LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  2088/97  depositato
 il  18  giugno 1997 avverso avviso di accertamento - Tosap, 96 contro
 A.G.I.A.P. S.r.l. da E.N.E.L. Societa' per azioni,  Tosap  comune  di
 Bosconero,  residente  a  Roma  in  via  G.B. Martini n. 3, difeso da
 Cermignani Giuseppe residente a Torino in Corso Regina Margherita  n.
 267.
   Impugnazione.
   Ricorso  contro  l'avviso  di accertamento, emesso dalla A.G.I.A.P.
 S.r.l. concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi
 locali  per  il  comune  di  Bosconero  (Torino),   ai   fini   della
 applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l'anno 1996.
   Atti del giudizio.
   Parte  ricorrente:  ricorso  depositato  il 18 giugno 1997, memoria
 aggiunta ed istanza di riunione di  procedimenti,  depositati  il  31
 ottobre  1997, istanza di trattazione in pubblica udienza, depositata
 il 31 ottobre 1997;
   A.G.I.A.P. S.r.l.:  costituzione  in  giudizio  e  controdeduzioni,
 depositati il 18 luglio 1997.
   Comparsi.
   Per  la  parte ricorrente: il dott. Giuseppe Germiniani, per delega
 in atti.
   Per l'A.G.I.A.P. S.r.l.: il dott. Maurizio Armarelli, per delega in
 atti.
   Letti gli atti.
   Udito il relatore, sig. Cocito Luciano.
                           Ritenuto in fatto
   La concessionaria del servizio di accertamento  e  riscossione  dei
 tributi   locali   per   il  Comune  di  Bosconero  (Torino),  S.r.l.
 A.G.I.A.P., con sede in Torino, via Colli n. 3, con avviso notificato
 a termini di legge il 25 marzo 1997, provvedeva  all'accertamento,  a
 carico della S.p.a. E.N.E.L. - Direzione distribuzione Piemonte-Valle
 d'Aosta,  corrente  in  Torino, corso Regina Margherita n. 267, della
 tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) per l'anno
 1996, determinata in L. 6.030.000, oltre  a  sanzioni,  interessi  di
 mora  e  diritti  vari,  per  un  carico tributario complessivo di L.
 15.129.000.  Contro la suddetta pretesa fiscale,  si  e'  opposta  la
 societa' ricorrente sostenendo:
     a)   l'illegittimita'   della   tassazione  de  quo,  attuata  in
 applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47, commi 1 e  2  del
 d.lgs.  n.  507/1993, per violazione dell'art. 76 della Costituzione,
 in considerazione del fatto che la citata normativa non accoglierebbe
 l'indirizzo espresso dalla legge delega  23  ottobre  1992,  n.  421,
 circa  il  limite  di  tassazione  delle variazioni in aumento per le
 occupazioni permanenti del suolo pubblico; il che avrebbe  provocato,
 secondo  l'opponente,  un  aumento  di  oltre  sei  volte  del carico
 tributario attinente alla antecedente imposizione;
     b) l'illegittimita' del criterio di determinazione  della  tassa,
 dato che la stessa risulterebbe rapportata alla lunghezza di tutte le
 strade  del  territorio  comunale,  senza tener conto della parte del
 suolo effettivamente occupato  dalle  condutture  od  impianti,  come
 stabilito  dall'art.  47, punto I, del precitato decreto delegato; il
 tutto senza calcolare quanto gia' versato dalla societa'  stessa  per
 l'anno in questione;
     c)   l'illegittima   applicazione   delle   sanzioni  per  omessa
 dichiarazione, in quanto, per l'art. 50  dello  stesso  decreto,  non
 sussisterebbe  l'obbligo  della  denunzia  per  gli anni successivi a
 quello di prima applicazione della tassa (1994), salvo per  le  nuove
 installazioni, peraltro regolarmente denunziate.
