato  in
 Cancelleria  il  10  successivo  ed  iscritto  al  n. 48 del registro
 ricorsi 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice  relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
 gli  avvocati  Francesco  Castaldi  e  Francesco Torre per la Regione
 Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il Commissario dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana,  con
 ricorso  notificato il 3 luglio 1997, e depositato il 10 luglio 1997,
 ha impugnato gli artt. 18 e 21 della legge  approvata  dall'Assemblea
 regionale  siciliana  il  25  giugno  1997,  recante "Nuove norme per
 accelerare il raggiungimento degli scopi  sociali  delle  cooperative
 edilizie  e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in
 materia di edilizia economica e popolare".
   La prima delle  norme  censurate,  ad  avviso  del  ricorrente,  si
 porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, lettera q), della
 legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e con
 il  d.P.R.  30  dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la
 revoca nonche' per la determinazione e la  revisione  dei  canoni  di
 locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  in
 relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17  dello  statuto  di
 autonomia  (r.d.lgs.    15 maggio 1946, n. 455), nonche' con l'art. 3
 della  Costituzione.    Essa,  infatti,  destinando  a  finalita'  di
 edilizia  economica  e  popolare  gli  alloggi  realizzati  per scopi
 diversi, e prevedendo che gli stessi siano assegnati a coloro che  li
 occupano,  se in possesso dei requisiti di legge, violerebbe la legge
 n. 457 del 1978, secondo la quale il due per cento dei  finanziamenti
 nel  settore devono essere destinati alla predisposizione di immobili
 da  destinare  al  soddisfacimento  delle   esigenze   derivanti   da
 situazioni  imprevedibili.  Inoltre,  la  norma  si porrebbe anche in
 contrasto con i criteri di assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia
 economica  e  popolare  stabiliti  dal  d.P.R.   n. 1035 del 1972, in
 quanto non prevede una comparazione tra coloro i quali attualmente li
 occupano e gli altri aspiranti e, in tal modo, realizza una sanatoria
 di situazioni illegittimamente protrattesi nel  tempo,  in  danno  di
 coloro  che  non  hanno fruito di dette assegnazioni ed in violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
   L'art. 21 della legge  regionale  in  oggetto  reca  una  norma  di
 interpretazione  autentica  dell'art.  22 della legge regionale n. 22
 del 1996, che,  a  sua  volta,  interpreta  l'art.  131  della  legge
 regionale  n.  25 del 1993, di disciplina dei finanziamenti in favore
 delle  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  ed  e'   censurato   in
 riferimento agli artt.  81, quarto comma, e 97 della Costituzione.
   Il  ricorrente sostiene anzitutto che la disposizione, esplicitando
 che il finanziamento e' pari  al  costo  complessivo  risultante  dal
 quadro  tecnico  economico, oltre eventuali "maggiorazioni di legge",
 sembra  incrementare   la   misura   dell'erogazione,   senza   pero'
 quantificare  i relativi oneri, ne' indicare la copertura finanziaria
 e, quindi, reca vulnus all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
 In linea gradata, secondo il Commissario dello Stato, qualora non sia
 questo il significato  della  norma,  deve  concludersi  per  la  sua
 ambiguita',  perche'  essa  rende  controversa  la  disposizione  che
 interpreta  e,  quindi, lede il "valore costituzionale della certezza
 del diritto".
   2. - Il Presidente  della  Regione  Sicilia  si  e'  costituito  in
 giudizio  ed  ha  eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il
 rigetto.
   L'art. 18 della legge in esame, ad avviso del resistente, reca  una
 norma  di carattere eccezionale, diretta a rimuovere la condizione di
 precarieta' nella quale versano coloro i quali sono stati costretti a
 lasciare le loro case, perche' pericolanti, o allo scopo di favorirne
 il  risanamento.  Pertanto,  prosegue  la  Regione,  essa  non   sana
 situazioni   illegittime,   e'   giustificata   da   una  ragionevole
 ponderazione di fattispecie particolari e neppure realizza l'eccepita
 disparita'  di  trattamento,  in  quanto  non  sono  comparabili   le
 situazioni  di  coloro  i  quali  sono stati sfrattati per ragioni di
 emergenza e quelle,  meramente  ipotetiche,  degli  eventuali  futuri
 senza-tetto.
