IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2262/97 r.g.r. proposto da Janis Daria, rappresentata e difesa dall'avv. M. Rossi, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova, via Malta n. 4A/6, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/98, della comunicazione di classificazione al 204 posto della graduatoria nota alla ricorrente dal 26 novembre 1997 nonche' previa sospensione nella parte in cui abbia subordinato l'iscrizione al 1 anno di corso di laurea in medicina e chirurgia al superamento di una prova selettiva e comunque abbia limitato i numero dei posto disponibili per l'a.a. 1997/98 e segnatamente: del d.m. M.U.R.S.T. 26 luglio 1998 (rectius 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997) menzionato nel bando, della circolare del M.U.R.S.T. 5 luglio 1997, del bando 1 agosto 1997 con cui l'Universita' di Genova facolta' di medicina e chirurgia ha indetto prove selettive per l'ammissione al corso di laurea medesimo, dello statuto dell'Universita' degli studi, facolta' di medicina occorrendo del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. A. Masetti, su delega dell'avv. M. Rossi, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 4 dicembre 1997, Janis Daria, impugna, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova per l'anno accademico 1997-98, ma di essersi collocata in posizione non utile nella graduatoria della relativa prova di ammissione. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione in relazione alla falsa applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti. Incompetenza; 2) violazione falsa applicazione dell'art. 6, d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95. Difetto dei presupposti legittimanti. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 18 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con decreto ministeriale 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti dell'Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela.