IL TRIBUNALE
   Nel procedimento n. 2257/96 vertente tra la Cas.di.t. S.r.l.  e  la
 Midas   Corporation  Manifactures,  con  l'intervento  volontario  di
 Tagliamonte  Antonio  ed  avente   ad   oggetto   la   richiesta   di
 provvedimento  cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., relativo alla
 sospensione  della  lettera di credito n. 7200- LC- 4934 accesa dalla
 ditta  Cas.di.t.     S.r.l.  in  favore   della   Midas   Corporation
 Manifacuteres  c.p.o.  box 6016, Seoul Midas Corporation Manifactures
 Korea;
   Letti gli atti;
   Udita la discussione orale dei procuratori;
   Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti  alla
 Corte costituzionale;
   Premesso  che  con ricorso depositato il 19 novembre 1996 Cas.di.t.
 S.r.l. assumendo di aver acquistato da Midas Corporation Manifactures
 un grosso quantitativo di stoffe  con  un  contratto  di  vendita  su
 documenti a mezzo di lettera di credito irrevocabile emessa dal Banco
 di  Napoli  s.p.a.,  filiale  di S. Giuseppe Vesuviano: che le stoffe
 inviate si erano rivelate difformi da quelle di cui al contratto; che
 a fronte di tale inadempimento, il pagamento di cui alla  lettera  di
 credito  si  palesava quale pregiudizio imminente ed irreparabile, in
 considerazione della difficolta' di recupero delle somme esborsate.
   Sulla base di tali premesse chiedeva  la  sospensione  con  decreto
 della citata lettera di credito.
   Il  giudice  designato  sospendeva  ai  sensi  dell'art. 669-sexies
 c.p.c., con decreto del  21/26  novembre  1996,  il  pagamento  della
 lettera  di  credito  assegnava  all'istante  per la notificazione di
 ricorso e decreto il termine massimo  concesso  dall'art.  669-sexies
 per  le  notificazioni  all'estero,  ossia  fino  al 17 dicembre 1996
 (ventiquattro giorni liberi).
   L'istante notificava mediante l'invio, ai sensi dell'art.  30  l.n.
 200/67,  a  mezzo  ufficiale  giudiziario  del  plico  all'Ambasciata
 italiana a Seoul, avendo la societa' convenuta sede in Korea.
   La notificazione, richiesta  in  data  28  novembre  1996,  non  si
 perfezionava nel termine.
   Alla udienza del 6 febbraio 1997 Midas Corporation Manifactures non
 si  costituiva,  ma  interveniva volontariamente Antonio Tagliamonte,
 agente in Italia della stessa, chiedendo la revoca del  provvedimento
 per la mancata notificazione nel termine e, comunque, nel merito.
   Su tale richiesta il g.d. si riservava concedendo termine per note.
   A scioglimento della riserva;
                             O s s e r v a
   E'  opportuno  identificare le norme applicabili al caso di specie:
 l'art. 669-sexies  c.p.c.,  dispone  che,  laddove  il  provvedimento
 cautelare sia concesso con decreto, l'udienza per la conferma, revoca
 o  modifica dello stesso venga fissata entro un termine non superiore
 a giorni quindici della pronuncia del  decreto  ed  in  tal  caso  la
 notificazione  deve  avvenire  entro  il  termine  perentorio di otto
 giorni; nel caso in cui la notificazione debba  farsi  all'estero,  a
 norma del citato articolo, i termini sono triplicati.
   L'art.  142  c.p.c.,  prevede  che, se il destinatario dell'atto da
 notificare non ha residenza,  ne'  domicilio,  nel  territorio  dello
 Stato,  la  notificazione  debba  avvenire in uno dei modi consentiti
 dalle Convenzioni  internazionali  ovvero  previsti  dalla  legge  n.
 200/1967.    Solo  quando  non  e'  possibile procedere in tali sensi
 l'atto  e'  notificato  mediante  affissione   di   copia   nell'albo
 dell'ufficio  giudiziario  dinanzi  al  quale  si  procede,  mediante
 spedizione di altra copia al destinatario per  mezzo  della  posta  e
 consegna di una terza copia al Pubblico Ministero.
   Il  ricorrente  ha  fatto  ricorso  alla procedura di notificazione
 consolare di cui agli artt. 30 e 75 d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967.
   Cio' e' corretto. La Korea, infatti, non aderisce alla  convenzione
 dell'Aja  del  15  novembre 1965, ne' ha stipulato alcuna convenzione
 bilaterale  con  l'Italia  in  materia  di  notificazione   di   atti
 giudiziari.
