IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2262/97  r.g.r.
 proposto  da  Janis Daria, rappresentata e difesa dall'avv. M. Rossi,
 presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova,  via  Malta  n.
 4A/6, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento   di   approvazione   della
 graduatoria  finale  degli  ammessi  al corso di laurea in medicina e
 chirurgia per l'a.a. 1997/98, della comunicazione di  classificazione
 al  204  posto della graduatoria nota alla ricorrente dal 26 novembre
 1997 nonche' previa sospensione nella parte in cui abbia  subordinato
 l'iscrizione  al 1 anno di corso di laurea in medicina e chirurgia al
 superamento di una prova selettiva e comunque abbia limitato i numero
 dei posto disponibili per l'a.a. 1997/98  e  segnatamente:  del  d.m.
 M.U.R.S.T.    26  luglio  1998  (rectius  21  luglio  1997,  n.  245,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio  1997)  menzionato  nel
 bando,  della  circolare  del  M.U.R.S.T.  5 luglio 1997, del bando 1
 agosto 1997 con cui l'Universita' di Genova facolta'  di  medicina  e
 chirurgia  ha  indetto  prove  selettive per l'ammissione al corso di
 laurea medesimo, dello statuto dell'Universita' degli studi, facolta'
 di medicina occorrendo del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. A. Masetti, su
 delega dell'avv. M. Rossi, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato
 A. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 4 dicembre 1997,  Janis  Daria,  impugna,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver presentato domanda di iscrizione alla  facolta'  di
 medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova per l'anno accademico
 1997-98,  ma  di  essersi  collocata  in  posizione  non  utile nella
 graduatoria della relativa prova di ammissione.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione falsa applicazione degli artt. 3,  33  e  34  della
 Costituzione  in  relazione  alla  falsa  applicazione della legge 19
 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge
 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per  difetto  assoluto  dei
 presupposti, travisamento dei fatti. Incompetenza;
     2)  violazione falsa applicazione dell'art. 6, d.P.R. 28 febbraio
 1986, n. 95. Difetto dei presupposti legittimanti. Eccesso di  potere
 per difetto di motivazione ed istruttoria.
   La  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastata    dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 18 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   La ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata esercitata con decreto ministeriale 31 luglio 1997.
   Formano oggetto del ricorso  anche  gli  atti  dell'Universita'  di
 Genova  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio della
 limitazione  delle  iscrizioni  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  del  giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che
 ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si assicurerebbe alla  ricorrente  un  grado  minore  di
 tutela.