IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2113/97 r.g.r. proposto da Ardizio Mariagrazia, Brescianini Alessia, Clerico Barbara, Gianotti Elena, Grosso Elettra, Ivaldi Francesca, Mussano Carlotta, Riccio Debora, rappresentati e difesi dagli avv.ti M. Guelfi e R. Longhin, presso la prima elettivamente demociliate in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrenti; Contro l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento dei "dinieghi" opposti alle ricorrenti universita' di Torino - facolta' di medicina e chirurgia - alla iscrizione al "corso di laurea in medicina e chirurgia" per l'a.a. 1997/1998 sulla scorta della graduatoria selettiva del 18 settembre 1997; della deliberazionie 22 febbraio 1997 del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino; della deliberazione 16 giugno 1997 del senato accademico; del manifesto accademico 21 luglio 1997 a firma del rettore magnifico e di quello 30 luglio 1997 a firma del preside della facolta' di medicina relativi ai corsi di laurea per l'a.a. 1997/1998, nonche' per l'annullamento del decreto 31 luglio 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, avente ad oggetto "limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998" ed ancora per l'annullamento in quanto di ragione, dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, avente ad oggetto "regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", in una con gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento; e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi, per le ricorrenti e l'avv. dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 12 e il 13 novembre 1997 Ardizio Mariagrazia e litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver sostenuto la prova selettiva per l'immatricolazione, nell'anno accademico 1997/1998, al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' di Torino, senza collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione di legge con riferimento alla riserva contenuta negli artt. 33 e 34 della Costituzione in relazione all'art. 9, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'art. 6 della legge 3 maggio 1989,n. 168; straripamento di potere. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', sviamento. Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997 in relazione agli artt. 33, 34 e 87 della Costituzione; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997 in relazione agli artt. 6 della legge n. 168/1989 e al d.P.R. 20 febbraio 1980, n. 135; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', sviamento; 3) violazione di legge con riferimento all'art. 9, commi 1 e 4 della legge n. 341/1990, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997, nonche' dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 245/1997. Violazione di legge con riferimento al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', sviamento. Violazione dell'art. 97 della Costituzione; 4) violazione di legge in relazione al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonche' all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicita', contraddittorieta', disparita' di trattamento; violazione dell'art. 97 della Costituzione. Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastate dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Le ricorrenti, che intondono iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti dell'Universita' di Torino che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per le ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Torino non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alle ricorrenti un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilievante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo commma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante I'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenzali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1996, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenzali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN) la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va dispota la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.