IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100 secondo  comma,  d.P.R.  n.
 570/1960  sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema
 brevita' del termine di prescrizione previsto per  il  reato  di  cui
 all'art.  90,  secondo  comma, d.P.R. citato, che e' stato contestato
 agli imputati Gottardo Emilio, Mauro Anna e  Ceschia  Ferdinando  nel
 procedimento  n.  79/1998  r.g.  trib. per violazione dei principi di
 ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione  penale
 di  cui  all'art.  112  della  Costituzione e di buon andamento della
 pubblica amministrazione di cui all'art.  97 della Costituzione;
   Sentiti i difensori degli imputati;
                             O s s e r v a
   Premesso che il reato di cui   all'art. 90, secondo  comma,  d.P.R.
 16  maggio 1960, n. 570, contestato ai suddetti imputati, pur essendo
 punito con la reclusione da due a cinque  anni  e  con  la  multa  e'
 soggetto  ad  un  termine prescrizionale di soli due anni, secondo il
 disposto dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. citato;
   Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove  si  consideri
 il  diverso  e  molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto
 dall'art. 157, n. 3  c.p.,  con  riferimento  a  delitti  puniti  con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita',  quali  le
 contravvenzioni  punite  con  la  sola  pena  pecuniaria; considerato
 ancora che  l'art.    479  c.p.  che  punisce  condotte  analoghe  e'
 sottoposto  al  termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157,
 n. 3 c.p.;
   Atteso  che  la  pena  edittale minima prevista per il reato di cui
 all'art. 90 d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima  prevista
 per  il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del
 marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto  attribuire  a
 tale  condotta,  trattandosi  di  norme poste a tutela del corretto e
 regolare svolgimento del procedimento elettorale e,  conseguentemente
 del  funzionamento  delle  istituzioni  democratiche,  cio' che rende
 tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni  sia  previsto
 lo  stesso  termine  prescrizionale  stabilito per le contravvenzioni
 punite con la sola pena dell'ammenda e dunque  per  fatti  di  minima
 rilevanza sociale;
   Ritenuto  che  tale  previsione  si  palesi dunque in contrasto con
 l'art. 3  della  Costituzione  in  quanto  situazioni  analoghe  sono
 irragionevolmente  sottoposte  ad  un  diverso trattamento normativo,
 nonche'  con  l'art.    112  della  Costituzione  perche',   per   la
 complessita'   e   durata   degli  accertamenti  da  svolgersi  sulla
 regolarita'  di  rilevante  numero  di   sottoscrizioni   per   liste
 elettorali,   l'assoluta   esiguita'   del   termine   prescrizionale
 vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio
 dell'azione penale, nonche'  con  l'art.  97  della  Costituzione  in
 quanto   si   determinerebbe   un   inutile  dispendio  di  attivita'
 processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del
 termine prescrizionale;
   Osservato  che,  per  quanto  prospettato  dal  pubblico  ministero
 mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno
 di  ballottaggio  per  le elezioni comunali di data 9 maggio 1995, il
 reato in esame risulta prescritto, ove applicata la norma  della  cui
 legittimita' costituzionale si dubita, in data 9 maggio 1998;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
     che,  ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non e'
 inficiato dall'intervenuto decorso del termine prescrizionale,  posto
 che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' proprio
 la norma che stabilisce la durata del detto termine, onde non puo' in
 ogni  caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici in
 esame, ne', conseguentemente, provvedersi alla declaratoria  ex  art.
 129 c.p.p.;
     che,  infine,  il rilievo sulla naura piu' favorevole della norma
 impugnata rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  non  preclude,  sotto  il profilo della
 rilevanza e ammissibilita', la proposizione della  questione  de  qua
 (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983);