IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1964/97 r.g.r. proposto da Bava Erica e Martinengo Lorenzo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Maria Grazia Lanero, elettivamente domiciliati in Genova, via Corsica, 2/11 presso lo studio dell'avv. Lanero, ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento delle delibere del senato accademico, del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova, nonche' del d.P.R. n. 95/1986 in parte qua, dello statuto della predetta Universita' in in parte qua, del regolamento didattico di ateneo, nonche' dei relativi provvedimenti rettoriali, del bando che ha indetto la selezione nonche' dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 in parte qua, nonche' di ogni altro atto dell'universita' presupposto connesso e conseguente ivi compresi i provvedimenti dell'universita' applicativi che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M.G. Lanero, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Bava Erica e Martinengo Lorenzo impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, non essendosi collocati in posizione utile nella graduatoria degli ammessi per l'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; 2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione; 3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimita' costituzionale della legge n. 341/1990 in parte qua; 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e d.m. 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto di istruttoria e dei presupposti; 5) violazione dell'art. 6 del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95, nonche' della normativa attuativa dell'Universita' degli studi di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituintesi in causa. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I ricorrenti, che intendeno iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con decreto ministeriale 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti dell'Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per i ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe ai ricorrenti un grado minore di tutela.