IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1965/97 r.g.r.
 proposto da Del Mastro Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti  C.
 Mauceri  e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente domiciliato
 in Genova, via Corsica, 2/11, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  della  delibera  del senato accademico con cui
 l'Universita'  degli  studi  di  Genova  ha  deliberato  per   l'anno
 accademico 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  limitatamente  agli studenti gia'
 immatricolati   nell'a.a.   1996/1997   con   esclusione   di   nuove
 immatricolazioni  nonche' di tutte le relative delibere del consiglio
 di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del  consiglio
 di  facolta'  di medicina e chirurgia, nonche' del d.P.R. 28 febbraio
 1980, e della allegata tabella XVIII-bis in parte qua, dello  statuto
 dell'universita' in parte qua, del regolamento didattico di ateneo di
 cui  non  si  conoscono  gli  estremi  in  parte qua, e per quanto di
 ragione, dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del  31
 luglio  1997 in parte qua, nonche' delle relative deliberazioni delle
 competenti autorita' accademiche della medesima universita', di  ogni
 altra  determinazione  rettorile,  e  di  ogni altro atto presupposto
 connesso e conseguente;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. M.G. Lanero,
 per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  6  novembre  1997  Del  Mastro  Marco
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di  volersi  iscrivere  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi dentaria, presso l'Universita' di Genova, ma
 di aver appreso che per l'anno accademico 1997-1998 non vi sono posti
 disponibili per nuove immatricolazioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)    violazione    dei    principi   generali   dell'ordinamento
 costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.;
     2)  violazione  del   principio   costituzionale   dell'autonomia
 universitaria  e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33
 e 34 Cost.;
     3) ulteriore violazione sotto diverso profilo dell'art. 33  e  34
 anche  con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita'
 costituzionale della legge n. 341/1990 in parte qua;
     4) violazione ed  erronea  applicazione  dell'art.  9,  legge  19
 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto ministeriale n. 745 del 21
 luglio  1997  e  decreto  ministeriale  31  luglio 1997 ed eccesso di
 potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti;
     5) violazione della  tabella  XVIII-bis  allegata  al  d.P.R.  28
 febbraio  1980,  n.  135,  nonche'  dello statuto dell'Universita' di
 Genova  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la  possiblita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 dell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dal  ricorrente.  Egli
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m.   31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio
 che l'annullamento dell'atto del consiglio di  corso  di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i
 provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque
 stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il  Collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai  corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti  disponibili  per l'anno accademico 1997-98, nella
 Univesita' di Genova (con d.m.
  del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il Collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalle
 considerazioni  sopra  svolte,  in  base  alle  quali il diritto allo
 studio,  garantito  dagli  artt.  33  e  34  Cost.,   puo'   soffrire
 limitazioni solo per effetto di norme rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica;  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997, all'art. 9, comma 4,  legge  n.  341  del  1990,  delega  i
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistono   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte   cost.   5   febbraio  1986,  n.  34,  e  giurisprudenza  ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso  ...  ai  corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello  stesso  senso  il  t.a.r.,
 Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio,  per la parte
 concernente l'impugnazione del  regolamento  ministeriale  21  luglio
 1997  e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art.
 23, legge n. 87 del 1953,  fino  alla  pronuncia  sulla  legittimita'
 costituzionale della norma indicata.