   In  tali  casi la dottrina ha delineato, sulla scorta di una prassi
 in tal senso ben definita, un'attivita'  consolare  al  di  fuori  di
 convenzioni  ad hoc che puo' essere compiuta in virtu' di una diversa
 forma di assistenza prestata dallo Stato ad quem, sia  essa  di  mera
 tolleranza  che  di fattiva collaborazione. Il console, pertanto, pur
 in difetto di specifiche convenzioni potra' tentare una notifica  con
 la  collaborazione della autorita' locale ovvero del servizio postale
 straniero: cio' purche' la consegna  dell'atto  da  notificare  venga
 fatta  al  console  in loco ovvero, come nel caso di specie, mediante
 inoltro da  parte  dell'ufficiale  giudiziario,  rimanendo  viceversa
 esclusa la possibilita' di inoltro al console dell'atto da notificare
 attraverso il servizio postale.
   Se  cio'  e'  vero,  peraltro,  deve  pure  affermarsi che una tale
 notificazione non deroga al principio generale per cui la  stessa  si
 perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
   Cio'  nel caso di specie, a mente dell'art. 669-sexies c.p.c., deve
 avvenire nel termine massimo di ventiquattro giorni.
   La questione dal combinato disposto degli artt. 142,  terzo  comma,
 c.p.c.,  e 669-sexies c.p.c., emerge che la notificazione del decreto
 contenente il  provvedimento  cautelare  debba  avvenire,  quando  il
 destinatario  dello  stesso  risieda  all'estero,  entro  il  termine
 massimo di  ventiquattro  giorni,  termine  che  la  legge  definisce
 perentorio  ed  entro  il  quale, ai sensi degli artt 30 e 75 c.p.c.,
 d.P.R. n. 200/1967, il notificante deve  inviare  a  mezzo  ufficiale
 giudiziario  l'atto  da  notificare  console  italiano  nel  paese di
 destinazione   e   questi   deve   provvedere   alla    notificazione
 direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad quem.
   Tale combinato disposto sembra comportare un sacrificio del diritto
 di  difesa  ed  una disparita' di trattamento tra i destinatari di un
 provvedimento cautelare concesso con  decreto,  stante  la  rilevante
 probabilita'  che,  nel  breve termine descritto dall'art. 669-sexies
 c.p.c., non  si  perfezioni  la  notificazione  nello  Stato  estero,
 soprattutto  laddove  questo,  come  nel caso di specie, non aderisca
 alla convenzione dell'Aja.
   In considerazione di  quanto  sopra,  questo  giudice,  solleva  la
 seguente  questione  di  legittimita' costituzionale - per violazione
 degli artt.  3 e 24 della Cost. - degli artt.  142,  terzo  comma,  e
 669-sexies,  secondo  e  terzo comma, del codice di procedura civile,
 nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero  del
 provvedimento  cautelare  concesso con decreto si perfezioni, ai fini
 dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo  compimento
 delle   formalita'   imposte   al   notificante   dalle   convenzioni
 internazionali e dagli artt.  30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio  1967,  n.
 200.
                            Sulla rilevanza
   Applicando   le  norme  sopra  descritte  nel  caso  di  specie  il
 provvedimento concesso con decreto va revocato in quanto  agli  atti,
 oltre  a  non  esservi la prova della avvenuta notificazione, v'e' la
 certezza della tardivita' della stessa: il  ricorrente  ha,  infatti,
 prodotto fax della ambasciata italiana a Seoul in cui si dichiara che
 l'atto da notificare e' pervenuto ivi in data 30 dicembre 1996, ossia
 dopo lo spirare del termine di legge.
                    Sulla non manifesta infondatezza
   Oltre  quanto  sopra osservato, la non manifesta infondatezza della
 questione e' desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale  n.
 69  del  3 marzo 1994 che, in un precedente identico ha dichiarato la
 illegittimita' costituzionale degli  artt.  142,  terzo  comma,  143,
 terzo  Comma,  e  680,  primo  comma, del codice di procedura civile,
 nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero  del
 sequestro  si  perfezioni,  ai  fini  dell'osservanza  del prescritto
 termine, con il tempestivo compimento  delle  formalita'  imposte  al
 notificante  dalle  convenzioni  internazionali e dagli artt. 30 e 75
 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
   La sentenza, oltre a dichiarare la incostituzionalita' delle  norme
 indicate,  conforta nella correttezza della interpretazione di quelle
 oggetto  del  presente  giudizio.  Consente,  in  altre  parole,   di
 escludere  che  si  possa risolvere in via interpretativa - ritenendo
 sufficiente  gia'  nel  quadro  delle  norme  applicate  -  il   mero
 compimento  delle  formalita' di notificazione per discriminare della
 tempestivita' della stessa.