IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 2257/96 vertente tra la Cas.di.t. S.r.l. e la Midas Corporation Manifactures, con l'intervento volontario di Tagliamonte Antonio ed avente ad oggetto la richiesta di provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., relativo alla sospensione della lettera di credito n. 7200- LC- 4934 accesa dalla ditta Cas.di.t. S.r.l. in favore della Midas Corporation Manifacuteres c.p.o. box 6016, Seoul Midas Corporation Manifactures Korea; Letti gli atti; Udita la discussione orale dei procuratori; Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Premesso che con ricorso depositato il 19 novembre 1996 Cas.di.t. S.r.l. assumendo di aver acquistato da Midas Corporation Manifactures un grosso quantitativo di stoffe con un contratto di vendita su documenti a mezzo di lettera di credito irrevocabile emessa dal Banco di Napoli s.p.a., filiale di S. Giuseppe Vesuviano: che le stoffe inviate si erano rivelate difformi da quelle di cui al contratto; che a fronte di tale inadempimento, il pagamento di cui alla lettera di credito si palesava quale pregiudizio imminente ed irreparabile, in considerazione della difficolta' di recupero delle somme esborsate. Sulla base di tali premesse chiedeva la sospensione con decreto della citata lettera di credito. Il giudice designato sospendeva ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., con decreto del 21/26 novembre 1996, il pagamento della lettera di credito assegnava all'istante per la notificazione di ricorso e decreto il termine massimo concesso dall'art. 669-sexies per le notificazioni all'estero, ossia fino al 17 dicembre 1996 (ventiquattro giorni liberi). L'istante notificava mediante l'invio, ai sensi dell'art. 30 l.n. 200/67, a mezzo ufficiale giudiziario del plico all'Ambasciata italiana a Seoul, avendo la societa' convenuta sede in Korea. La notificazione, richiesta in data 28 novembre 1996, non si perfezionava nel termine. Alla udienza del 6 febbraio 1997 Midas Corporation Manifactures non si costituiva, ma interveniva volontariamente Antonio Tagliamonte, agente in Italia della stessa, chiedendo la revoca del provvedimento per la mancata notificazione nel termine e, comunque, nel merito. Su tale richiesta il g.d. si riservava concedendo termine per note. A scioglimento della riserva; O s s e r v a E' opportuno identificare le norme applicabili al caso di specie: l'art. 669-sexies c.p.c., dispone che, laddove il provvedimento cautelare sia concesso con decreto, l'udienza per la conferma, revoca o modifica dello stesso venga fissata entro un termine non superiore a giorni quindici della pronuncia del decreto ed in tal caso la notificazione deve avvenire entro il termine perentorio di otto giorni; nel caso in cui la notificazione debba farsi all'estero, a norma del citato articolo, i termini sono triplicati. L'art. 142 c.p.c., prevede che, se il destinatario dell'atto da notificare non ha residenza, ne' domicilio, nel territorio dello Stato, la notificazione debba avvenire in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali ovvero previsti dalla legge n. 200/1967. Solo quando non e' possibile procedere in tali sensi l'atto e' notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta e consegna di una terza copia al Pubblico Ministero. Il ricorrente ha fatto ricorso alla procedura di notificazione consolare di cui agli artt. 30 e 75 d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967. Cio' e' corretto. La Korea, infatti, non aderisce alla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, ne' ha stipulato alcuna convenzione bilaterale con l'Italia in materia di notificazione di atti giudiziari. In tali casi la dottrina ha delineato, sulla scorta di una prassi in tal senso ben definita, un'attivita' consolare al di fuori di convenzioni ad hoc che puo' essere compiuta in virtu' di una diversa forma di assistenza prestata dallo Stato ad quem, sia essa di mera tolleranza che di fattiva collaborazione. Il console, pertanto, pur in difetto di specifiche convenzioni potra' tentare una notifica con la collaborazione della autorita' locale ovvero del servizio postale straniero: cio' purche' la consegna dell'atto da notificare venga fatta al console in loco ovvero, come nel caso di specie, mediante inoltro da parte dell'ufficiale giudiziario, rimanendo viceversa esclusa la possibilita' di inoltro al console dell'atto da notificare attraverso il servizio postale. Se cio' e' vero, peraltro, deve pure affermarsi che una tale notificazione non deroga al principio generale per cui la stessa si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario. Cio' nel caso di specie, a mente dell'art. 669-sexies c.p.c., deve avvenire nel termine massimo di ventiquattro giorni. La questione dal combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, c.p.c., e 669-sexies c.p.c., emerge che la notificazione del decreto contenente il provvedimento cautelare debba avvenire, quando il destinatario dello stesso risieda all'estero, entro il termine massimo di ventiquattro giorni, termine che la legge definisce perentorio ed entro il quale, ai sensi degli artt 30 e 75 c.p.c., d.P.R. n. 200/1967, il notificante deve inviare a mezzo ufficiale giudiziario l'atto da notificare console italiano nel paese di destinazione e questi deve provvedere alla notificazione direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad quem. Tale combinato disposto sembra comportare un sacrificio del diritto di difesa ed una disparita' di trattamento tra i destinatari di un provvedimento cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilita' che, nel breve termine descritto dall'art. 669-sexies c.p.c., non si perfezioni la notificazione nello Stato estero, soprattutto laddove questo, come nel caso di specie, non aderisca alla convenzione dell'Aja. In considerazione di quanto sopra, questo giudice, solleva la seguente questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost. - degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Sulla rilevanza Applicando le norme sopra descritte nel caso di specie il provvedimento concesso con decreto va revocato in quanto agli atti, oltre a non esservi la prova della avvenuta notificazione, v'e' la certezza della tardivita' della stessa: il ricorrente ha, infatti, prodotto fax della ambasciata italiana a Seoul in cui si dichiara che l'atto da notificare e' pervenuto ivi in data 30 dicembre 1996, ossia dopo lo spirare del termine di legge. Sulla non manifesta infondatezza Oltre quanto sopra osservato, la non manifesta infondatezza della questione e' desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 3 marzo 1994 che, in un precedente identico ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo Comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. La sentenza, oltre a dichiarare la incostituzionalita' delle norme indicate, conforta nella correttezza della interpretazione di quelle oggetto del presente giudizio. Consente, in altre parole, di escludere che si possa risolvere in via interpretativa - ritenendo sufficiente gia' nel quadro delle norme applicate - il mero compimento delle formalita' di notificazione per discriminare della tempestivita' della stessa.