   L'art.  21,  osserva  il Presidente della Regione, esplicita invece
 gli elementi dei quali occorre tenere conto nella quantificazione del
 finanziamento e chiarisce la  norma  interpretata.  La  disposizione,
 nella  parte in cui prevede che a detto fine puo' tenersi conto delle
 "maggiorazioni di legge" del costo di costruzione, a suo avviso,  non
 e' quindi irragionevole e non vulnera l'art. 97 della Costituzione.
   La  censura riferita all'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
 conclude infine  la  Regione,  e'  anzitutto  inammissibile,  perche'
 generica,  e,  comunque, e' infondata, in quanto il ricorrente non ha
 dimostrato  che  la  norma  denunziata  determini  oneri   finanziari
 aggiuntivi.  In  ogni caso, essa neppure realizza tale risultato, sia
 perche' concerne  ipotesi  meramente  eventuali  che  potrebbero  non
 verificarsi  mai,  sia  perche' l'art. 131 della legge reg. n. 25 del
 1993, come modificato dall'art.  22  della  legge  n.  22  del  1996,
 permette   di   ricondurre   il   finanziamento   nei   limiti  dello
 stanziamento, dato che l'intervento finanziario regionale puo'  anche
 restare al di sotto del 100% delle spese sostenute.
   3.  -  Successivamente  all'instaurazione del giudizio innanzi alla
 Corte, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato  la  legge
 impugnata  come  legge  regionale  24 luglio 1997, n. 25 - pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 26  luglio
 1997  -  omettendone  gli  articoli  18  e  21,  avverso  i  quali il
 Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
   All'udienza  pubblica  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ed   i
 difensori  della  Regione hanno chiesto che sia dichiarata cessata la
 materia del contendere.
                         Considerato in diritto
   Il Commissario dello Stato per la Regione  Siciliana  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 18 e 21 della
 legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997,
 recante "Nuove norme per accelerare  il  raggiungimento  degli  scopi
 sociali  delle  cooperative  edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni
 creditizie.  Disposizioni  in  materia  di   edilizia   economica   e
 popolare",  per  violazione  degli  artt. 3, primo comma, lettera q),
 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del d.P.R. 30 dicembre  1972,  n.
 1035,  in  relazione  ai  limiti  stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello
 statuto di autonomia, nonche' degli artt. 3, 81, quarto comma,  e  97
 della Costituzione.
   Successivamente  alla  instaurazione  del  giudizio di legittimita'
 costituzionale, come si e' accennato  nella  premessa  in  fatto,  la
 deliberazione    legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale
 siciliana il 25 giugno 1997 e' stata promulgata come legge n. 25  del
 24  luglio  1997,  con omissione delle due disposizioni impugnate dal
 Commissario dello Stato.
   Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la
 consolidata   giurisprudenza   di   questa   Corte,    si    esercita
 necessariamente  in  modo  unitario  e  istantaneo  rispetto al testo
 legislativo e, quindi, essendo ormai  esaurito  in  riferimento  alla
 legge  in  esame,  si  preclude  la  possibilita'  di una successiva,
 autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate  o  di  parti  di
 esse  (tra  le  piu'  recenti,  sentenze n. 216 del 1998 e n. 306 del
 1996).  Pertanto,  poiche'  le  disposizioni  denunziate  non   hanno
 prodotto,    in    difetto    di    promulgazione,    alcun   effetto
 nell'ordinamento, e non sono piu' in grado di produrne,  il  presente
 giudizio  risulta  privo  di  oggetto  e  ricorrono i presupposti per
 dichiarare cessata  la  materia  del  contendere,  come,  del  resto,
 richiesto  concordemente dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla
 Regione Sicilia.