IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2090/97 r.g.r. proposto da Ghezzi Luca, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Guelfi e G.P. Giannini, presso la prima elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98 con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997) da cui risulta che per l'anno accademico 1997/98, il primo di odontoiatria presso l'Universita' degli studi di Genova e' attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996-97, nonche' degli atti connessi, in particolare: il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 13 novembre 1997, Ghezzi Luca impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, in quanto per l'anno accademico 1997-98 i provvedimenti impugnati non prevedono posti disponibili per nuove iscrizioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana; 2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 della Costituzione italiana. Eccesso di potere per straripamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto con il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Universita' di Genova. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.