   Replica, a sua volta, la S.r.l. A.G.I.A.P., facendo presente:
     aa) che, a seguito dell'emanazione della legge delega n. 421/1992
 dove  risultano  fissati  in  via  generale,  per i tributi locali, i
 principi ed i criteri ad essi conferenti -  e  tra  questi  anche  il
 livello  di  massima tassazione della Tosap richiamato dalla societa'
 ricorrente -, il d.lgs. n. 507/1993, quale  decreto  delegato,  nello
 stabilire,  per  detta tassazione, una rideterminazione delle tariffe
 in relazione alla ripartizione dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque
 classi,  provvedeva  altresi',  ad  introdurre  la  prevista forma di
 determinazione forfettaria della  tassa  stessa,  relativamente  alle
 occupazioni  del  sottosuolo  e  del  soprasuolo  pubblico  con linee
 elettriche, cavi, condutture  e  simili.  E  tale  indirizzo  avrebbe
 determinato  un  sostanziale  assorbimento, in detta statuizione, del
 predetto limite sugli aumenti delle occupazioni  permanenti  rispetto
 alla  antecedente  situazione  tributaria  del soggetto contribuente,
 nella ulteriore considerazione che lo stesso troverebbe, comunque, un
 obiettivo  impedimento,  in fase di pratica applicazione del tributo,
 dato dalla impossibilita' di istituire un collegamento  fra  i  nuovi
 criteri  e quelli proprii della precedente normativa, per mancanza di
 termini comuni dei procedimenti medesimi;
     aa/I) che, in ogni caso, il limite in questione non  risulterebbe
 violato,  quand'anche  lo  stesso  fosse  fatto  salvo  in  linea  di
 principio, dato che l'eventuale aumento dell'imposizione  sarebbe  da
 ritenersi  aderente  alla  tariffa  e  non gia' alla tassa come tale,
 tenuto anche presente che una diversa interpretazione della normativa
 legittimerebbe l'eventuale  evasione  perpetuatasi  nelle  annualita'
 precedenti,   condizione   che,   se  accertata,  non  prospetterebbe
 quell'eccessivo aumento della tassazione lamentata dall'E.N.E.L.  per
 l'anno in contestazione;
     bb)  che,  per  quanto attiene all'entita' della tassa, la stessa
 risulterebbe  conseguente  ai  dati  messi   a   disposizione   della
 amministrazione  comunale; dati che confermerebbero l'occupazione del
 sottosuolo per l'intero sviluppo viario del comune;
     cc)  che,  per  l'applicazione  delle  sanzioni,  il   versamento
 dell'importo  operato  dal  contribuente configurerebbe una implicita
 denunzia positiva per le occupazioni supposte imponibili e, negativa,
 per le variazioni  eventualmente  intervenute,  ragione  per  cui  un
 aumento   della   tassa,   rispetto   alla  situazione  preesistente,
 comporterebbe una condizione di infedelta' della denunzia del tributo
 in rapporto a quanto gia' corrisposto al comune.
   La commissione, per sua parte, nell'udienza di data odierna,  udite
 le  parti  in  causa,  dichiara  di riservarsi in ordine alla propria
 decisione.
                        Motivi della decisione
   La controversia insorta  fra  l'E.N.E.L.  S.p.a.  e  la  A.G.I.A.P.
 S.r.l.,  quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei
 tributi locali per il Comune di  Bosconero  (Torino),  evidenzia  una
 primaria    eccezione   di   incostituzionalita',   sollevata   dalla
 ricorrente, in ordine al contenuto del d.lgs. 15  novembre  1993,  n.
 507 - decreto legislativo delegato - nella parte in cui, all'art. 47,
 non  appare conforme all'indirizzo espresso, in ordine alla tassa per
 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei  comuni  e
 delle  province,  dalla correlativa legge delega del 23 ottobre 1992,
 n. 421.
   Il rilievo muove dall'osservazione secondo la  quale  la  precitata
 legge  ha  previsto,  fra l'altro, all'art. 4, lett. b), punti 1 e 2,
 tre  precisi  criteri  direttivi,  rappresentati,  per  i  casi   che
 interessano la presente controvesia, da:
     una  rideterminazione  delle tariffe al fine di una piu' adeguata
 rispondenza al beneficio economico retraibile, nonche'  in  relazione
 alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi;
     un  limite  tributario,  relativamente alle variazioni in aumento
 per le occupazioni permanenti, fissato al 50%  delle  misure  massime
 della  tassazione  vigente  al  momento  dell'entrata in vigore della
 nuova normativa;
     una forma  di  determinazione  forfettaria  della  tassa  per  le
 occupazioni  di  spazi  soprastanti  e sottostanti il suolo con linee
 elettriche, cavo, condutture e simili.
   Se  non  che,  a  fronte  di detto indirizzo, il d.lgs. 15 novembre
 1993, n.  507,  come  decreto  delegato,  se  ha  provveduto  per  la
 rideterminazione  delle  tariffe  nonche'  per la prevista tassazione
 forfettaria per particolari installazioni ed  allacciamenti  tecnici,
 nulla  ha  disposto  circa  il  limite  di  prelievo  concernente  le
 possibili  variazioni   in   aumento   attinenti   alle   occupazioni
 permanenti,   determinabili   in  base  alle  nuove  disposizioni  di
 attuazione.
   Da  qui  l'opposizione  della  societa'  contribuente,  alla  quale
 verrebbe  imputata,  a  seguito  di  detta  omissione, una tassazione
 marcatamente eccedente rispetto a quella  propria  della  antecedente
 legislazione,   e  la  conseguente  proposizione,  sul  punto,  della
 eccezione di incostituzionalita' della normativa  di  cui  al  citato
 decreto legislativo.
   Ora,  sulla posizione assunta dalla ricorrente, l'A.G.I.A.P. S.r.l.
 obietta negando l'esistenza di un siffatto difetto  nella  contestata
 normativa di attuazione, opponendo tutta una serie di considerazioni,
 delle  quali  il  Collegio  reputa  di  dover  rilevare solo la parte
 riguardante il sistema di forfetizzazione della tassa  nonche'  delle
 relative  conseguenze,  tralasciando  le  indimostrabili  ipotesi  di
 possibili  evasioni  dall'imposizione  per  gli  anni  precedenti  il
 periodo  in  contestazione,  chiaramente  infondate  ed estranee alla
 problematica proposta.
   Ed, in tal senso, e' da annotare come, secondo  la  concessionaria,
 la  meccanica del forfait, adottata per la determinazione del tributo
 relativo agli impianti o collegamenti  della  societa'  contribuente,
 non  consentirebbe una effettiva applicazione del precitato limite di
 tassazione, nella considerazione che lo stesso non  si  concilierebbe
 con la situazione propria della antecedente normativa.
   Di  fatto,  in  detto contesto, i vari tipi di impianti risultavano
 ripartiti secondo una diversa tipologia impositiva, rapportata sia al
 numero dei medesimi che alla loro  effettiva  localizzazione,  mentre
 l'introduzione   del  predetto  criterio  della  forfetizzazione  del
 tributo,  presupponendo  una  necessaria  uniformita'  formale  degli
 impianti  in  questione,  non  potrebbe accogliere, nella sua pratica
 attuazione,  il  cosiddetto  termine  del  50%   sull'aumento   della
 medesima,   per   assenza   del   parametro  di  riferimento  con  le
 disposizioni vigenti fino al momento  dell'entrata  in  vigore  della
 nuova regolamentazione.
   A  cio'  sarebbe  ancora  da  aggiungere l'ulteriore considerazione
 concernente la possibile attribuzione degli aumenti delle  variazioni
 alla  tariffa  anziche'  alla  tassa  come  tale,  ragione per cui il
 predetto limite  di  tassazione  non  sarebbe  proponibile  in  detta
 specifica strutturazione dell'accertamento del tributo.
   Orbene,  in  tale  piu'  succinta  esposizione  della questione, il
 Collegio osserva che le ragioni opposte dalla Concessionaria  tendano
 ad  accorpare condizioni e situazioni impositive, fra loro nettamente
 diverse, in un  insieme  operativo  tributario  per  nulla  idoneo  a
 siffatte improprie ipotizzazioni.
   Infatti,   e'   di   tutta  evidenza  come,  per  ogni  imposizione
 tributaria,  valga  un  preciso  iter   applicativo   che,   partendo
 dall'esistenza  di  un  determinato  presupposto  di tassazione ed in
 presenza di un predeterminato indice di prelievo fiscale rapportabile
 a quest'ultimo, giunge alla determinazione del carico  tributario  da
 attribuire  al soggetto contribuente; carico sul quale possono ancora
 valere condizioni di esenzione o di riduzione del tributo per ragioni
 economico-sociali che il legislatore ritiene, in un certo momento, di
 prendere in considerazione.
   Pertanto, in questa precisa sequenza, e' da ritenersi  quanto  meno
 non  appropriata  una  prospezione  della tassazione che proponga, in
 ultima analisi, una  sostanziale  commistione  fra  queste  tre  fasi
 dell'accertamento del debito fiscale, ravvisando lineamenti e valenze
 intercambiabili  fra  la  nozione di tassa od imposta, come risultato
 del procedimento di accertamento, e quella propria  del  procedimento
 stesso,  riguardato  ora  rispetto  all'indice  del  prelievo  ora al
 presupposto tributario - tipico in tal senso lo scambio di  posizioni
 fra  tariffa  e tassa -, tale da addurre ad erronee conclusioni sulle
 specifiche condizioni dell'intero processo accertativo.
