IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1964/97  r.g.r.
 proposto  da  Bava Erica e Martinengo Lorenzo, rappresentati e difesi
 dagli avv.ti Corrado Mauceri e  Maria  Grazia  Lanero,  elettivamente
 domiciliati  in  Genova, via Corsica, 2/11 presso lo studio dell'avv.
 Lanero, ricorrenti;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore  in  carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  delle  delibere  del  senato  accademico,  del
 consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'  degli
 studi  di  Genova,  nonche' del d.P.R. n. 95/1986 in parte qua, dello
 statuto della predetta Universita' in in parte qua,  del  regolamento
 didattico  di  ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali,
 del bando che ha indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n.  245  del
 21  luglio  1997  e  del 31 luglio 1997 in parte qua, nonche' di ogni
 altro atto dell'universita' presupposto connesso  e  conseguente  ivi
 compresi  i  provvedimenti  dell'universita' applicativi che limitano
 l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv.  M.G.  Lanero,
 per   i  ricorrenti  e  l'avvocato  dello  Stato  A.  Olivo,  per  le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Bava Erica  e  Martinengo
 Lorenzo  impugnavano,  chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in
 epigrafe indicati, esponendo  di  non  aver  potuto  iscriversi  alla
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita' di Genova, non
 essendosi  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  degli
 ammessi per l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)    violazione    dei    principi   generali   dell'ordinamento
 costituzionale  con  riferimento  agli  artt.  3,  33  e   34   della
 Costituzione;
     2)   violazione   del   principio  costituzionale  dell'autonomia
 universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt.  33
 e 34 della Costituzione;
     3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34
 anche  con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita'
 costituzionale della legge n. 341/1990 in parte qua;
     4) violazione ed  erronea  applicazione  dell'art.  9,  legge  19
 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della
 legge  15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e
 d.m.  31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita'  e  difetto
 di istruttoria e dei presupposti;
     5)  violazione  dell'art.  6  del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95,
 nonche' della normativa attuativa  dell'Universita'  degli  studi  di
 Genova  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione.
   I ricorrenti concludevano per l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastati   dalle
 amministrazioni intimate, costituintesi in causa.
   Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I  ricorrenti, che intendeno iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugnano i  provvedimenti  che
 per  l'anno  accademico  1997-98  hanno  limitato il numero dei posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata esercitata con decreto ministeriale 31 luglio 1997.
   Formano oggetto del ricorso  anche  gli  atti  dell'Universita'  di
 Genova  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio della
 limitazione  delle  iscrizioni  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli  per i ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame del giudizio incidentale di legittimita'  costituzionale  che
 ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  ai  ricorrenti  un  grado  minore di
 tutela.