Ricorso del Presidente della Regione siciliana pro-tempore on. dott. Giuseppe Drago, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Francesco Castaldi e Giorgio Colajanni ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, Via Marghera 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 29 luglio 1998. Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e difeso per legge dalla Avvocatura generale dello Stato. Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la regione siciliana e lo Stato per effetto del Regolamento "recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti", emanato con decreto 22 maggio 1998, n. 183, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 16 giugno 1998. F a t t o Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti titolari di partita Iva gli adempimenti connessi alla dichiarazione ed al pagamento di taluni tributi e contributi quali l'Irpef, con le ritenute alla fonte, l'Iva, le imposte sostitutive delle predette imposte nenche' i contributi previdenziali dovuti all'Inps, i premi assicurativi dovuti all'Inail e infine i nuovi tributi regionali Irap e addizionale Irpef dovuti dai soggetti passivi di I.v.a. La semplificazione si concretizza, anzitutto, in dichiarazioni unitarie e in riscossioni unitarie con la innovativa possibilita' di compensazione orizzontale dei debiti e dei crediti relativi a svariate causali. Deputate alla riscossione dei predetti tributi e contributi sono le banche e, nel periodo transitorio, anche i concessionari della riscossione. In particolare l'art. 21 del decreto legislativo n. 241/1997 prevede che i riscuotitori suddetti versino le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato ovvero alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Data la rilevata complessita' delle operazioni di determinazione delle spettanze degli enti ai fini del conseguente versamento sono state prefigurate dal successivo art. 22 un apposita struttura di gestione da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quelli del lavoro e del tesoro che stabilisca le modalita' per l'attribuzione delle somme spettanti ai singoli enti destinatari nonche' dall'art. 27 un Comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'impugnato decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nell'istituire il suddetto Comitato - al quale la Regione non e' chiamata a partecipare - e individuare la struttura di gestione nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con le relative competenze che vengono esercitate tutte a livello centrale senza alcuna partecipazione della Regione, viola la potesta' regionale di riscossione delle entrate di propria spettanza nonche' l'immediata disponibilita' del relativo gettito ad essa spettante. Il citato decreto interministeriale si manifesta lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 36 e 20 dello statuto siciliano e degli articoli 2, 3, 4, 8 e 9 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.p. reg. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 36 delle statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute negli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965 spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette, comunque denominate (art. 2), ivi comprese anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse, nonche' quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali (art. 3), e infine quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione (art. 4). Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e degli artt. 8 e 9 delle predette norme di attuazione alla regione sono attribuite le relative funzioni esecutive ed amministrative. La stessa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale cui rimborsera' le relative spese (art. 8, primo comma, e art. 9). Alla esazione delle entrate di spettanza della regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, essa provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quelle suindicate, la regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni (art. 8, terzo comma). La competenza riconosciuta in capo alla regione in materia di riscossione delle entrate tributarie di spettanza regionale dalle citate norme statutarie e di attuazione dello Statuto nonche' dalla consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn. 150/1969; 2/1967, punto 4, ultimo periodo del considerato in diritto; 61/1987, punto 18, del considerato in diritto; 411/1993, 127/1994) viene radicalmente disattesa dall'impugnato decreto interministeriale nelle parti in cui individua gli organi di gestione e di vigilanza ed i relativi compiti senza la partecipazione della Regione nonche' nelle parti in cui regolamenta le modalita' di riparto e del versamento delle entrate statutariamente riservate alla Regione senza la previsione dell'immediato versamento delle stesse alla Cassa regionale. L'illegittimita' dell'impugnato decreto e' ancor piu' grave e manifesta se si considera che lo stesso si appalesa in violazione del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - di cui peraltro costituisce attuazione - ed in particolare degli artt. 21 e 26 che sanciscono l'immediato versamento delle somme riscosse alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Giova al riguardo ricordare che gia' nella sent. 299 del 1974 codesta Corte affermava che "lo Stato, non appena avra' riscosso tali entrate, dovra' immediatamente trasmettere il relativo importo alla Regione, onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio nell'assolvimento delle sue funzioni per effetto di ritardi nell'acquisizione di quanto ad essa e' dovuto".