   E' il caso,  infatti,  rivelato  dalla  controversia,  insorto  sul
 cosiddetto limite di tassazione presente nell'art. 4, lett. b), punto
 1,   della   precitata   legge   delega,   per   il   quale  debbono,
 necessariamente, valere le prospezioni e le suddivisioni di principio
 accennate in precedenza, senza interferenze di sorta.
   Ed invero, quando la disposizione in argomento fa riferimento,  per
 le occupazioni permanenti, ad una entita' delle variazioni in aumento
 non  superiore  al  "50  per cento della misura massima di tassazione
 vigente", la stessa assume come elemento fondamentale, rispetto tanto
 alla normativa antecedente che a quella  di  nuova  applicazione,  il
 risultato  del  processo  accertativo  posto in atto, ossia l'entita'
 della tassa che, in qualsiasi forma dedotta, viene arrestata, in tale
 previsione, ad un certo livello di prelievo.
   E se di tassa si tratta, vale a dire di una conseguenza  ultima  di
 una  azione  fiscale  posta a monte della medesima, sulla quale, poi,
 agisce una decurtazione,  o  contenimento,  dell'entita'  fiscale  da
 versare  all'ente  pubblico  per volonta' del legislatore, non sembra
 esservi  dubbio  alcuno  sul  fatto   che   questa   fase   terminale
 dell'accertamento  nulla  abbia  a  che  vedere  con  quella  ad essa
 antecedente,  riservata  tanto  ai  presupposti  che  alla  specifica
 strutturazione del tributo.
   In altri termini: che questi possano riferirsi a classi piu' o meno
 numerose  di  imposizione,  oppure  ad  un  sistema di determinazione
 forfettaria, anziche' analitica, della tassa, ovvero all'esistenza, o
 meno,  di  parametri  di  riferimento  con  le  condizioni  di  fatto
 rilevanti  sotto la passata legislazione, cio' attiene esclusivamente
 alla meccanica  della  tassazione  e  non  gia'  al  risultato  della
 medesima,   che,   come   tale,  non  puo'  subire  alcuna  ulteriore
 aggregazione di diverso genere senza travalicare,  irrimediabilmente,
 nella  esiziale  contraddizione  concettuale  di  un effetto che, nel
 contempo, sia causa di se stesso.
   Pertanto,   l'argomentare   dell'A.G.I.A.P.   S.r.l.,    dove    il
 procedimento di accertamento - riferito al rinnovo delle classi ed al
 sistema  forfettario - viene sostanzialmente fuso nel risultato della
 tassa, al solo fine di assorbire, in detto  accorpamento,  una  certa
 entita'  della medesima ritenuta intassabile, non sembra possa essere
 minimamente condivisa.
   Del  resto,  avendo  ben  presenti  le   varie   fasi   concernenti
 l'imposizione  tributaria in generale - tassa od imposta che sia - ed
 assumendo come punto di riferimento il  fatto  che  l'entita'  di  un
 tributo  puo'  essere  vincolata  ad  un  certo  plafond da parte del
 legislatore stesso, non puo' che dedursi, con ogni ovvieta', come una
 siffatta  condizione  sia  unicamente  accertabile  dall'esame  delle
 enunciazioni espresse dalle normative interessate -  legge  delega  e
 decreto  legislativo  delegato  -,  senza  che  su  di  esse  possano
 interferire considerazioni  obiettivamente  estranee  alla  questione
 proposta.
   Di  conseguenza,  preso  atto che l'indirizzo contenuto nella legge
 delega 23 ottobre 1992, n. 412,  all'art.  4,    lett.  b),  punto  1
 secondo periodo, concernente il limite di tassazione delle variazioni
 in  aumento  per  le  occupazioni  permanenti,  non  trova  analoga e
 corrispondente previsione nella normativa di  attuazione  di  cui  al
 d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507, quale decreto legislativo delegato,
 la Commissione considera non manifestamente infondata l'eccezione  di
 incostituzionalita',  proposta dalla parte ricorrente, in ordine alla
 predetta omissione, ravvisando nella medesima un eccesso di delega da
 parte del Governo, in violazione  di  quanto  disposto  dall'art.  76
 della Costituzione della Repubblica.